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Sentenza — n. 21129/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21129/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21129/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, atteso che l'obbligo del versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa (Sez. 3, n. 33430 del 16/06/2023, Schirosi, non mass.).

Regesto Legislator

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art. 45 c.p, art. 26 d.P.R. 633/72, art. 13 d.lgs. 74/2000, art. 10-ter d.lgs. 74/2000, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21129/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, atteso che l'obbligo del versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa (Sez. 3, n. 33430 del 16/06/2023, Schirosi, non mass.).

Parole chiave

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assoggettamento all'IVA fatture impagate omissione del contribuente rimborso dell'IVA canoni non corrisposti dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 45 c.p
Tale circostanza, a dire della ricorrente, integrerebbe una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 45 c.p., idonea a escludere la colpevolezza.
art. 26 d.P.R. 633/72
art. 13 d.lgs. 74/2000
30532 del 15/7/2024, Giove), anche a seguito dell'introduzione del comma 3-bis nell'art. 13 d.lgs. 74/2000 ad opera del d.lgs.
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
87/2024, ha riservato una maggiore attenzione alla mancata riscossione dell'IVA quale fattore esimente della responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, così dando nuovo linfa a un precedente e del tutto minoritario orientamento (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

OLENGO il 30/07/1955 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza dell'8 aprile 2025, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia in data 06/07/202, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Gussago (BS) per la durata di mesi due, pari ad ore 120, da completarsi entro un anno dal passaggio in gìudicato della sentenza ed ha confermato nel resto la condanna di Bonandi Eliana alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. ft) ' 10-ter del d.lgs. 474 del 2000 perché, nella qualità di • rappresentante legale pro tempore della società Villa Colonna S.r.l., in relazione all'annualità 2018, non aveva versato, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, 1l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare complessivo pari ad euro 373.348,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. Nic.p.p., in relazione agli artt. 10- ter d.lgs%/4/2000 e 45 c.p. La difesa sostiene che l'omesso versamento dell'imposta sia stato causato dal mancato incasso delle fatture emesse nei confronti dell'unico cliente della società, la Sari 1949 S.r.l., per un importo corrispondente alla totalità del fatturato dell'anno 2018.

Tale circostanza, a dire della ricorrente, integrerebbe una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 45 c.p., idonea a escludere la colpevolezza. Il ricorso critica la Corte territoriale per aver aderito all'orientamento giurisprudenziale maggioritario che considera il mancato incasso dei crediti come un normale rischio d'impresa, senza tener conto delle più recenti pronunce di legittimità (tra cui Cass. n. 31352/2021 e Cass. n. 27644/2025) che avrebbero subordinato tale principio alla condizione che "gli insoluti siano contenuti entro una percentuale fisiologica e non siano invece di rilevante importo".

Nel caso di specie, gli insoluti ammontavano al 100% del fatturato, circostanza che renderebbe il richiamo giurisprudenziale operato dalla Corte d'appello "inconferente e per ciò stesso erroneo". Inoltre, si contesta l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla sentenza Cass. n. 30532/2024, la quale non affermerebbe affatto che la crisi di liquidità sia irrilevante se prevedibile, ma si sarebbe limitata a richiamare i principi enunciati in altre sentenze circa la necessità di analizzare compiutamente la rilevanza degli insoluti. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)1 c.p.p., per travisamento della prova con riferimento alla testimonianza dell'Avv.

Salvadori e alla visura camerale della società. La ricorrente contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'inadempimento della società ' Sari 1949 S.r.l. ' era "prevedibile, per non dire certo", sull'assunto che il rischio di subire lo sfratto era noto alla società Villa Colonna, per cui non potevano ritenersi eventi eccezionali la perdita della SCIA e della licenza fiscale da parte di Sari 1949. Tale catena inferenziale si baserebbe, secondo il ricorso, su una erronea trasposizione delle risultanze probatorie. In particolare, si afferma che il teste Salvadori non avrebbe mai definito "risalente" il contenzioso civile che aveva portato allo sfratto subito da Villa Colonna S.r.l., ma avrebbe anzi dichiarato di non conoscerne il merito.

Al contrario, secondo la difesa, il teste, legale della Sari 1949 S.r.l., avrebbe confermato la pendenza del "contenzioso civile indirettamente collegato agli insoluti di Sari 1949 e la risoluzione della 2stessa di acquisire i beni e i macchinari di Villa Colonna". Si sostiene, ancora, che, in dibattimento, non era stato accertato se lo sfratto di Villa Colonna S.r.l. avesse come immediata e inevitabile conseguenza la "revoca della SCIA al deposito fiscale Sari 1949 e, per l'effetto, la revoca a Sari 1949, da parte dell'Agenzia delle Dogane, della licenza al deposito fiscale".

La difesa sostiene che la Corte di appello ha travisato il significato della testimonianza, pervenendo a un giudizio di esistenza del dolo eventuale fondato su una ricostruzione errata delle fonti processuali che non giustificavano affatto il diretto collegamento fra lo sfratto e l'inoperatività di Sari 1949 che costituiva uno dei passaggi cruciali della motivazione contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, atteso che l'obbligo del versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa (Sez. 3, n. 33430 del 16/06/2023, Schirosi, non mass.).

