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Sentenza — n. 18530/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18530/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18530/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la sentenza del 06/06/2025 della Corte di appello di Potenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Antonio Costantini che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1 Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Potenza haconfermato la sentenza del 29 luglio 2022 del tribunale di Matera, con la qualeBalsano Domenico era stato condannato in ordine al reato di cui all'articolo 2 deldecreto legislativo numero 74 del 2000, limitatamente alle prime due fattureindicate nel capo di imputazione2.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18530/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Procuratore Generale dr. Antonio Costantini che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1 Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Potenza haconfermato la sentenza del 29 luglio 2022 del tribunale di Matera, con la qualeBalsano Domenico era stato condannato in ordine al reato di cui all'articolo 2 deldecreto legislativo numero 74 del 2000, limitatamente alle prime due fattureindicate nel capo di imputazione2.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove lacune probatorie allegazioni insufficientemente motivate motivi probatori mancata prova di parzialità documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così comeriformato dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.
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Testo completo

la sentenza del 06/06/2025 della Corte di appello di Potenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Antonio Costantini che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1 Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Potenza haconfermato la sentenza del 29 luglio 2022 del tribunale di Matera, con la qualeBalsano Domenico era stato condannato in ordine al reato di cui all'articolo 2 deldecreto legislativo numero 74 del 2000, limitatamente alle prime due fattureindicate nel capo di imputazione2.

Balsano Domenico propone ricorso per cassazione avverso la predettasentenza, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo diimpugnazione3. Rappresenta il vizio di motivazione per mancanza della stessa. Inparticolare si sostiene che la motivazione sarebbe eccessivamente sintetica, cosìda non lasciar comprendere i "termini del giudizio". Invero risulterebbe disattesol'obbligo di indicare le ragioni per le quali non sono ritenute attendibili le provecontrarie a favore del ricorrente. Le tematiche sopra citate vengono inoltrecorroborate attraverso richiami giurisprudenziali.4.

Il ricorso è inammissibile. siccome generico a fronte del chiaro difetto dispecificità dei motivi di ricorso in assenza di precisa indicazione di quali provesarebbero state neglette e della illustrazione della relativa decisività ai fini delribaltamento motivazionale della sentenza. Invero la mancata enunciazione delleragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, conriguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferisconoall'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenzad'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così comeriformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive (Sez.3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853 - 01).5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Noviello Gastone Andreazza