Sentenza — n. 16970/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 2 dicembre 2025 con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia in 1carcere con gli arresti domiciliari, applicata nei confronti di Antonio Di Micco per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per il reato-fine di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R. Per tali reati l'imputato è stato condannato con sentenza del 22 settembre 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 292 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16970/2026 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275, 284, 292 e 310 cod. proc. pen. Deduce che: il Tribunale nello scrutinare la posizione del ricorrente, effettuava un evidente di scambio di persona; nel corpo dell'ordinanza, veniva valutata la posizione processuale di altro soggetto coimputato, tale Di Micco Antimo nato a Napoli il 20 agosto 1991, imputato per i reati previsti e puniti dagli artt. 74, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi a), 33), 36) e 40) della rubrica; il provvedimento è nullo ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. perché manca una reale valutazione della posizione individuale dell'imputato.
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da: Di Micco Antonio, nato a Caivano il 14/01/1971 avverso l'ordinanza del 22/01/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, la quale ha chiesto di rigettare il ricorso lette le conclusioni del difensore, Avv. Paolo Sperlogano, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 2 dicembre 2025 con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia in 1carcere con gli arresti domiciliari, applicata nei confronti di Antonio Di Micco per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per il reato-fine di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R. Per tali reati l'imputato è stato condannato con sentenza del 22 settembre 2025.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia.
3. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275, 284, 292 e 310 cod. proc. pen. Deduce che: il Tribunale nello scrutinare la posizione del ricorrente, effettuava un evidente di scambio di persona; nel corpo dell'ordinanza, veniva valutata la posizione processuale di altro soggetto coimputato, tale Di Micco Antimo nato a Napoli il 20 agosto 1991, imputato per i reati previsti e puniti dagli artt. 74, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi a), 33), 36) e 40) della rubrica; il provvedimento è nullo ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. perché manca una reale valutazione della posizione individuale dell'imputato.
Deduce, inoltre, con riferimento al ricorrente Antonio Di Micco che: il giudicato cautelare non è immutabile come quello di merito; la sentenza di primo grado è, per definizione, l'elemento nuovo per eccellenza; la condotta contestata all'imputato ai capi a) e 39) della rubrica si è fermata ad agosto 2000, oltre quattro anni prima dell'arresto; il ruolo dell'appellante era stato descritto come spacciatore al dettaglio; la continuità operativa dell'associazione dopo gli arresti dai vertici non è stata adeguatamente dimostrata; sono assenti collegamenti diretti o indiretti dell'imputato con i membri dell'associazione successivi all'agosto 2020; la delocalizzazione fuori regione è risulta inidonea nell'ordinanza impugnata "sulla base di un travisamento del fatto, di una valutazione effettuata sul conto di altra persona (Di Micco Antimo)"; il decorso di un considerevole arco temporale, privo di ulteriori condotte illecite, deve essere espressamente considerato dal giudice come un elemento che può affievolire o far venir meno la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.
Deduce, infine, che l'errore percettivo in cui è incorso il Tribunale è di tale evidenza e decisività che non residuano spazi per una diversa valutazione in sede di rinvio e, poiché la diversità della condotta specifica del ricorrente è documentalmente provata in sentenza, chiede l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Nella parte iniziale nell'ordinanza impugnata si legge che la stessa viene pronunciata sull'appello proposto nell'interesse di Antimo Di Micco nato a Napoli il 20 agosto 1991 avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 2 dicembre 2025.
Si legge, poi, che: Antimo Di Micco si trova in carcere per i reati contestati nei capi a), 33), 36) e 40); l'ordinanza applicativa della misura cautelare è stata confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 21 ottobre 2024; il Di Micco è stato condannato alla pena di anni nove e mesi sei; le deduzioni difensive sono inammissibili poiché si è formato il giudicato cautelare e non è stato addotto alcun elemento nuovo; vale quanto motivato con l'ordinanza del 21 ottobre 2024; la difesa invocava la concessione degli arresti domiciliari in abitazione nella disponibilità della coniuge del ricorrente stesso; la mera delocalizzazione non consente affatto di ritenere adeguati gli arresti domiciliari; il curriculum criminale dell'imputato, a fortiori, giustifica il giudizio di totale inaffidabilità dello stesso in relazione alla capacità di rispettare le prescrizioni afferenti a una misura cautelare.
Quindi, il Tribunale, dopo aver ritenuto generica e inconsistente la deduzione difensiva relativa alle condizioni di salute dell'imputato, ha rigettato l'appello e condannato Antonio (non Antimo) Di Micco al pagamento delle spese di procedura. Dalla sentenza di condanna, richiamata nel ricorso, emerge che il procedimento ha riguardato sia Antonio Di Micco, nato a Caivano il 14 gennaio 1971, indicato come detenuto in carcere, sia Antimo Di Micco, nato ad Aversa il 20 agosto 1991, indicato come ristretto agli arresti domiciliari. Antimo Di Micco è stato ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), 33) e 40) e condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione.
Antonio Di Micco è stato ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) e 39) ed è stato condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione. Ciò premesso, deve rilevarsi che il Tribunale ha compiuto, confondendo i due imputati aventi lo stesso cognome, una valutazione solo parzialmente riferibile all'odierno ricorrente. Invero, lo stato di custodia cautelare in carcere, le condizioni di salute e la pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado sono effettivamente riferibili al ricorrente. L'unico reato comune a entrambi i ricorrenti è il delitto associativo, mentre i reati-fine 33), 36) e 40) indicati nella prima parte dell'ordinanza non sono riferibili all'odierno ricorrente.
Il dispositivo dell'ordinanza risulta però emesso nei confronti del ricorrente, come si desume dall'indicazione del nome dello stesso contenuta nella statuizione di condanna. Pertanto, il rilevato errore di persona ha determinato una motivazione difettosa, 3solo in parte riferibile al ricorrente, che impone l'annullamento dell'ordinanza. Risultando, comunque, parzialmente valutata la posizione di Antonio Di Micco ed essendo stato il dispositivo dell'ordinanza emesso nei confronti del ricorrente, l'annullamento va disposto con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. P.Q.Moggi, 12 MAG. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dottssad sabett rrabito r , 4