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Sentenza — n. 21115/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order revoking presentation obligation due to failure to assess new evidence of reduced social danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21115/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Judge of Preliminary Investigations' order refusing to revoke the presentation obligation, remanding the case to the Tribunal of Bologna. The defense argued that subsequent criminal proceedings had dismissed charges of active participation in a riot, thereby removing the basis for the preventive measure. The court held that the lower judge failed to evaluate these new facts and relied solely on the prior validation order without a fresh assessment of social danger.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2 legge n. 401 del 1989; When a preventive measure's revocation request relies on new facts or subsequent judicial decisions negating the original danger, the investigating judge must conduct a specific evaluation rather than relying on the prior validation order.

Parole chiave

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preventive measure revocation social danger assessment new evidence evaluation obligation of presentation failure to compare facts criminal proceedings outcome relationem citation error dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 2 legge n. 401 del 1989
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delCosta e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo, la violazionedi legge in relazione all’assenza di motivazione sulla persistenza dei presuppostidi cui all’art. 6 legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 15704 del 04/03/2026, Zaccagnino
401 del 1989, la competenzasulla revoca o modifica della misura dell’obbligo di presentazione appartiene alGiudice delle indagini preliminari già investito della convalida del provvedimentomedesimo (Sez. 3, n. 15704 del 04/03/2026, Zaccagnino, Rv.
Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo
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Testo completo

NALE di BolognaUdita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva, con allegati, nell’interesse del ricorrente con la qualeinsiste nell’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 19/02/2026, il Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Bologna ha rigettato l’istanza, proposta da Costa Thomas, di revocadell’obbligo di presentazione imposto con il provvedimento di Daspo del Questoredi Bologna in data 6 maggio 2025, convalidato dal medesimo giudice in data 17maggio 2025.

Rilevava, il Giudice, che persisteva, per le stesse ragioni indicatenel provvedimento di convalida, che richiamava per relationem, la pericolositàsociale del prevenuto anche a prescindere dalla integrazione di fattispecie di reato,e, per l’effetto, rigetta l’istanza.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delCosta e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo, la violazionedi legge in relazione all’assenza di motivazione sulla persistenza dei presuppostidi cui all’art. 6 legge n. 401 del 1989, legittimanti la misura di prevenzionedell’obbligo di prestazione.Argomenta il ricorrente che la misura del divieto di accesso ai luoghi ove sisvolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione, imposta conprovvedimento del Questore di Bologna, si fondava sull’addebito di avereconcorso, come esterno, nel delitto di rissa, non essendo emersa la prova dellasua partecipazione attiva alla violenza; che, dapprima il Tribunale del riesame diBologna annullava l’ordinanza di applicazione della misura cautelare ritenendoinsussistenti i gravi indizi della partecipazione, quale concorrente esterno delCosta, e poi il Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale archiviavail procedimento penale, in assenza di elementi indiziari validi per dimostrare lapartecipazione del Costa, oltre che degli altri indagati del reato di rissa, anche solonella forma del concorso morale nel fatti di violenza tra i tifosi in occasionedell’incontro di calcio Bologna- Lille.

Ciò premesso, il Giudice avrebbe omesso divalutare i fatti successivi ed avrebbe confermato con motivazione apodittica lapersistenza della pericolosità sociale del Costa.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.La difesa ha depositato memoria di replica ed ha insistito nell’accoglimentodel ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO4. Il ricorso è fondato.Va premesso che, nel caso di provvedimento impositivo dell’obbligo dipresentazione di cui all’art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, la competenzasulla revoca o modifica della misura dell’obbligo di presentazione appartiene alGiudice delle indagini preliminari già investito della convalida del provvedimentomedesimo (Sez. 3, n. 15704 del 04/03/2026, Zaccagnino, Rv. 289768 – 01;

