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Sentenza — n. 20726/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20726/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20726/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il motivo proposto da Copetto Marco è inammissibile. Tale è, innanzitutto, con riguardo al tema dell'elemento soggettivo sub specie del dolo specifico, trattandosi di gravame proposto nel quadro di assunte (dalla difesa) prestazioni soggettivamente inesistenti, e non oggettivamente inesistenti come contestate e ritenute dalla Corte di appello. Così mancando, rispetto al tema soggettivo sollevato in sede di ricorso avverso la sentenza qui impugnata e il suo riferimento all'utilizzo di fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti (in linea con il capo di imputazione riguardante il ricorrente), il corrispondente, necessario e previo motivo di gravame. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20726/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla riaffermazione delle stesse considerazioni già esposte per Copetto, con riguardo alla ritenuta contrapposizione tra i ragionamenti posti a base della assoluzione del Botta in relazione alle fatture emesse da ARVISA ed 6usate ex art. 2 cit. da IDRA, e la analoga vicenda conclusa invece con condanna in ordine ai rapporti tra SITEC e ARVISA ( con riferimento quindi ai correlati reati ex artt. 2 e 8 del Dlgs. 74/2000) per emissione e utilizzo di false fatture emesse da ARVISA, occorre egualmente rimandare, sul punto, alle corrispondenti osservazioni sopra già formulate in sede di esame della analoga censura proposta da Copetto.

Parole chiave

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fatture fittizie arretrati d'imposta frode all'imposta sul valore aggiunto omissione della contabilità esecuzione fiscale gestore aeroportuale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

osto da: Copetto Marco nato a Cuneo il 29/09/1965; Botta Federico nato a Savona il 08/11/1972; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 2/10/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore di Copetto Marco avv.to Ciaramella Pierluigi che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto la dichiarazione di prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza del 2 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Cuneo con cui, tra gli altri, Copetto Marco e Botta Federico erano stati condannati in relazione ai reati ex art. 8 e 2 Dlgs. 74/2000 di cui rispettivamente, per il primo, al capo c) e per il secondo, al capo a), assolvendo, tra gli altri imputati, Botta Federico, dalla imputazione contestatagli ex art. 8 limitatamente alle fatture emesse in favore di IDRA srl, perché il fatto non sussiste; rideterminava altresì la pena applicata al Botta, e confermava nel resto la sentenza nei confronti dei due predetti imputati.2. Avverso la predetta sentenza Copetto Marco e Botta Federico, mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione (il Copetto mediante due distinti ma eguali documenti di ricorso), sollevando ciascuno un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce Copetto Marco il vizio di mancanza della motivazione, osservandosi, in proposito, che la società del ricorrente, SITEC, avrebbe in realtà effettivamente versato l'importo delle fatture ritenute false ed emesse dalla ditta individuale ARVISA, e nel contempo nulla sarebbe stato in proposito rilevato dai giudici, nell'ambito della suddetta ricostruzione fattuale, per illustrare il dolo del reato. Né potrebbe rinvenirsi una motivazione implicita, che ove sussistente sarebbe illogica, a fronte della ricostruzione fattuale sopra sintetizzata, secondo la quale, in sostanza, per lucrare sulle imposte correlate alle false fatture, il ricorrente avrebbe versato una somma ben maggiore a favore della ditta emittente le false fatture medesime.

Sul tema, poi, della inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture, si rappresenta che la ditta emittente ARVISA non integrava una cd. "cartiera" e si aggiunge che a fronte della smentita, con la presente sentenza impugnata, di un'analoga emissione di fatture false nei confronti di IDRA, da parte sempre di ARVISA, pur contestata nel presente procedimento, si dovrebbe rilevare che ne conseguirebbe una confutazione anche dei capisaldi della costruzione accusatoria relativa alle fatture emesse sempre dalla ditta ARVISA ma in favore di SITEC, società correlata all'attuale ricorrente.

Mentre, infatti, per i fatti realizzati, ex art. 2 citato, nell'interesse di SITEC, un indicatore della inesistenza delle prestazioni in fattura è stato individuato nella assenza di personale regolarmente assunto presso ARVISA, al contrario, per analoghi fatti realizzati nell'interesse di IDRA su fatture sempre di ARVISA, sarebbe intervenuta sentenza assolutoria, sul presupposto che le prestazioni in fattura, di facchinaggio, a favore di IDRA, erano state realizzate da lavoratori messi a disposizione della ditta ARVISA che non risultavano regolarmente assunti, così dovendosi prendere atto che tale ultimo tipo di lavoratori era utilizzato dalla ARVISA stessa.

