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Ordinanza — n. 21138/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as opposition against execution judge's confiscation revocation ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21138/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Roberto Penna's appeal, reclassifying it as an opposition against the execution judge's order to revoke a seizure and confiscation. Penna argued the trial judge erred by failing to consider his good faith status as a third party who acquired the properties through a public auction. The court held that appeals against execution decisions made after a hearing must be treated as oppositions to preserve the legal model of a single merit review.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 1; Art. 667, comma 4; Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against execution judge decisions following a hearing must be reclassified as oppositions to ensure a single merit review.

Parole chiave

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confiscation revocation execution judge competence good faith third party opposition vs appeal public auction acquisition sequestro di beni immobili restituzione di fondo acquisto del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 1, cod. proc. pen.
pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia - Ufficio G.i.p.-in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sulla opposizione nel rispetto delle forme di cui all'art. 666 cod.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia - Ufficio G.i.p.-in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sulla opposizione nel rispetto delle forme di cui all'art.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
La materia in questione rientra esattamente tra quelle elencate dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse in questa sede: «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...].
art. 666 cod. proc. pen
pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia - Ufficio G.i.p.-in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sulla opposizione nel rispetto delle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022
Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022
284403 - 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv.
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022
283858 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
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Testo completo

icorso proposto da ELLIERE ESPERTO Dott.ss Elisaìtta Arrabito Penna Roberto, nato a Brescia il 22/07/1995 avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Valentina Manuali, che conclude per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'Avv. Michela Berra, che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025, depositata in data 31 ottobre 2025, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da Roberto Penna al fine di ottenere la revoca del sequestro preventivo e della successiva confisca gravante su due immobili''già di proprietà del padre, "",Alessandro Fausto Penna, e dei quali egli si era reso aggiudicatario nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Gli immobili sono stati dapprima sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 20 febbraio 2020, eseguito con richiesta di trascrizione il 15 maggio 2020, e poi confiscati in forza di sentenza di condanna pronunciata nei confronti del padre dell'istante il 13 gennaio 2021 (sentenza n. 35/2021, proc.

R.G. G.I.P. 2688/2020). Il Tribunale, nel rigettare l'istanza, dopo aver osservato che la confisca non può essere astrattamente opposta al terzo in buona fede in caso di anteriorità della trascrizione del pignoramento rispetto a quella del sequestro preventivo (intervenuti rispettivamente, nel caso di specie, nel luglio del 2015 e nel maggio 2020), ha rilevato tuttavia che in capo a Roberto Penna non sussisteva la condizione di "terzo in buona fede", bensì solo quella di "terzo", essendosi questi limitato a sostenere di non essere il soggetto indagato, imputato o condannato per i fatti oggetto della sentenza n. 35/2021 (R.G.

G.I.P. 2688/2020), senza allegare alcun elemento dal quale evincere la sua condizione di "buona fede".

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia indicata in epigrafe Roberto Penna, con atto sottoscritto dall'Avv. Michela Borra, articolando due motivi, preceduti da una premessa in ordine ai fatti oggetto del procedimento. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla buona fede ed estraneità del ricorrente, nonché alla distribuzione dell'onere della prova. Si deduce che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare, ai fini della valutazione della buona fede del ricorrente, la circostanza, dedotta e comprovata in sede di istanza di revoca del sequestro, per cui l'acquisto degli immobili è avvenuto a seguito di partecipazione ad asta pubblica. Si osserva che questa vicenda acquisitiva è indice oggettivo di buona fede, essendo realizzata nell'ambito di una procedura pubblica, la quale è trasparente, sottoposta a controllo giudiziario, e preclude, salvo prova contraria, accordi occulti tra acquirente e debitore o soggetti sottoposti a misura reale.

Si rappresenta, poi, che sarebbe stato onere dell'accusa provare, eventualmente, l'assenza di buona fede in capo al ricorrente, non potendosi far gravare su quest'ultimo un ulteriore onere probatorio rispetto all'acquisto in asta pubblica (si cita, in particolare Sez. 6, n. 2110 del 2023). Si osserva, quindi, che l'eventuale malafede dell'attuale ricorrente non può desumersi dal solo legame di parentela intercorrente tra lo stesso e l'imputato, poi condannato, Alessandro Penna, siccome padre del primo. Si 2aggiunge, sulla base di allegazioni documentali, che, per di più, nel periodo in cui si concludeva l'acquisito dei beni, vi era concreta lontananza tra i due, affettiva e geografica (si sottolinea, in particolare, che Alessandro Penna risulta residente in Romania dal 2020), e che il saldo del prezzo di aggiudicazione, pari a 21.606,02 euro, è avvenuto con mezzi propri del ricorrente. 2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al presupposto del periculum in mora della misura cautelare applicata. Si deduce che il giudice dell'esecuzione ha omesso totalmente di pronunciarsi in ordine all'insussistenza del periculum in mora, prospettata con l'istanza di revoca del sequestro. Si rappresenta che, nel caso di specie, relativamente all'acquisto effettuato dal ricorrente, non può ritenersi sussistente tale requisito, non essendo più i beni nella libera disponibilità dell'imputato, a seguito dell'aggiudicazione degli stessi all'esito della procedura esecutiva immobiliare a Roberto Penna. Si aggiunge che questi rilievi trovano ulteriore conferma nel fatto che non è stata ancora effettuata la trascrizione della confisca sugli immobili.

3. Successivamente alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione, che conclude per il rigetto del ricorso, il ricorrente ha depositato memoria, sottoscritta dall'Avv. Michela Borra, nella quale si risponde alle osservazioni del Procuratore generale e si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nell'atto di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia - Ufficio G.i.p.-in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sulla opposizione nel rispetto delle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

2. Il ricorso contesta un provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di revoca di sequestro preventivo ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen. poi seguito da confisca, provvedimenti entrambi disposti dal giudice penale in sede di cognizione. La materia in questione rientra esattamente tra quelle elencate dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse in questa sede: «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...].

In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 663 comma 4». Secondo la disciplina di 3cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione «provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore», avverso la quale è possibile proporre opposizione davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento de plano, opposizione da trattare secondo disciplina di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Individuata nei termini che precedono la disciplina fissata dalla legge, deve poi rilevarsi che la stessa trova applicazione anche quando la richiesta di revoca della confisca o della restituzione delle cose sequestrate sia stata decisa già in prima battuta non de plano, ma previa fissazione di udienza camerale in contraddittorio: l'avvenuto confronto in contraddittorio non può determinare il superamento del modello previsto dalla legge, fondato su una doppia valutazione di merito, la seconda delle quali compiuta tenendo conto delle osservazioni formulate dalle parti anche avendo riguardo ad una prima decisione del giudice.

Di conseguenza, il ricorso per cassazione proposto direttamente contro un provvedimento che decide in prima battuta su una richiesta di revoca della confisca o di restituzione delle cose sequestrate, pur quando è emesso all'esito di confronto in contraddittorio, deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha adottato il provvedimento contestato perché esamini le relative deduzioni. Costituisce/ infatti/ormai principio ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (cfr., tra le tantissime: Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric Schirrer, Rv. 284403 - 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01).

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAn Cori:E Andrea Gentili 4