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Sentenza — n. 21134/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming apparent reasoning lacks factual error under procedural code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21134/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court's reasoning was merely apparent. The defendant argued the appellate court failed to address the unavailability of wiretap authorization decrees, but the court found the lower court had explicitly evaluated the investigation's compliance. Consequently, the court ruled that the alleged issue was a matter of value judgment rather than a perceptual factual error, which falls outside the scope of the specific remedial procedure invoked.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary appeal remedy under Art. 625-bis c.p.p. applies only to perceptual factual errors, not value judgments; mere apparent reasoning without substantive examination does not constitute a perceptual error.

Parole chiave

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apparent reasoning factual error value judgment extraordinary appeal wiretap authorization procedural code inadmissible appeal principio d'ufficio e principio inquisitorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Il Collegio premette che il particolare strumento dell'art. 625-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.
Art. 13 June 2000, n. 186, Corte costituzionale
articolo 625-bis cod. proc. pen
Il Collegio premette che il particolare strumento dell'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Il Collegio premette che il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis c.p
Il Collegio premette che il particolare strumento dell'art. 625-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini
O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v., da ultimo, Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.
Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
263686; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.
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Ordinanza — n. 28996/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for genericity and merit-based arguments regarding criminal liability assessment.
Ordinanza — n. 35414/2023 — snpen
Italian Court dismisses extraordinary appeals claiming factual errors regarding wiretap admissibility. The court rejects the claim that the appellate court erred in fact. The decision establishes that vague arguments on evidence weight constitute inadmissible appeals. The court rules that specific impact on evidence is required for factual error claims. The appeal is declared inadmissible due to lack of specific factual error demonstration. The court orders the appellants to pay court costs and fines. The decision clarifies the strict requirements for extraordinary appeals under Italian criminal procedure. The court emphasizes the need for concrete impact analysis on the evidence corpus. The appellants failed to demonstrate how the error affected the evidence weight. The court maintains that general assertions do not qualify as factual errors. The decision upholds the appellate court's evaluation of wiretap necessity. The court concludes that the appeals are inadmissible without formalities.
Ordinanza — n. 7018/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not permitted in final review proceedings.
Ordinanza — n. 13473/2026 — snpen
Criminal appeal dismissed for generic challenge to evidence evaluation lacking specific factual grounds.
Ordinanza — n. 48349/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over factual review and sentencing discretion.

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Testo completo

pugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 14/05/2025, n. 21266, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso presentato da Ivan Giordano avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 01/10/2024 per il reato di cui agli articoli 73-80 d.P.R."-, 309/1990.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo di ricorso, errore sul fatto consistito nel non avere fornito 1risposta in relazione alla dedotta inutilizzabilità dei decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione telefonica motivati genericamente per relationem agli «atti di indagine». La Corte di cassazione, sullo specifico punto di doglianza, avrebbe operato una motivazione meramente apparente, di fatto omettendo di rispondere.

3. In data 5 marzo 2026, l'Avv. Tomaso Pisapia, per il ricorrente, depositava memoria in cui contestava la richiesta di inammissibilità formulata dalla Procura Generale e insisteva nell'accoglimento del ricorso, chiedendo a questa Corte di rescindere la sentenza n. 21266/2025 della Quarta Sezione Penale e adottare i provvedimenti necessari a correggere l'errore di fatto denunciato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio premette che il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v., da ultimo, Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01).

La giurisprudenza di questa Corte è chiara nel ritenere che l'errore di fatto - verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. - consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Coerente corollario di tale assunto è che, ove la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; cfr. nello stesso alveo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527;

Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagaren, n.m.). Del tutto coerente con questa impostazione è, infine, la considerazione per cui il ricorso straordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo 2di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). Del pari, conseguente all'impostazione illustrata (e sintetizzata anche da Sez. 1, n. 52985 del 16/05/2017, Novebaci, non mass.) si profila l'approdo secondo cui l'errore materiale e l'errore di fatto - indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione - consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e, il secondo (che qui rileva), in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con l'effetto che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e vanno ritenuti, quindi, inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01).

3. Per quanto più specificamente concerne il profilo oggetto dell'odierna censura, questa Corte, in occasione di un procedimento in cui si era lamentato che l'art. 625-bis cod. proc. pen. sarebbe affetto da illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione qualora non ricomprendesse tra i motivi del ricorso straordinario anche l'ipotesi in cui la Corte di cassazione decida con una motivazione meramente apparente su un punto decisivo, ha avuto modo di affermare (Sez. 1, n. 15216 del 18/02/2025, Saccà, non massimata) che «presupposto applicativo dell'istituto è la verificazione nel giudizio di legittimità di un "errore di fatto".

È tale l'errore percettivo ovvero causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, sicché qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, mentre sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.

U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 e Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01)». Orbene, se così è, e il Collegio non ne dubita, non si può che concludere nel senso che, mentre nel giudizio di impugnazione ordinario dinanzi alla Corte di cassazione, la motivazione 3«apparente», ossia quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti (come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, ovvero, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneka rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, v.

Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 , 01), deve essere equiparata alla motivazione «assente», nel procedimento per ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., la presenza di una motivazione, ancorché apodittica o apparente, esclude, «ex se», la presenza di una mispercezione in ordine alla proposizione del motivo di ricorso: in questo caso, in tutta evidenzia, non si verte in tema di errore di fatto, ma di censura de/percorso valutativo operato dalla Corte.

4. Tale è il caso in esame, in cui la sentenza impugnata, a pagina 23, dedica ampio spazio alla disciplina della motivazione per relationem e alla giurisprudenza sul punto, mentre a pagina 26 risponde alla censura offerta dal ricorrente in punto di motivazione dei decreti di intercettazione, indicando nella formula «indagini finora espletate» una chiara individuazione e valutazione della esistenza di una ottemperanza all'obbligo motivazionale da parte del g.i.p. nell'emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. Nel caso di specie, quindi, la considerazione proposta nel presente giudizio è inammissibile, in quanto la difesa si duole di un errore percettivo da parte della Corte di cassazione, non confrontandosi effettivamente con la struttura argomentativa della sentenza, che sarebbe, a tutto voler concedere, affetta da un (eventuale) «errore valutativo», la cui causa non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e in una decisione che ha, comunque, dato atto della censura formulata dall'originario ricorrente, per cui non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez.

U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. 4 P.Q.M14. Depositua in Cancelleria Oggi, P.D_2 IL CANCELLIERE ESPERTO Dox.s Elis qta Arribito 5