Sentenza — n. 20746/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASENTENZA sul ricorso proposto da Turturiello Umberto nato a Balvano il 26/09/1953; nei procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 24/02/2026 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla parte per cui ha disposto l'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente per 4 mesi, disponendone l'eliminazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20746/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1 Con ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Salerno in sede di udienza predibattimentale, riguardante la contestazione, nei confronti di Turturiello Umberto, del reato ex art. 255 comma 1 del Dlgs. 152/06, per avere gettato nel Vallone del Fellaro di Ricignano una cassetta di legno, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava al medesimo la pena di euro 1000 di ammenda e disponeva la sospensione della patente di guida per mesi 4.t 2. Avverso la predetta sentenza Turturiello Umberto, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
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SENTENZA sul ricorso proposto da Turturiello Umberto nato a Balvano il 26/09/1953; nei procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 24/02/2026 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla parte per cui ha disposto l'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente per 4 mesi, disponendone l'eliminazione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Con ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Salerno in sede di udienza predibattimentale, riguardante la contestazione, nei confronti di Turturiello Umberto, del reato ex art. 255 comma 1 del Dlgs. 152/06, per avere gettato nel Vallone del Fellaro di Ricignano una cassetta di legno, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava al medesimo la pena di euro 1000 di ammenda e disponeva la sospensione della patente di guida per mesi 4.t 2. Avverso la predetta sentenza Turturiello Umberto, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
3. Contesta l'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida, siccome non prevista all'epoca dei fatti, del 13.3.2024, in quanto introdotta solo con novella apportata con D.L. dell'otto agosto 2025, riferita ai casi in cui la condotta sia realizzata con uso di veicolo a motore.
4. Il ricorso è fondato per le ragioni ivi descritte e sopra riportate, atteso che con l'art. 1 del DL n. 116 del 8 agosto 2025 è stato così disposto: "1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla pena accessoria della sospensione della patente di guida, che si elimina.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limi P.Q.M