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Ordinanza — n. 20744/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20744/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20744/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to a LANUSEI il 14/09/1975 avverso la sentenza del 19/03/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; Vista la sentenza n. 13011 del 19 marzo 2026 (depositata il 9 aprile 2026); osservato che per mero errore materiale il dispositivo trascritto su ruolo di udienza n. 13 del 19 marzo 2026, sul ricorso n. 545/2026, non reca le statuizioni relative alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di cassazione dalle parti civili, da liquidarsi in euro 4.600,00 oltre accessori di legge, e che detto errore va emendato; visto l'art. 625-bis cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20744/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 13011 del 19 marzo 2026 (depositata il 9 aprile 2026); osservato che per mero errore materiale il dispositivo trascritto su ruolo di udienza n. 13 del 19 marzo 2026, sul ricorso n. 545/2026, non reca le statuizioni relative alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di cassazione dalle parti civili, da liquidarsi in euro 4.600,00 oltre accessori di legge, e che detto errore va emendato; visto l'art. 625-bis cod. proc. pen.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali tassazione delle spese costo degli impianti spese inutili spese di difesa recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
545/2026, non reca le statuizioni relative alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di cassazione dalle parti civili, da liquidarsi in euro 4.600,00 oltre accessori di legge, e che detto errore va emendato; visto l'art. 625-bis cod. proc. pen.;
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Testo completo

to a LANUSEI il 14/09/1975 avverso la sentenza del 19/03/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vista la sentenza n. 13011 del 19 marzo 2026 (depositata il 9 aprile 2026); osservato che per mero errore materiale il dispositivo trascritto su ruolo di udienza n. 13 del 19 marzo 2026, sul ricorso n. 545/2026, non reca le statuizioni relative alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di cassazione dalle parti civili, da liquidarsi in euro 4.600,00 oltre accessori di legge, e che detto errore va emendato; visto l'art. 625-bis cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza n. 13 del 19/ P.Q.Mliere estensore Il Presidente BINA CALABRETTA ALDO ACETO Deposita in Cancelleria oggi, '0 5 61U. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dotts a Elisa tt Arrabito