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Sentenza — n. 19243/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19243/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19243/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iano, nato in Lesina (Fg) il 17 luglio 1965; avverso la sentenza n. 692 della Corte di appello de L'Aquila del 11 aprile 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta nell'interesse del ricorrente dall'avv. Carlo DI MASCIO, del foro di Pescara, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO IN FATTO La Corte di appello de L'Aquila ha, con sentenza del 11 aprile 2025, confermato la sentenza con la quale, il precedente 19 gennaio 2023 il Gup del Tribunale di Pescara, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di Pignatelli Primiano in ordine al reato a lui contestato e lo aveva condannato, previa riqualificazione del fatto contestato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 e ritenuta la recidiva ai sensi del comma quarto dell'art. 99 cod. pen.,alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed € 2.450,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 19243/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, affidando le proprie censure a 2 motivi di doglianza; con un primo motivo è lamentata la violazione di legge o, in subordine, il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena pecuniaria; mentre con il secondo motivo è stata censurata la sentenza della Corte aquilana in relazione in relazxione alla mancanza di motivazione in ordine all'avvenuta conferma della ricorrenza della recidiva a carico del Pignatelli.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pentito dipendenza da sostanze stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
309 del 1990 e ritenuta la recidiva ai sensi del comma quarto dell'art. 99 cod. pen.,alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed € 2.450,00 di multa.
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Testo completo

iano, nato in Lesina (Fg) il 17 luglio 1965; avverso la sentenza n. 692 della Corte di appello de L'Aquila del 11 aprile 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta nell'interesse del ricorrente dall'avv. Carlo DI MASCIO, del foro di Pescara, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO IN FATTO La Corte di appello de L'Aquila ha, con sentenza del 11 aprile 2025, confermato la sentenza con la quale, il precedente 19 gennaio 2023 il Gup del Tribunale di Pescara, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di Pignatelli Primiano in ordine al reato a lui contestato e lo aveva condannato, previa riqualificazione del fatto contestato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 e ritenuta la recidiva ai sensi del comma quarto dell'art. 99 cod. pen.,alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed € 2.450,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, affidando le proprie censure a 2 motivi di doglianza; con un primo motivo è lamentata la violazione di legge o, in subordine, il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena pecuniaria; mentre con il secondo motivo è stata censurata la sentenza della Corte aquilana in relazione in relazxione alla mancanza di motivazione in ordine all'avvenuta conferma della ricorrenza della recidiva a carico del Pignatelli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso solo parzialmente fondato deve, pertanto, essere accolto nei limiti di quanto di ragione. Il contenuto delle argomentazioni poste a sostegno dei due motivi di ricorso impone che venga esaminato prioritariamente il motivo di impugnazione avente ad oggetto la avvenuta conferma della recidiva qualificata a carico dell'imputato. Sul punto la difesa del Pignatelli ha osservato che nella sentenza impugnata siano stati omessi gli indici rivelatori della maggiore pericolosità sociale derivante dall'avvenuta ricaduta nel crimine da parte del Pignatelli.

Osserva sul punto la Corte che nella non contestata sintesi dei motivi di impugnazione presentati di fronte alla Corte territoriale da parte della difesa del prevenuto contenuta nella sentenza censurata i temi dedotti in relazione alla ritenuta recidiva non erano stati individuati come riferiti alla stessa sussistenza di tale aggravante, per come contestata, ma solo con riguardo alla riduzione dell'aumento di pena da essa derivante; è, pertanto, immune da vizi la motivazione della sentenza della Corte di merito che si è disinteressata di esaminare il tema riferito alla sussistenza degli elementi sintomatici della aggravante in questione, limitandosi, peraltro disattendendole, ad esaminare 2 P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena pecuniaria in € 2.333,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 Il Consigliere estensore LIPresid (Andrea GENTI-- (Luca ADeposita in Cancelleriaogg,, 27 MAG. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabett' 'rrabito 4