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Sentenza — n. 21524/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls first-instance judgment for failure to apply extended prescription terms for environmental crimes and administrative liability under Law 231/2001.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21524/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance judgment that declared environmental crimes and administrative liabilities against a company extinguished by prescription. The prosecution argued the trial court incorrectly applied standard prescription periods, ignoring statutory extensions for environmental offenses and the suspension rules for administrative liabilities connected to crimes. The Court of Cassation agreed, annulling the lower court's decision and remanding the case to the Court of Appeal for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 6 cod. pen.; Art. 22, comma 4 d.lgs. n. 231/2001: The prescription period for environmental crimes is doubled, and the prescription of administrative liabilities connected to a crime does not run until the criminal judgment becomes final.

Parole chiave

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prescription period extension environmental crimes Law 231/2001 liability administrative liability suspension criminal judgment finality prescription interruption Cassation annulment considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 6 cod. pen.
- sino al 10 ottobre 2016, e pertanto nella vigenza dell'art. 157, comma sesto, cod.
Art. 22, comma 4 d.lgs. n. 231/2001
L'errore in cui è, questa volta, incorso il Tribunale consiste nell'aver trascurato di considerare quanto previsto dall'art. 22 della legge n.
Art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001
Altro errore sarebbe stato commesso dal Tribunale goriziano nel dichiarare prescritto anche l'illecito amministrativo contestato, ai sensi dell'art. 25 -undecies del dlgs n.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 novembre 2018, n. 50303
Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 novembre 2018, n. 50303, rv 274000) - il medesimo regime 3prescrizionale ed i medesimi termini riguardanti i reati cointestati alle persone fisiche.
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 aprile 2020, n. 12278
Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2020, n. 1432
Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2020, n. 1432, rv 277943), evento che, evidentemente, quanto ai reati ora in discorso ancora non si verificato.
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Testo completo

oposto dal: Oggi, '1 1 6W. 2(126 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia; nei confronti di: IL CANCELLIERE ESPERTO BALDASSI Laura, nata a Udine il 5 marzo 1966; Dortss isabetta bito BALDASSI Michele, nato a Udine il 24 giugno 1960; POVOLI Marco, nato a Rovereto (Tn) il 11 novembre 1957; Edilfognature Sri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; avverso la sentenza n. 969 /24 del Tribunale di Gorizia di 18 dicembre 2024; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni BERTOLINI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso; letta, altresì, la memoria in data 14 novembre 2025 redatta nell'interesse di Povoli Marco dall'avv. Enrico AGOSTINIS, del foro di Gorizia, che ha chiesto la inammissibilità o il rigetto del ricorso. 1RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, decidendo in esito a procedimento svolto nelle forme ordinarie, ha, con sentenza pronunziata in data 18 dicembre 2024, dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati evocati in giudizio - e cioè;

Baldassi Laura, Baldassi Michele, Povoli Marco, Della Mora Paolo e Decolle Claudio Maria - in ordine ai reati loro contestati, per essere gli stessi estinti per prescrizione; con la medesima sentenza ha, altresì, prosciolto la Edilfognature Sri dalla responsabilità ai sensi del dlgs n. 231 del 2001, essendo prescritti anche gli illeciti amministrativi a lei addebitati. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia il quale ha dedotto la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in cui sarebbe incorso il citato Tribunale nel dichiarare la maturata prescrizione dei reati di carattere ambientale oggetto di contestazione sub A) e sub G) del capo di imputazione; il giudice, di primo grado, infatti, nel calcolare il termine prescrizionale dei reati indicati, decorrente dal 16 settembre 2016 e dal 10 ottobre 2016, in anni 7 e mesi 6, avrebbe omesso di considerare che, secondo la previsione di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., i termini prescrizionali di tali reati sono raddoppiati.

Altro errore sarebbe stato commesso dal Tribunale goriziano nel dichiarare prescritto anche l'illecito amministrativo contestato, ai sensi dell'art. 25 -undecies del dlgs n. 231 del 2001 alla Edilfognature srl, avendo egli trascurato di considerare che l'art. 22 del citato decreto legislativo prevede un peculiare regime della interruzione del corso della prescrizione tale che, se l'illecito amministrativo è connesso ad un reato, la prescrizione non ncorre fintanto che non sia passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio per il reato in questione.