Sotto il profilo psicologico, poi, secondo la giurisprudenza, nel reato di omesso versamento di Iva (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), ai fini dell'esclusione della colpevolezza, è irrilevante il mancato incasso dei crediti per inadempimento contrattuale e la conseguente crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale, Rv. 283347;

Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Rv. 278909; Sez. 3, n. 2614 del 21/01/2014, Rv. 258595; Sez. 3, n. 27644 del 3/7/2025, Dal Cin, peraltro richiamata in ricorso).

2. Nella fattispecie, il percorso argomentativo che sorregge l'affermazione della penale responsabilità, saldandosi la sentenza impugnata con quella di primo grado in unico corpo motivazionale ricorrendo una ipotesi di doppia conforme, rivela che: non era stata fornita prova oggettiva dei mancati pagamenti, non essendo stata prodotta la contabilità di Villa Colonna o la produzione di corrispondenza "volta ad asseverare 3qualche forma di interlocuzione tra la predetta società e la Sari 1949 in relazione ai profili di debenza"; erano rimasti indimostrati "la consistenza commerciale" e la "situazione di bilancio" della Villa Colonna S.r.l. così come i rimedi cui si era fatto ricorso per superare la crisi di liquidità. L'incidenza di tali lacune nell'allegazione difensive è, peraltro, acuita dal fatto che tre delle fatture il cui mancato pagamento avevano originato il debito fiscale (per un debito IVA pari a 193.298,69) erano relative alla cessione di prodotto finito e materiale per l'imbottigliamento il cui valore prescindeva dalla disponibilità del capannone di Gussago.

3. Orbene, sotto tali profili, il ricorso non individua vizi logici e travisamenti nel ragionamento probatorio dei giudici di merito, limitandosi a richiamare la deposizione di Salvadori allo scopo di dimostrare che l'inadempimento di Sari 1949 era imprevedibile, ma nulla allega in ordine alla sorte dei beni che erano stati venduti a Sari 1949, a eventuali azioni promosse ai danni di Sari 1949 per ottenere coattivamente il pagamento delle obbligazioni rimaste inadempiute o per ottenere la risoluzione dei contratti, così da portare in detrazione VIVA indicata nelle fatture rimaste insolute ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 633/72.

Né, per inciso, andando oltre i compiti del giudice di legittimità, tali informazioni si possono ricavare dal verbale della deposizione di Salvadori allegato al ricorso dal quale si evince solo che il legale rappresentante della Sari 1949 aveva riferito al teste "che aveva seri problemi a evadere i suoi debiti" e che, a seguito della perdita del capannone, la "Sani era ferma" e il "pagamento delle fatture era materialmente impossibile", senza però fornire alcuna informazione sulle questioni ritenute decisive dai giudici di merito al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato contestato o per configurare l'esimente invocata.

In particolare, rivela il verbale che: la Sari 1949 alla data della deposizione, 6/7/2022, era ancora esistente, così da escludere che la mancata riscossione coattiva delle fatture fosse stata determinata dal fallimento della debitrice; il teste non aveva conoscenza della sorte dei beni ceduti alla predetta società né se erano state adottate iniziative per ottenere il recupero del credito.

4. L'allegazione difensiva, quindi, risulta del tutto carente in ordine alla non imputabilità della situazione di difficoltà finanziaria al contribuente e all'inevitabilità dell'impossibilità di fronteggiare il debito nei confronti dell' Erario. E' vero che la giurisprudenza più recente ( Sez. 3, n. 30532 del 15/7/2024, Giove), anche a seguito dell'introduzione del comma 3-bis nell'art. 13 d.lgs. 74/2000 ad opera del d.lgs. n. 87/2024, ha riservato una maggiore attenzione alla mancata riscossione dell'IVA quale fattore esimente della responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, così dando nuovo linfa a un precedente e del tutto minoritario orientamento (Sez. 3, n. 15176 del 3/4/2024;

Sez. 3, n. 29873 del 01/12/2017, dep. 2018, Calabrò, Rv. 4273690 - 01; Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237 - 01; Sez. 3, n. 19651 del 24/2/2022, Semprucci), ma, comunque, anche nel nuovo corso interpretativo, la crisi di liquidità per assurgere a causa di non punibilità deve discendere da cause indipendenti dalla volontà del contribuente e a lui non imputabili. Le sentenze di legittimità citate dalla ricorrente (Cass. n. 31352/2021 e n. 27644/2025) non introducono un principio di diritto meccanicamente applicabile in base alla mera percentuale di fatturato non incassato, ma ribadiscono la necessità per il giudice di merito di compiere una valutazione globale e approfondita della specifica situazione, tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione per accertare se l'omissione sia stata una scelta consapevole o l'effetto di una impossibilità assoluta e non altrimenti superabile.

Tale valutazione risulta effettuata dai giudici di merito che, con motivazione logica e coerente, che si sottrae alle censure difensive, hanno ritenuto che non fosse rimasto provato che l'inadempimento fosse dipeso da una crisi di liquidità non imputabile alla ricorrente, così disattendendo gli argomenti difensivi relativi all'esimente invocata e al difetto di dolo.

5. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M