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Sentenza — n. 17666/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17666/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17666/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Imperia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Costei Gabriel Guguian avverso il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Imperia, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e disponibilità finanziarie sino all'importo di 703.463,26 euro, quale profitto degli illeciti tributari oggetto di contestazione provvisoria nei confronti del Guguian.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17666/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Costei Gabriel Guguian avverso il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Imperia, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e disponibilità finanziarie sino all'importo di 703.463,26 euro, quale profitto degli illeciti tributari oggetto di contestazione provvisoria nei confronti del Guguian.

Parole chiave

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procedura per sottrazione d'imposta garanzia fiscale sequestro fiscale segreto fiscale spese secondo la LStrl oggetto dell'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Imperia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Costei Gabriel Guguian avverso il decreto emesso dal G.i.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

osto da Guguian Costei Gabriel, nato in Romania il 05/06/1986 avverso l'ordinanza del 13/02/2026 del Tribunale della libertà di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Bertoldini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. Giuseppe Carretto, che insiste per l'accoglimento del ricorso.4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Imperia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Costei Gabriel Guguian avverso il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Imperia, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e disponibilità finanziarie sino all'importo di 703.463,26 euro, quale profitto degli illeciti tributari oggetto di contestazione provvisoria nei confronti del Guguian.

2. Avverso l'indicata ordinanza, Costei Gabriel Guguian, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Ad avviso del difensore, il Tribunale avrebbe omesso una serie di dati fattuali, ossia che le due società romene vendevano infissi e serramenti e che le richieste documentali indirizzate al ricorrente riguardavano la sua ditta individuale, e non le società rumene. Secondo il difensore, l'imposta è stata calcolata al lordo dei costi, in aperto contrasto con quanto accertato dalla G.d.F., la quale, appunto, ha espressamente riconosciuto la sussistenza di costi, come riportati nella tabella riprodotta a p. 16 del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

4. Si osserva che l'ordinanza impugnata è stata comunicata al difensore, anche quale domiciliatario dell'indagato, il 6 marzo 2026, sicché i quindici giorni per proporre ricorso per cassazione sono decorsi il 21 marzo 2026, mentre il ricorso è stato depositato, tramite pec, il 23 marzo 2026. Nessun rilievo assume la circostanza che il 21 marzo 2026 fosse un sabato, posto che, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., la proroga di diritto del termine si verifica solamente quanto esso scade in giorno festivo.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente DeposiLbel in Ca.acelleria Oggi, 18 MAG. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. ss isabett -4rrobito n