In data 14 novembre 2025 è pervenuta una memoria redatta dall'avv. Enrico Agostinis, con la quale si argomentava nel senso della inammissibilità o, comunque, della infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia è fondata e, pertanto, in accoglimento di essa, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai reati di cui alle lettere A) e 2G) del capo di imputazione ed in relazione alla contestazione mossa a carico della Edilfognature srl. Deve, infatti, rilevarsi che - con riferimento ai punti dianzi segnalati del capo di imputazione - sono stati contestati, limitatamente alle posizioni di Baldassi Laura, di Baidassi Michele e di Povoli Marco, sub A), il reato di cui agli artt. 11 e 452-bis cod. pen., e, limitatamente alla posizione di Povoli Marco, sub G),i1 reato di cui all'art. 452 -septies cod. pen.; riguardo alla posizione della Edilfognature è stato contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25- undecies, comma 1, lettera a), del dlgs n. 231 del 2001, in relazione all'art. 452-bis, comma 2, lettera b), nn 1 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 256, comma 1, lettera g), del dlgs n. 152 del 2006.

Tanto rilevato, osserva il Collegio che, essendo stati commessi gli illeciti in questione - in relazione ai quali il Tribunale di Gorizia ha ritenuto la mancanza di elementi per potere procedere nell'immediatezza alla assoluzione nel merito dei prevenuti, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - sino al 10 ottobre 2016, e pertanto nella vigenza dell'art. 157, comma sesto, cod. pen. nella versione introdotta a seguito della entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, della legge n. 68 del 2015, il quale prevede, fra l'altro, il raddoppio dei termini prescrizionali previsti per i reati di cui al titolo VI -bis del libro secondo del codice penale, fra í quali vi sono appunto i reati oggetto di contestazione sub A) e G) della rubrica elevata a carico dei predetti imputati, erroneamente il Tribunale goriziano, applicando ad essi gli ordinari termini di estinzione per prescrizione, ne ha sostenuta l'intervenuta estinzione già al 8 maggio 2024, quindi anteriormente alla pronunzia della sentenza emessa da tale organo giudiziario.

Analogamente, per ciò che concerne l'illecito amministrativo contestato ai sensi della legge n. 231 del 2001, a carico delle Edilfognature, la sentenza censurata è affetta da violazione di legge, avendo il Tribunale omesso di considerare il peculiare regime prescrizionale di tale tipologia di illecito, avendo applicato ad esso - fatto salvo il computo di un periodo di sospensione del processo a seguito del differimento della trattazione di esso stante il legittimo impedimento a comparire alla udienza del 4 aprile 2021 del solo difensore della Edilfognature srl (periodo di sospensione del termine prescrizionale la cui mancata estensione degli effetti anche agli altri imputati è quantomeno discutibile; si veda, infatti:

Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 novembre 2018, n. 50303, rv 274000) - il medesimo regime 3prescrizionale ed i medesimi termini riguardanti i reati cointestati alle persone fisiche. L'errore in cui è, questa volta, incorso il Tribunale consiste nell'aver trascurato di considerare quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 231 del 2001, secondo il quale - sebbene gli illeciti da essa previsti si prescrivano nel termine di 5 anni dal loro perfezionamento - se l'interruzione della prescrizione avviene mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato secondo, così il comma 4 della disposìzione in esame, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stato giudicato il reato in questione.

Come, infatti, è stato già puntualizzato da questa Corte, in tema di responsabilità degli enti da reato, la richiesta di rinvio a giudizio - che nel nostro caso risulta essere stata depositata in data 8 aprile 2020, cioè anteriormente alla decorrenze del quinquennio dalla commissione dell'illecito - in quanto atto di contestazione anche dell'illecito amministrativo, interrompe il corso della prescrizione e ne sospende l'ulteriore decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 aprile 2020, n. 12278, rv 278755-03:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2020, n. 1432, rv 277943), evento che, evidentemente, quanto ai reati ora in discorso ancora non si verificato. Alla luce dei principi illustrati la impugnazione del Pm di Gorizia deve essere accolta e la sentenza censurata deve essere annullata, limitatamente ai reati di cui alle lettere A) e G) del capo di imputazione, ovviamente limitatamente agli imputati cui tali contestazioni pertengono, ed alla imputazione per l'illecito amministrativo di cui al capo I), contestato alla Edilfognature srl, con rinvio, dovendosi intendere la impugnazione proposta quale ricorso per saltum, alla Corte di appello di Trieste.

PQM Annul P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI- (Aldo ACETO