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Sentenza — n. 17788/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17788/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17788/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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963,Maisano Antonino, nato a Bagnara Calabra il 10/11/1965,avverso la sentenza in data 23/09/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 23 settembre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria haconfermato la sentenza in data 4 marzo 2024 del Tribunale di Reggio Calabria che hacondannato gli imputati alle pene di legge per aver violato i sigilli di un sequestro preventivoe per aver continuato le opere abusive, demolendo un solaio e ultimato un secondo corpo difabbrica di mq 10.2.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17788/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Gli imputati lamentano la violazione di legge perché non avevano ricevuto lanotifica delle conclusioni del Procuratore generale, il che aveva impedito l’esercizio del dirittodi difesa con il deposito di una memoria di replica (primo motivo) e la violazione di legge e ilvizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione della prescrizione del reatoedilizio commesso l’11 luglio 2019 (secondo motivo).CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono manifestamente infondati.Il primo motivo di ricorso, relativo al mancato esercizio del diritto di difesa inconseguenza dell’omessa notifica delle conclusioni del Procuratore generale, non hariscontro nella costante interpretazione giurisprudenziale.

Parole chiave

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violazione della licenza edilizia difetti di costruzione effetto sospensivo della licenza edilizia inadempimento reiterato mancata attuazione degli accordi illeciti notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
né per quello di cassazione ex art. 611 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

963,Maisano Antonino, nato a Bagnara Calabra il 10/11/1965,avverso la sentenza in data 23/09/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 23 settembre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria haconfermato la sentenza in data 4 marzo 2024 del Tribunale di Reggio Calabria che hacondannato gli imputati alle pene di legge per aver violato i sigilli di un sequestro preventivoe per aver continuato le opere abusive, demolendo un solaio e ultimato un secondo corpo difabbrica di mq 10.2.

Gli imputati lamentano la violazione di legge perché non avevano ricevuto lanotifica delle conclusioni del Procuratore generale, il che aveva impedito l’esercizio del dirittodi difesa con il deposito di una memoria di replica (primo motivo) e la violazione di legge e ilvizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione della prescrizione del reatoedilizio commesso l’11 luglio 2019 (secondo motivo).CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono manifestamente infondati.Il primo motivo di ricorso, relativo al mancato esercizio del diritto di difesa inconseguenza dell’omessa notifica delle conclusioni del Procuratore generale, non hariscontro nella costante interpretazione giurisprudenziale.

La Corte di cassazione ha chiaritoche nel procedimento cartolare novellato dalla cosiddetta "riforma Cartabia", la cui disciplinaè vigente dall'1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni delpubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente ritocartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-biscod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilitoesclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorniprima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinquegiorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla partepubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria,mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia",non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (tra le più recenti, Sez. 2, n. 15245 del06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01).

La difesa ha lamentato che, a causa di taleomissione, le è stato precluso il deposito della memoria di replica e della proposta diconcordato. La deduzione è fallace perché il termine di cinque giorni prima dell’udienza per ildeposito della memoria di replica opera per l’imputato a prescindere dalla conoscenza delleconclusioni del Procuratore generale, mentre il parere sulla proposta di concordato puòessere sollecitato anche fuori udienza.Il secondo motivo di ricorso, attinente alla prescrizione del reato edilizio, è del pariinconsistente perché il reato è stato commesso l’11 luglio 2019 per cui con le sospensionidella legge Orlando, considerato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 4marzo 2024 con giorni 90 per il deposito dei motivi, il reato si prescrive al 1° maggio 2027.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsidebbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la sommadeterminata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 27 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda Macrì Vito Di Nicola