Circostanza, quest'ultima, tuttavia ignorata per il Copetto, così escludendosi, da parte dei giudici, che ARVISA abbia anche in tal caso fatto ricorso a personale non regolarmente assunto. Sarebbe contraddittoria anche la tesi fondata - a supporto della impostazione accusatoria - sulla genericità della descrizione dell'oggetto delle fatture, emergendo anche in tal caso una disparità di ragionamento: mentre per i fatti riferibili ad IDRA si è ritenuta sufficiente una stringata descrizione delle prestazioni, potendo valere ai medesimi fini anche le clausole contrattuali, non altrettanto si è osservato per la vicenda riconducibile al Copetto.

Quanto poi alla 2irregolarità dei documenti di trasposto, che integra una mera presunzione di omessa osservanza dell'obbligo di fatturazione, si rappresenta che la difesa avrebbe offerto elementi atti a superarla, la cui valutazione sarebbe risultata omessa. Si fa riferimento a quanto dichiarato da un dipendente della SITEC, che avrebbe effettuato il controllo di qualità dei manufatti consegnati da ARVISA, poi consegnati alla ditta committente della SITEC, nonché a documentazione dimostrativa della coincidenza delle 4 fatture della ARVISA con l'invio, da parte di SITEC, dei manufatti metallici in fattura, alla ditta committente, come attestato con DDT.

4. Botta Ferdinando, rappresenta il vizio di violazione di legge, contestando la qualifica di amministratore di fatto di ARVISA a lui attribuita, valorizzando in proposito talune conversazioni citate in ricorso per stralcio e confutandone il significato di altre, precipuamente valorizzate dalla Corte di appello. Si aggiunge che con l'assoluzione del Botta, intervenuta con altra sentenza del tribunale di Torino in relazione all'art. 5 del Dlgs. 74/2000, si sarebbe affermata la qualità del Botta quale mero dipendente della Cooperativa ARVISA. Si ribadisce, poi, citando stralci di testimonianze, che i lavori di assemblaggio sarebbero stati effettivamente svolti da ARVISA in favore di SITEC e si riaffermano le medesime considerazioni già esposte per Copetto, per quanto riguarda la ritenuta contrapposizione tra i ragionamenti a base della assoluzione del Botta in relazione alle fatture di ARVISA usate ex art. 2 cit. da IDRA, e quelli a fondamento della analoga vicenda conclusasi con condanna in ordine ai rapporti tra SITEC e ARVISA, sempre nel quadro del reato ex art. 2 cit., per utilizzo di false fatture emesse da ARVISA:

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto da Copetto Marco è inammissibile. Tale è, innanzitutto, con riguardo al tema dell'elemento soggettivo sub specie del dolo specifico, trattandosi di gravame proposto nel quadro di assunte (dalla difesa) prestazioni soggettivamente inesistenti, e non oggettivamente inesistenti come contestate e ritenute dalla Corte di appello. Così mancando, rispetto al tema soggettivo sollevato in sede di ricorso avverso la sentenza qui impugnata e il suo riferimento all'utilizzo di fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti (in linea con il capo di imputazione riguardante il ricorrente), il corrispondente, necessario e previo motivo di gravame. 1.1.

Quanto al profilo della falsità delle fatture, il ricorrente non si confronta appieno con la motivazione, che dà conto di plurimi elementi a supporto della ricostruzione del predetto tema: la ARVISA aveva ad oggetto 3sociale l'attività di facchinaggio e pulizia, mentre la SITEC aveva riguardo a manufatti di metallo per cui, posto che non risultavano dipendenti della ARVISA, anche a volerne ammettere l'esistenza, non poteva logicamente ritenersi che addetti a pulizia e facchinaggio potessero validamente cimentarsi in operazione di assemblaggio, ancorchè semplici; a Varazze, luogo ove secondo la difesa sarebbe avvenuto l'assemblaggio dei macchinari, da parte di ARVISA, la stessa non aveva alcuna sede, e l'amministratrice formale della stessa aveva ammesso la mancanza di qualsiasi struttura o magazzino per la ARVISA; il ricorrente aveva altresì escluso ogni rapporto con la ARVISA, sebbene nella prospettiva difensiva i lavori di assemblaggio sarebbero stati effettuati proprio dalla ARVISA, tanto che il consulente fiscale della SITEC ebbe a produrre DDT di andata relativi all'invio di pezzi da lavorarsi da parte di ARVISA, sebbene poi questi DDT, tuttavia, fossero risultati solo in invio, da Sitec ad ARVISA, e non in restituzione alla SITEC; contraddittoriamente, poi, rispetto a quanto immediatamente sopra riportato (assemblaggio in Varazze da parte di ARVISA), secondo l'amministratrice di ARVISA l'assemblaggio sarebbe stato realizzato da ARVISA presso locali della SITEC, così destituendo ulteriormente di credibilità i DDT (peraltro generici) di invio di materiale da assemblare alla ARVISA; inverosimile sarebbe la tesi proposta dalla amministratrice formale di ARVISA, per cui all'assemblaggio, pur in assenza di dipendenti, avrebbero provveduto lavoratori di una ditta lituana, così che, incredibilmente, si dovrebbe ammettere secondo i giudici, in assenza di ogni altro elemento e a fronte del predetto già granitico quadro accusatorio, che personale lituano sarebbe stato appositamente decentrato per mesi in Italia, con inverosimile quanto illogico aggravio di oneri e spese.

