Ordinanza — n. 19274/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: Marullo Cosimo nato a NAPOLI il 01/05/1976 avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Milano sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. pen; Ordinanza — n. 19274/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'indagato MARULLO COSIMO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Milano in data 15 ottobre 2025 di conferma dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare n carcere emessa dal GIP nel procedimento EPPO RGNR 16/21. Il ricorso, affidato a due motivi - rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio della motivazione quanto alla partecipazione del Marullo Cosimo al sodalizio, nonché violazione a falsa applicazione dell'art. 416- bis.1 cod. pen e vizio della motivazione in ordine al fumus dell'aggravante del metodo mafioso- risulta identico a quello iscritto con il diverso numero 873/2026 di questa Corte, già definito da altra sezione (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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posto da: Marullo Cosimo nato a NAPOLI il 01/05/1976 avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Milano sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'indagato MARULLO COSIMO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Milano in data 15 ottobre 2025 di conferma dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare n carcere emessa dal GIP nel procedimento EPPO RGNR 16/21. Il ricorso, affidato a due motivi - rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio della motivazione quanto alla partecipazione del Marullo Cosimo al sodalizio, nonché violazione a falsa applicazione dell'art. 416- bis.1 cod. pen e vizio della motivazione in ordine al fumus dell'aggravante del metodo mafioso- risulta identico a quello iscritto con il diverso numero 873/2026 di questa Corte, già definito da altra sezione (Sez.
2) con la sentenza n. 14401 del 2026. Deve, pertanto, in questa sede dichiararsi non luogo a provvedere, trattandosi di ricorso già deciso da altra sezione della Corte.e
P.Q.M.
Non luogo a provvedere. Così è de P.Q.M