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Sentenza — n. 21928/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against demolition order, upholding strict dual conformity requirement for building regularization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21928/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeals filed by the Carrato heirs against the appellate court's order to demolish unauthorized structures. The appellants argued that the technical office's positive reception of their regularization request implied legal compliance, but the court rejected this, noting the absence of explicit approval and violations of landscape regulations. The decision affirmed that building regularization requires strict dual conformity to current urban planning rules at both the time of construction and the time of the application, rejecting any 'judicial regularization' for works originally built in violation of these norms.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; Art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Building regularization to extinguish urbanistic offenses and revoke demolition orders requires strict dual conformity to current urban planning rules at both the time of construction and the time of the application request, excluding 'judicial regularization' for works originally built in violation of these norms.

Parole chiave

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building regularization dual conformity requirement urbanistic offenses demolition order landscape regulations judicial regularization strict compliance divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 127, cod. proc. pen.
Art. 546, cod. proc. pen.
Art. 666 ss. cod. proc. pen.
Art. 3 e 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001
380, a precludere l’irrogazionedell'ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, delmedesimo d.P.R.
Art. 2 della legge regionale n. 13 del 1993
Art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Deve altresì rammentarsi che, in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R.6 giugno 2001, n.
Art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
262422) che, intema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere ilreato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l’irrogazionedell'ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi diAniello Carrato, Antonietta Carrato e Tiberio Carrato vanno disattesi, con onereper i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Rv. 277265
Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, Rv. 262422
277265 e Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, Rv. 262422) che, intema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere ilreato di cui all’art.
Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, Rv. 284314
Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, Rv. 284314, pronuncia questarichiamata anche dalla Corte territoriale a pagina 6 dell’ordinanza impugnata).3.
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Testo completo

zione svolta dal consigliere Fabio Zunica;lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. Paolo A.M. Fiore, che ha concluso per l’inammissibilitàdei ricorsi;letta la memoria di replica trasmessa dall’avvocato Francesco Maldonato, difensoredi fiducia dei ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Salerno, qualegiudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di AnielloCarrato, Antonietta Carrato e Tiberio Carrato, eredi di Nicola Carrato, finalizzata aottenere la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione emesso inesecuzione della sentenza resa nei loro confronti dalla Corte di appello di Salernoil 10 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2023.2.

Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, Aniello Carrato, AntoniettaCarrato e Tiberio Carrato, tramite il loro comune difensore di fiducia, hannoproposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione degli art.111, comma 6, Cost., 125, comma 3, 127, 546, 666 ss. cod. proc. pen., 3 e 31,comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, e 2 della legge regionale n. 13 del 1993,evidenziando che i giudici di appello hanno omesso di confrontarsi con le deduzionidifensive con cui era stato rimarcato che l’Ufficio Tecnico del Comune di Camerotanon solo non ha impugnato la sentenza del T.A.R. del 24 giugno 2022, ma l’haespressamente recepita con il provvedimento dell’11 marzo 2024, dovendosiquindi ritenere che l’Ufficio Tecnico si determini positivamente sull’istanza volta alconseguimento del permesso in sanatoria, posto che la posa in opera delle casemobili è stata effettuata nel pieno rispetto dell’art. 15 della legge regionale n. 16del 2019, essendo i manufatti a servizio del villaggio turistico “Ninfe del mare”,realizzato in forza delle concessioni edilizie n. 7 del 1980 e n. 51 del 2004.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è ancora la violazione degli art.111, comma 6, Cost., 125, comma 3, 127, 546, 666 ss. cod. proc. pen., 3 e 31,comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, e 2 della legge regionale n. 13 del 1993,nella misura in cui non è stato considerato dalla Corte territoriale che il presuntoabuso è stato consumato all’interno di un villaggio turistico regolarmenteautorizzato sotto ogni profilo, per cui, vigendo in Campania una legislazione chesottrae al regime del permesso di costruire la realizzazione delle strutture recettiveall’aria aperta, il canone della prossimità temporale dell’aspettativa del ripristinodella legalità doveva essere interpretato con minore rigore.2.1.