A tutto ciò si aggiunge, secondo i giudici, la mancanza di documentazione attestativa di rapporti commerciali tra ARVISA e SITEC oltre a conversazioni tra l'amministratrice della ARVISA (Kurtinaitiene) e il corrispondente amministratore di fatto della stessa, l'imputato Botta, che apertamente si preoccupavano della necessità di trovare una soluzione al problema della assenza di dipendenti per il periodo qui in esame 1.2. La coerenza e ampiezza del predetto quadro accusatorio lascia comprendere come le censure proposte, come già anticipato, non si confrontino con lo stesso, optando per una mera frammentazione degli argomenti rilevanti e per la consapevole omissione di altri.

Cui si aggiunge il dato per cui la valorizzazione della assoluzione intervenuta in ordine ai rapporti tra IDRA e ARVISA, quand'anche fondata su argomenti logici contrapposti a quelli valorizzati per la vicenda in esame, ma comunque correlati a fatti e circostanze diverse, non costituisce di per sé un presupposto sufficiente per ribaltare la condanna in esame: sia perché non inerenti alle medesime vicende (tanto sul piano oggettivo che soggettivo), sia perché la loro prevalenza non può discendere dalla sola 4circostanza per cui sono stati posti a base di una distinta assoluzione, peraltro intervenuta a favore di soggetti diversi dal Copetto.

In altri termini, già sul piano logico nulla potrebbe escludere, in assenza di un quadro concreto e strettamente correlato tra i fatti e soggetti delle due vicende, che siano, piuttosto, errati, i ragionamenti posti a base della assoluzione, così che tale ultima circostanza non può essere di per sé significativa per il processo in esame. Peraltro, quanto al tema così proposto, elaborato sub specie del vizio di contraddittorietà tra una condanna e una assoluzione inerenti a capi distinti seppur contestati in un medesimo processo, per ulteriormente comprendere la incongruità della censura come qui sollevata va anche considerato l'ambito tipico di tale vizio: infatti, il vizio di motivazione per contraddittorietà consiste nell'insanabile contrasto, per difformità di valutazione, di uno stesso e rilevante punto di fatto, in plurimi momenti del suo apprezzamento nell'ambito della motivazione della sentenza.

La contraddittorietà della motivazione, quindi, deve essere interna alla motivazione della stessa sentenza per il medesimo capo, non esterna. Quindi, per quanto riguarda il caso di specie, non esiste tale vizio nel rapporto esistente tra le diverse e distinte motivazioni inerenti due capi di imputazione presenti nello stesso processo ma distinti, tanto sul piano oggettivo che soggettivo. Nella medesima prospettiva si è osservato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa ( Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 (dep. 27/11/2017 ) Rv. 271635 - 01).

Il quadro giuridico sopra sintetizzato acquisisce altresì ulteriore conferma della estraneità del vizio invocato rispetto alla motivazione in esame, ove si osservi specificamente e in concreto, che, difformemente da quanto prospettato dalla difesa, non si assiste ad una diversa valutazione di medesime circostanze: l'assoluzione inerente l'emissione di false fatture da ARVISA in favore di IDRA si fonda, tra l'altro, quanto al tema della presenza di personale in ARVISA rispetto al lavori in contestazione, sul rilievo per cui le prestazioni affidate da IDRA ad ARVISA ( e fatturate da quest'ultima ad IDRA) riguardavano servizi di pulizia ( e non di assemblaggio di macchinari); la ARVISA aveva ad oggetto sociale prestazioni di tale tipo; erano state raccolte testimonianze sull'effettiva effettuazione di tali prestazioni da ARVISA presso IDRA; le fatture secondo i giudici erano generiche, senza che però ciò potesse ritenersi indice, in quel caso, 5di illegittimità, stante la rilevanza, per la loro valutazione di congruità, della compiuta descrizione delle prestazioni da svolgersi in un corrispondente contratto esistente a monte, e in considerazione della stessa particolarità del contratto stesso, che prevedeva un compenso a forfait.

