Italian Supreme Court annuls criminal judgment for omitting discretionary accessory penalties and remands case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a second-instance conviction, arguing the lower court failed to apply mandatory accessory penalties under Article 12 of Legislative Decree 74/2000. The Court of Cassation found the appeal admissible and meritorious because the omitted penalties involved variable durations requiring discretionary assessment by the trial judge. Consequently, the Court annulled the judgment regarding the accessory penalties and remanded the case for a new trial to allow the judge to exercise their discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; Art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.: When accessory penalties involve variable durations or require discretionary evaluation by the trial judge, the Court of Cassation must annul the judgment with remittal rather than deciding the matter itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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naldo nato a NETTUNO il 22/02/1976avverso la sentenza del 10/02/2026 del TRIBUNALE di VelletriVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Il Procuratore generale della Corte d’appello di Roma ricorre percassazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri, nei confrontidi Marzano Aquinaldo, in relazione ai reati di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n.74 (capo 1) e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2), deducendo, quale univomotivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all’art. 12 d.lgs 10 marzo 2000,n. 74, stante l’omessa applicazione delle pene accessorie.
Chiede l’annullamentocon rinvio della sentenza.2. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.CONSIDERATO IN DIRITTO3. Il ricorso è fondato.Va dapprima rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione. La sentenza dicondanna che ha omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile percassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblicache del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U, n.47502 del 29/09/2022, P.G./Galdini, Rv. 283754 – 01).Nel merito il ricorso è fondato in quanto il Tribunale di Velletri, nel pronunciaresentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n.74, ha omesso l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs 10 marzo2000, n. 74.4.
Nel caso di specie, il ricorso del Procuratore generale della Corte diappello di Roma deduce la mancata applicazione da parte del giudice di meritodelle pene accessorie previste dall’art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, alcune dellequali di durata non fissa, bensì variabile, applicazione che richiede un giudiziovalutativo discrezionale da parte del giudice di merito e, per tale ragione, non sonoapplicabili da Questa Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. l)cod.proc.pen.Le citate Sezioni Unite hanno distinto i casi nei quali l’omessa applicazioneriguardi una pena determinata in misura fissa, nei quali l’annullamento deveessere disposto senza rinvio, potendo la Corte di cassazione intervenire ai sensidell’art. 606 comma 1, lett.
l) cod.proc.pen. come modificato dalla legge n. 103del 2017. Diversamente deve concludersi, naturalmente, nelle situazioni in cui,come nel caso in esame, l'applicazione della pena accessoria non sia automaticaper effetto della sola condanna, o la pena abbia una durata non fissa, madeterminabile in concreto dal giudice. In questi casi, se gli accertamenti e lestatuizioni del giudice di merito non consentono di assumere in sede di legittimitàdeterminazioni sull'applicazione della pena accessoria, o sulla quantificazione dellasua durata, in base ad una valutazione discrezionale che sia vincolata in sensounivoco dal contenuto di tali accertamenti e statuizioni, l'annullamento dellasentenza impugnata non potrà che essere pronunciato con rinvio, affidando algiudice a quo tali determinazioni.5.
L’annullamento va, quindi, disposto con rinvio al Tribunale di Velletri, indiversa persona fisica, affinchè provveda all’applicazione delle pene accessorie dicui all’art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 nei confronti dell’imputato, con l'uso delpotere discrezionale accordato al giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. econ una motivazione che consenta di controllare, mediante l'esercizio del diritto diimpugnazione, l’esercizio di tale potere. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle peneaccessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri in diversapersona fisica.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA GAI ANTONELLA DI STASI