Sez.3, n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo, Rv. 267199 – 01).Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento di rigetto dellarichiesta di revoca dell’obbligo di presentazione (non di revoca del daspo dicompetenza del giudice amministrativo) è carente e non si confronta con glielementi sopravvenuti allegati dal ricorrente.Il Costa è stato sottoposto alla misura del divieto di accesso ai luoghi ovesi svolgono le manifestazioni sportive, con doppio obbligo di presentazione, conprovvedimento del Questore di Bologna, convalidato dal Giudice delle indaginipreliminari del Tribunale di Bologna il 17 maggio 2025, sul presupposto di cuiall’art. 6, comma 1, lett.

a) della legge n. 401 del 1989, ossia perché denunciatoper avere preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasioneo a causa di manifestazioni sportive, o indotto alla violenza, ove l’episodio diriferimento è indicato nella partecipazione ad un rissa la sera del 14 gennaio 2025,che ha coinvolto le opposte tifoserie del Bologna e del Lille, da cui due personeriportavano lesioni personali, la sera prima della disputa dell’incontro di calcioBologna-Lille e che, comunque, la spedizione punitiva in massa al Cluricaune IrishPub precludeva un confronto con gli avversari, da cui anche il presuppostodell’incitazione alla violenza.La difesa ha presentato istanza di revoca, allegando quale elemento nuovoprocedimento penale nei confronti del Costa per il reato di rissa aggravata.Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha rigettatol’istanza di revoca argomentando che persisteva, per le stesse ragioni indicate nelprovvedimento di convalida, che richiamava per relationem, la pericolosità socialedel prevenuto anche a prescindere dalla integrazione di fattispecie di reato.Se è certamente condivisibile, e corretta in diritto, l’affermazione contenutanel provvedimento impugnato, secondo cui il presupposto della misura diprevenzione non è ancorato alla commissione di fattispecie di reato e ciò in quanto,come risulta chiaro dal disposto di cui all’art. 6 comma 1, legge n. 401 del 1989,la misura può essere adottata anche nei confronti di chi abbia incitato, inneggiatoo indotto la violenza, e ciò anche nel caso in cui tali condotte non abbiano assuntola rilevanza in termini di concorso negli episodi di violenza integranti fattispecie direato, e che, come si legge a pag. 3 del provvedimento di convalida, ilcomportamento del Costa, quand’anche non integrasse il concorso nella rissaaggravata, rivelerebbe comunque per l’applicazione della misura di prevenzionequale incitazione alla violenza essendo evidente come la spedizione punitiva inmassa al Cluricaune Irish Pub precludesse un confronto con gli avversari,motivazione espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, non dimeno, il Giudice non si è confrontato con gli elementi sopravvenuti e prodotti dalladifesa.Segnatamente la difesa ha allegato all’istanza di revoca, il provvedimentodi annullamento della misura cautelare disposto nell’ambito del separatoprocedimento penale per il reato di rissa aggravata, e il decreto di archiviazionedel G.I.P., che, per come risulta dalla lettura della pag. 11 dell’ordinanza del T.L.,ha escluso la partecipazione alla rissa e ha ritenuto non dimostrata la condotta diistigazione alla violenza con riguardo alla contestazione elevato alla lett.

a) edanche con riferimento alla lett b) che, con riguardo alla partecipazione al corteo,ha rilevato che non vi erano elementi per ritenere un suo coinvolgimento in atti diviolenza.Il provvedimento impugnato nel rigettare l’istanza di revoca fondata suglielementi sopravvenuti e allegati dalla difesa, si è sottratta all’obbligo di confrontoed ha argomentato la persistenza della pericolosità del Costa con motivazioneapodittica e assertiva avendo richiamato l’ordinanza di convalida per relationem,senza confrontarsi con le emergenze successive che, in parte, superano la ratiodecidendi, essendo mancata ogni valutazione sulla pericolosità del prevenutoidonea a fondare la misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione.In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alTribunale di Bologna per nuovo esame limitatamente all’obbligo di presentazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA GAI ANTONELLA DI STASI