Peraltro, in una deposizione riguardante questi ultimi fatti, si parla di personale non della ditta Arvisa così come correlata alla Sitec nel capo di imputazione coinvolgente anche il Copetto, bensì di personale della diversa e subentrata ( rispetto alla originaria ditta ARVISA) cooperativa ARVISA. Non può che ribadirsi dunque, sia la incongrua evocazione del vizio di contraddittorietà, sia la violazione, con il motivo proposto, del noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).

In sintesi, il requisito della "specificità estrinseca" dei motivi risponde alla necessità che il ricorrente formuli una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato ( cfr. Cass. Sez. Sez.2, n. 7801 del 19/11/2013 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 259063). Infine, deve rilevarsi la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, attesa l'assenza di allegazioni, pur a fronte del richiamo a contenuti di testimonianze e documentazione prodotta.

2. Anche il motivo proposto da Botta Ferdinando è inammissibile. Quanto alla tesi per cui i lavori di assemblaggio sarebbero stati effettivamente svolti da ARVISA in favore di SITEC è sufficiente, da una parte, rinviare a quanto in proposito già osservato in sede di analisi del ricorso del Copetto per rilevare la adeguatezza della ricostruzione accusatoria circa la falsità delle fatture; dall'altra, a fronte della citazione di meri stralci dichiarativi, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Ud. (dep. 02/05/2017 ) Rv. 270071 - 01).

Quanto alla riaffermazione delle stesse considerazioni già esposte per Copetto, con riguardo alla ritenuta contrapposizione tra i ragionamenti posti a base della assoluzione del Botta in relazione alle fatture emesse da ARVISA ed 6usate ex art. 2 cit. da IDRA, e la analoga vicenda conclusa invece con condanna in ordine ai rapporti tra SITEC e ARVISA ( con riferimento quindi ai correlati reati ex artt. 2 e 8 del Dlgs. 74/2000) per emissione e utilizzo di false fatture emesse da ARVISA, occorre egualmente rimandare, sul punto, alle corrispondenti osservazioni sopra già formulate in sede di esame della analoga censura proposta da Copetto.

Con riguardo, poi, alla tesi per la quale la qualifica del Botta come amministratore di fatto di ARVISA sarebbe erronea, si osserva che insufficiente è innanzitutto il richiamo, a supporto, di stralci di conversazioni captate, accompagnato da una diversa valutazione delle stesse. Tanto in ragione sia della mancata allegazione delle conversazioni, nonostante il principio ben noto per cui in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali) (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Ud. (dep. 26/11/2015 ) Rv. 265053 - 01), sia dell'indirizzo di legittimità secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della "manifesta" illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 - n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 - 01).

Manifesta illogicità che non emerge né è illustrata in alcun modo (ponendosi il ricorrente sul mero piano di una maggiore plausibilità della propria ricostruzione). Tanto più a fronte di un discorso motivazionale che, richiamando conversazioni (anche già utilmente citate in primo grado dal tribunale), mette con coerenza in rilievo il ruolo di completa padronanza e conoscenza della ARVISA da parte del ricorrente, in contrapposizione alla subalternità della amministratrice formale; ruolo rafforzato dalla emersione della preoccupazione del ricorrente stesso di risolvere il problema della mancanza di maestranze, al fine di avallare l'esistenza delle prestazioni di cui alle fatture ( cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) .

Con riguardo, altresì, alla dedotta rilevanza di una intervenuta sentenza di assoluzione del Botta, del tribunale di Torino, in relazione all'art. 5 del Dlgs. 74/2000, con cui si sarebbe affermata la qualità del Botta quale mero dipendente della Cooperativa ARVISA, si tratta al più di un argomento suggestivo, sia in assenza di allegazione della stessa, sia a fronte del consolidato quadro accusatorio sopra sintetizzato, rispetto al quale non viene spiegata la forza 7demolitrice della citata e non allegata sentenza, a partire dalla rappresentazione della esistenza o meno del medesimo elenco probatorio e/o indiziario tra questo processo e quello di cui alla sentenza citata, e della sua riferibilità alla medesima tipologia di ente ed al medesimo periodo, posto che, come emerge in sentenza, alla ARVISA ad un certo momento sarebbe subentrata una distinta seppur omonima società cooperativa.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammiss P.Q.M