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Sentenza — n. 17578/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of evidentiary activity and violation of defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17578/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court annulled the appeal judgment against Anna Maria Soriano, ordering a remand for a new trial. The defendant argued that no evidentiary activity occurred in either the first or second instance, violating her right to confront evidence. The court found the lower courts failed to investigate facts despite the prosecution's appeal, implicitly treating guilt as proven without proper inquiry.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 536 c.p.p.: The right to defense and the principle of contradiction require that the court conduct necessary evidentiary activities to verify facts; a judgment convicting a defendant without any investigation or opportunity to challenge evidence violates these constitutional and statutory guarantees.

Parole chiave

Generato dall'IA
right to defense evidentiary activity contradictory principle remand for retrial implicit conviction procedural violation cassation annulment revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 536 c.p.p.
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Testo completo

ia nato a TORRE DEL GRECO il 08/09/1953 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Trattazione cartolare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 02/07/2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata da primo giudice, ha ribaltato l'esito e condannato Soriano Anna Maria per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019.

2. Avverso la suddetta senténza ricorre per cassazione l'imputata, lamentando la mancata effettuazione dell'attività istruttoria. Il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta di assoluzione, prima di aprire il dibattimento e il giudice d'appello ha accolto l'appello del PM senza disporre l'istruttoria dibattimentale e senza effettuare alcuna valutazione in ordine ai fatti contestati. E' stato, pertanto, violato il diritto dell'imputata di avere cognizione delle prove a suo carico e del diritto a controdedurre.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il procedimento è stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima sezione per l'udienza del in vista della quale, il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Con provvedimento emesso all'udienza del 13/02/2026 la Settima Sezione ha disposto la trasmissione del ricorso a questa Sezione, rilevando l'insussistenza di alcuna causa di inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti processuali emerge che né nel corso del giudizio di primo grado né nel corso del giudizioondo grado è stata svolta alcuna attività istruttoria. Infatti, il Tribunale di Torre Annunziata, all'udienza predibattimentale del 29/12/2023, dichiarata l'assenza dell'imputata, regolarmente citata e non comparsa, ha rinviato il processo. All'udienza del 29/01/2024, la difesa dell'imputata, in via preliminare, ha chiesto non doversi procedere in ragione dell'intervenuta depenalizzazione del reato contestato.

Il Tribunale si è riservato e all'udienza del 25/03/2024, a scioglimento della riserva, ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato. La Corte di appello, in accoglimento dell'appello formulato dal PM, si è limitata a constatare la continuità normativa con la disciplina concernente l'assegno di inclusione e la mancata abrogazione del reato contestato, commesso tra novembre 2020 e gennaio 2022 quando la norma era pienamente vigente, senza espletare o rinnovare alcuna attività istruttoria, invero mai effettuata neppure nel corso del giudizio di primo grado.

Il giudice a quo ha infatti implicitamente ritenuto provata la penale responsabilità, limitandosi a dichiarare l'insussistenza di elementi favorevoli valutabili ai fini della concessione della circostanze attenuanti generiche, trattandosi di redditi non dichiarati derivanti da attività illecita, e in ragione dell'intensità del dolo, senza effettuare alcun accertamento.

2. La sentenza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 2 P.Q.M