Con memoria trasmessa il 19 febbraio 2026, l’avvocato FrancescoMaldonato, difensore di fiducia dei ricorrenti, nel replicare alla requisitoria delProcuratore generale, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi, ribadendone gliargomenti rispetto a ciascuna questione sollevata.CONSIDERATO IN DIRITTOI ricorsi sono infondati.1. Premessi che i motivi di ricorso sono suscettibili di essere trattatiunitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziareche l’ordinanza impugnata non presta il fianco alle censure difensive.In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione della giurisprudenzadi legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978del 17/10/2007, Rv. 238145), secondo cui l’ordine di demolizione delle opereabusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo sesia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un brevelasso di tempo sia adottato dall’Autorità amministrativa o giurisdizionale unprovvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di demolizione:tale prognosi, nel caso di specie, è stata formulata negativamente dal giudicedell’esecuzione, all’esito di un percorso argomentativo privo di incongruenze.È stato al riguardo evidenziato che l’ordine di demolizione in esame è stato emessoin esecuzione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 12 gennaio2021 (confermata dalla Corte di appello di Salerno con pronuncia del 10 maggio2022, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2023), con la quale era stata accertatal’abusiva realizzazione di 27 unità abitative ubicate all’interno del complesso “Ninfedel mare”, sito in Camerota, località Mingardo n. 1: i manufatti erano collocati inmodo stabile e duraturo al suolo, presentavano allacci fognari ed erano circondatida pavimentazione esterna, per cui sarebbe stato necessario il previo rilascio delpermesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, non essendo sufficientii titoli abilitativi che avevano riguardato non i manufatti, ma la struttura turistica.Ciò posto, la Corte territoriale ha osservato che il giudicato penale non potevaritenersi superato da quello amministrativo, ovvero dalla sentenza del T.A.R.Campania del 30 agosto 2022 che, nel ritenere illegittimo l’ordine di demolizioneemesso dal Comune di Camerota, aveva ricondotto le opere in questione all’attivitàdi edilizia libera, essendo stato sottolineato in proposito che i giudiciamministrativi, nel pervenire a tale conclusione, avevano trascurato di considerarel’elemento fattuale valorizzato dai giudici penali concernente la stabilitàdell’ancoraggio al suolo dei manufatti, elemento questo che, ai sensi dell’art. 2,comma 4, della stessa legge regionale n. 13 del 1993 citata dal T.A.R., escludel’operatività del regime di edilizia libera di cui al comma 3 del medesimo art. 2.Alla luce di tale premessa, è stato ragionevolmente ritenuto dalla Corte di appello(cfr. pag. 4 ss. dell’ordinanza impugnata) che il deposito al Comune di Camerotadell’istanza volta al conseguimento del permesso di costruire in sanatoria nonautorizzava di per sé una prognosi positiva circa il suo accoglimento, sia perché ilprovvedimento dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camerota dell’11 marzo 2024non conteneva indicazioni esplicite in tal senso, trattandosi di un provvedimentomeramente cognitivo della pronuncia resa dal T.A.R., sia e soprattutto perché leopere abusive erano state realizzate anche in violazione della normativa sui vincolipaesaggistici, altro aspetto trascurato dalla decisione del giudice amministrativo.2.

Orbene, in quanto sorretta da considerazioni razionali e pertinenti,l’impostazione della Corte territoriale resiste alle censure difensive, ripropositivedi temi che nell’ordinanza impugnata hanno già trovato adeguata risposta: ilgiudice dell’esecuzione in tal senso ha operato buon governo dei principi elaboratida questa Corte, essendo stato affermato in proposito (cfr. Sez. 3, n. 45845 del19/09/2019, Rv. 277265 e Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, Rv. 262422) che, intema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere ilreato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l’irrogazionedell'ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, delmedesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente alpassaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere soloquella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del decretocitato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanisticavigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento dellapresentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi lapossibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd.“sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, che consiste nel riconoscimento dellalegittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione,siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazioneurbanistica.

Deve altresì rammentarsi che, in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R.6 giugno 2001, n. 380, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo delpermesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficaciasanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell’intervento giàrealizzato (cfr. Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, Rv. 284314, pronuncia questarichiamata anche dalla Corte territoriale a pagina 6 dell’ordinanza impugnata).3. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi diAniello Carrato, Antonietta Carrato e Tiberio Carrato vanno disattesi, con onereper i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 25.02.2026Il consigliere estensore Il Presidente