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Sentenza — n. 16900/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16900/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16900/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a del 21/02/2025 della Corte di appello di Perugia;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. ssa Antonietta Picardiche ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio all'esito diannullamento da parte della quarta sezione di questa Corte, disposto in ordine allaapplicabilità del 131 bis del codice penale ed al trattamento sanzionatorio, harideterminato la pena nei confronti di Di Matteo Fabio.2. Avverso la predetta sentenza Di Matteo Fabio propone ricorso3.

Regesto Legislator

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articolo 131 bis cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 624 cod.pen; Sentenza — n. 16900/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Appare fondato il motivo afferente l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. Come noto, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4, cod. pen. è compatibile con l'ipotesi lieve di cui al commaquinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tuttavia è necessario che laspeciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso opericoloso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenzache aveva escluso il riconoscimento dell'attenuante in quanto la condottacontestata era espressione di una consueta e costante modalità di guadagno perl'imputato). (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Rv. 270671 - 01).

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale gravità della pena riesame dell'entità pena alleggerimento della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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articolo 131 bis cod. pen
Il primo motivo è infondato, posto che il diniego della applicazionedella fattispecie ex art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Il primo motivo è infondato, posto che il diniego della applicazionedella fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.
art. 624 cod.pen
Visto l’art. 624 cod.pen.
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Testo completo

a del 21/02/2025 della Corte di appello di Perugia;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. ssa Antonietta Picardiche ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio all'esito diannullamento da parte della quarta sezione di questa Corte, disposto in ordine allaapplicabilità del 131 bis del codice penale ed al trattamento sanzionatorio, harideterminato la pena nei confronti di Di Matteo Fabio.2. Avverso la predetta sentenza Di Matteo Fabio propone ricorso3.

Con il primo rappresenta la violazione dell'articolo 131 bis cod. pen.,con il secondo l'erronea applicazione dell'articolo 62 numero 4 del codice penaleed il vizio di motivazione mentre con il terzo deduce la violazione dell'articolo 81del codice penale ed il vizio di carenza di motivazione in ordine all’aumento,sproporzionato, per la continuazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo è infondato, posto che il diniego della applicazionedella fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. è adeguatamente fondato sullavalorizzazione - alla luce dell’intervenuto giudicato in ordine ad altra detenzione dihashish e marijuana, avvinta dal vincolo della continuazione con le cessioni di cuial presente procedimento -, di una stabile dedizione al commercio di stupefacentida parte del ricorrente.

Tale ricostruzione appare in linea con il principio per cui lapluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativaalla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuitàdel fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazionecomplessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostativetassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolaretenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga contodi una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravitàdegli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entitàdelle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive dellecondotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dalperiodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi aifatti (.

Sez. U - , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv.283064 – 01), Nel caso in esame i giudici, con motivazione non manifestamenteillogica o contraddittoria, e come tale insindacabile in questa sede, hanno datorilievo, nell’analisi complessiva della vicenda, alle finalità e al contesto in cui essesi sono collocate.2. Il terzo motivo, in tema di continuazione, è inammissibile, attesoche come risulta dalla sentenza impugnata i giudici dopo avere evidenziato eillustrato ( pagg. 6 e 7) il chiaro nesso criminale tra i fatti già oggetto di giudicatodel 2019 ( prima citati) e quelli di cui al presente procedimento, hanno evidenziatola maggiore gravità dei primi, e di converso la minore rilevanza dei secondi, perspiegare come a fronte della pena base stabilita per i fatti più gravi e pari a mesi3 di reclusione ed euro 240,00, si sia stabilita, in chiaro rapporto di proporzione,la pena, in aumento, pari ad un mese e 10 giorni di reclusione ed euro 160 dimulta.3.

Appare fondato il motivo afferente l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. Come noto, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4, cod. pen. è compatibile con l'ipotesi lieve di cui al commaquinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tuttavia è necessario che laspeciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso opericoloso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenzache aveva escluso il riconoscimento dell'attenuante in quanto la condottacontestata era espressione di una consueta e costante modalità di guadagno perl'imputato). (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Rv. 270671 - 01).

Nel caso inesame, la corte ha negato l’applicazione della attenuante citata valorizzando“significativi propositi di lucro” : criterio che oltre a essere in concreto desuntoall’interno di una più complessiva analisi coinvolgente sul punto, erroneamente,anche i fatti già oggetto di giudicato, non afferisce in alcun modo ai citati parametrida tenere presenti per la valutazione in questione, quali la entità del lucro edell'evento dannoso o pericoloso. Circostanze da raccordarsi alle specifichecondotte qui giudicate ed esenti, peraltro, da un piano meramente intenzionale.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che vada annullata la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilitàdell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sulpunto alla Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso e visto l’art. 624cod. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione dellapenale responsabilità dell’imputato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilitàdell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul puntoalla Corte di appello di Firenze.

Rigetta nel resto il ricorso. Visto l’art. 624 cod.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato.Così è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO Luca Ramacci