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Sentenza — n. 18043/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18043/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18043/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/12/2025, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI 2024 s.r.l.s. (in qualità di terzo titolare del conto corrente sequestrato), ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di EMILI Pierangelo in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti per gli anni di imposta 2021/2023 in qualità di rappresentante legale della AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI s.r.I.: decreto posto in esecuzione, per quanto qui rileva, con riferimento al conto corrente della società ricorrente, ritenuta un mero schermo dell'EMILI.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18043/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Come già accennato, la società ricorrente è stata colpita dall'esecuzione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente emesso nei confronti dell'EMILI nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto quale legale rappresentante della AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI s.r.l. Si è già accennato anche al fatto che l'esecuzione nei confronti della AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI 2024 s.r.l.s. è stata determinata dalla qualificazione - avallata dal Tribunale con l'odierno provvedimento - di tale ulteriore società come un mero "schermo", con cui l'EMILI ha inteso proseguire nella propria attività.

Parole chiave

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liquidazione aziendale a fini fiscali inchiesta per frode fiscale scopi fiscali società finanziaria irregolarità finanziarie conto esercizio

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza del 23/12/2025, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen.
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Testo completo

da: AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI 2024 s.r.l.s. avverso l'ordinanza emessa il 23/12/2025 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/12/2025, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI 2024 s.r.l.s. (in qualità di terzo titolare del conto corrente sequestrato), ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di EMILI Pierangelo in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti per gli anni di imposta 2021/2023 in qualità di rappresentante legale della AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI s.r.I.: decreto posto in esecuzione, per quanto qui rileva, con riferimento al conto corrente della società ricorrente, ritenuta un mero schermo dell'EMILI.

2. Ricorre per cassazione la AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI 2024 s.r.l.s., a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge, dovendo escludersiche l'EMILI avesse la disponibilità del conto corrente della società, ed essendo illegittima l'estensione, operata dal Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di sequestro presso terzi, dal momento che la condotta illecita contestata all'EMILI era del tutto estranea alla società ricorrente, non essendo stata posta in essere nel suo interesse e a suo vantaggio. Si osserva, al riguardo, che la ipotesi di "mera apparenza" o "mero schermo" deve essere riferita a situazioni del tutto diverse, ovvero quando la società sia del tutto priva di operatività e costituisca "un mero involucro" privo di interessi e diritti propri: nulla di tutto questo si rileva nella fattispecie in esame, nella quale - anche a voler accedere all'ipotesi accusatoria secondo cui l'EMILI avrebbe dato vita alla società per riprendere la propria attività sotto altre "insegne", a causa dei problemi fiscali che sarebbero derivati dagli accertamenti - si sarebbe all'evidenza fuori dall'ipotesi di "apparenza" invocata dai giudici del merito cautelare.

La giurisprudenza esclude infatti che, al di fuori dell'utilizzo uti dominus delle somme formalmente riferibili a un terzo, e per scopi estranei all'attività sociale, sia possibile colpire con misure ablative beni di soggetti estranei al procedimento. Peraltro, la difesa ricorrente evidenzia che il presupposto fattuale considerato dal Tribunale risulta insussistente, dal momento che la società ricorrente era stata costituita alcuni mesi prima dell'inizio della verifica fiscale. Si lamenta, ancora, la mancata considerazione della diversità delle sedi principali e della composizione delle compagini sociali.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con cui erano state devolute censure concernenti la motivazione del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Come già accennato, la società ricorrente è stata colpita dall'esecuzione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente emesso nei confronti dell'EMILI nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto quale legale rappresentante della AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI s.r.l. Si è già accennato anche al fatto che l'esecuzione nei confronti della AGENZIA FUNEBRE LADISPOLI 2024 s.r.l.s. è stata determinata dalla qualificazione - avallata dal Tribunale con l'odierno provvedimento - di tale ulteriore società come un mero "schermo", con cui l'EMILI ha inteso proseguire nella propria attività.

La ricorrente ha contestato la possibilità di seguire tale percorso argomentativo anche in astratto, sostenendo che la categoria della società- 2schermo può essere invocata solo nelle ipotesi in cui l'ente sia del tutto privo di operatività, laddove invece, nella fattispecie in esame, si era dinanzi ad una società pienamente operativa. L'assunto non può essere condiviso, avendo questa Suprema Corte chiarito che «in tema di confisca per equivalente operata per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, la natura di società-schermo ben può essere compatibile con l'operatività della stessa, atteso che detta caratteristica non comporta necessariamente l'autonomia dell'ente rispetto a chi lo gestisce ed amministra» (Sez. 3, n. 12920 del 11/02/2022, Currò, Rv. 282986 - 01).

3. È allora evidente, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che le diffuse argomentazioni svolte dal Tribunale per ricondurre la ricorrente nella categoria delle società-schermo (cfr. pag. 3 seg. dell'ordinanza: EMILI socio unico della s.r.l.s., delega a quest'ultimo ad operare sul conto, avvio dell'operatività della nuova società in coincidenza con la verifica fiscale sulla s.r.I., ecc.) potrebbero essere contrastate unicamente nell'ambito del vizio di motivazione. Tale possibilità, peraltro, deve ritenersi preclusa in materia cautelare reale, al di fuori dell'ipotesi (qui non ricorrente) della motivazione assente o apparente (cfr. ad es.

Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice».

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consiglie e 'stensore Il PresidenteVittorio zienza Giovanni Liberati Li 3