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Sentenza — n. 21543/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal, applying preclusive effect of renunciation under criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21543/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the client's lawyer formally withdrew the request on March 16, 2026. Although the client argued the lower court misinterpreted evidence regarding a separate proceeding, the withdrawal triggered automatic preclusive effects under the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal could no longer be examined on its merits, resulting in a dismissal of the extraordinary remedy.

Regesto Legislator

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Art. 591, first paragraph, letter a) of the Code of Criminal Procedure; Art. 616 of the Code of Criminal Procedure: A formal withdrawal of an appeal by the client's representative produces preclusive effects, rendering the appeal inadmissible and barring further examination of its substantive grounds.

Parole chiave

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criminal procedure code withdrawal of appeal preclusive effect inadmissible remedy extraordinary appeal procuratore speciale renunciation of litigation impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 591, first paragraph, letter a) of the Code of Criminal Procedure
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: MICILLO DOMENICO nato a AVERSA il 02/03/1968 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza del 8 maggio 2025, rigettava la richiesta presentata da Micillo Domenico di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 22 settembre 2010 al 24 ottobre 2011, per complessivi 398 giorni, nell'ambito del procedimento penale n. 6473/2010 R.G.N.R. Avverso l'ordinanza Micillo aveva proposto ricorso per cassazione che la Quarta Sezione di questa Corte, con sentenza in data 10/12/2025, aveva ritenuto inammissibile.

2. Avverso la sentenza Micillo ha proposto ricorso straordinario prospettando che la Corte era incorsk in un chiaro errore di percezione non avendo considerato che l'intercettazione valorizzata dalla Corte d'appello si riferiva ad altro procedimento, distinto da quello in cui era stata disposta la custodia, e che la Corte territoriale aveva rivalutato autonomamente i fatti già valutati dalla sentenza assolutoria, dando agli stessi una valenza dimostrativa già esclusa dai giudici di merito3. Con atto trasmesso in data 16/3/2026, l'avv.to Massimo Trigari, procuratore speciale di Micillo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La rinuncia al presente ricorso sottoscritta dal difensore, procuratore speciale di Micillo, deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett.

a) c.p.p., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen. deve essere mitigato, con riferimento alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende che va comunque disposta, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", dal rilievo che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad una liquidazione determinata in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri seguiti in presenza di ricorso inammissibile

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo Antonio Bucca Al d o-A.4at-1 - Depes ì 'a in TeiAlcelleria Oggi, 11 6IC2026 NCELLIERE ESPERTO DU1L SS9 Elisabetta