Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19268/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19268/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19268/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

cesca, nata a Ischia il 28/10/1940 Luongo Giuseppe, nato a Ischia il 05/07/1968 avverso l'ordinanza del 15/01/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta per i ricorrenti la memoria di replica dell'avv. Gennaro Tortora, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/01/2026, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse di Lauro Maria Francesca (condannata a demolire le opere abusive) e Luongo Giuseppe (terzo interessato), volta ad ottenere la revoca, annullamento e sospensione dell'ordine di demolizione n. 322/2013 RE.SA emesso dalla procura generale presso la Corte di appello di Napoli.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 666 cod. proc. pen, art. 127 cod.proc.pen, art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19268/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che le questioni attinenti alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto relative al titolo esecutivo, sono trattate con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen.( Sez.3, n. 24084 del 30/05/2024, Rv.286546 - 01). Nella specie, il giudice dell'esecuzione ha pronunciato "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. acquisito il parere del PM, la declaratoria 2di inammissibilità dell'istanza avanzata dai ricorrenti in data 31/12/2025, per manifesta infondatezza (in considerazione della valutazione di illegittimità del condono edilizio) e per carenza di interesse (per essere stata già autorizzata l'autodemolizione delle opere abusive).

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di demolizione revoca dell'annullamento impugnazione della cancellazione revoca del permesso di domicilio legittimazione a contestare licenza revoca straordinaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 666 cod. proc. pen
Va premesso che le questioni attinenti alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto relative al titolo esecutivo, sono trattate con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen.( Sez.3, n.
art. 127 cod.proc.pen
In buona sostanza, deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale — sul modello di quello tipico previsto ex art. 127 cod.proc.pen.
art. 179 cod. proc. pen
che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

cesca, nata a Ischia il 28/10/1940 Luongo Giuseppe, nato a Ischia il 05/07/1968 avverso l'ordinanza del 15/01/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta per i ricorrenti la memoria di replica dell'avv. Gennaro Tortora, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/01/2026, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse di Lauro Maria Francesca (condannata a demolire le opere abusive) e Luongo Giuseppe (terzo interessato), volta ad ottenere la revoca, annullamento e sospensione dell'ordine di demolizione n. 322/2013 RE.SA emesso dalla procura generale presso la Corte di appello di Napoli.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Lauro Maria Francesca a Luongo Giuseppe, a mezzo del difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. I ricorrenti deducono nullità assoluta del provvedimento impugnato per omessa citazione dell'imputato ed assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, ai sensi degli artt. 666 comma 2, 178 e 179 cod.proc.pen. Si lamenta che il Giudice dell'esecuzione aveva pronunciato de plano il provvedimento impugnato, senza fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod.proc.pen., con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

Si deduce, inoltre, che il condono edilizio, rilasciato a seguito della presentazione di due istanze presentate separatamente dai germani Luongo in quanto titolari della nuda proprietà in comune e pro indiviso, era legittimo perché rispettoso dei limiti della volumetria prevista (inferiore a 750 mc); rimarcano che la verifica della legittimità del titolo concessorio andava effettuata nel contraddittorio delle parti. Inoltre, era erronea la valutazione di carenza di interesse, in quanto la richiesta di autodemolizione era stata presentata nell'ultimo giorno consentito il quindicesimo giorno antecedente alla data già fissata per le operazioni di demolizione) ed al solo fine di prevenire lo sgombero coattivo e non già di rinunciare al giudizio di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va accolto in relazione alla questione preliminare sollevata, restando assorbite le ulteriori doglianze proposte.

2. Va premesso che le questioni attinenti alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto relative al titolo esecutivo, sono trattate con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen.( Sez.3, n. 24084 del 30/05/2024, Rv.286546 - 01). Nella specie, il giudice dell'esecuzione ha pronunciato "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. acquisito il parere del PM, la declaratoria 2di inammissibilità dell'istanza avanzata dai ricorrenti in data 31/12/2025, per manifesta infondatezza (in considerazione della valutazione di illegittimità del condono edilizio) e per carenza di interesse (per essere stata già autorizzata l'autodemolizione delle opere abusive).

L'art. 666, comma 2, cod.proc.pen. dispone: "Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione." Va, quindi osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

In particolare, Sez 1 n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 - 01 ha affermato che il modello procedimentale delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice; tuttavia, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d'inammissibilità mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936). Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu oculi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell'istanza.

In buona sostanza, deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale — sul modello di quello tipico previsto ex art. 127 cod.proc.pen. — dall'art. 666, commi 3 e 9 c.p.p, allorquando si 3pongano questioni che involgano, in definitiva, l'esercizio di discrezionalità valutativa. Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza», (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. n. 211550).

3. Nella specie, la motivazione posta a base della declaratoria di inammissibilità involge inequivocabilmente anche questioni di merito (illegittimità del condono edilizio; sanabilità o meno delle opere abusive) e, quindi, alla luce dei principi di diritto suesposti, non poteva essere adottata la procedura de plano, con conseguente nullità del provvedimento (di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.). L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata e l'annullamento, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, va disposto con rinvio (cfr Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep.16/02/2021, Rv.280524 - 01, che ha affermato che nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett.

b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (cfr in senso conforme, le successive Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep.14/04/2022, Rv. 283306 - 01; Sez.1, n. 24362 del 23/06/2025, Rv.288161 - 01; e tra le non massimate, cfr Sez.3, n. 9955 del 2021; Sez. 3, n. 20902 del 2020;Sez.3, n. 15582 del 2020).

P.Q.M.

Annul P.Q.M