Sentenza — n. 16574/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, essendo stato proposto oltre la scadenza del relativo termine. Dagli atti acquisiti da questa Corte risulta, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato notificato all'Ufficio ricorrente con pec del 5 novembre 2025 (all'indirizzo ricezioneatti.procura.vibovalentia@giustiziacert.it ) e che il ricorso del Pubblico Ministero sia stato depositato in data 28 novembre 2025 (come da relativo timbro di depositato apposto sul primo foglio), quando il termine per la relativa presentazione (fissato in giorni quindici dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento emesso all'esito di procedimento camerale, ai sensi dell'art. 324, comma 6 del codice di rito) risultava interamente decorso. 2 P.Q.M
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 322-ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 16574/2026 — snpen · Corte di Cassazione: I.gs 74/00), contestate all'esito di una verifica fiscale, in relazione all'occultamento o distruzione delle scritture contabilt relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e all'omessa presentazione delle dichiarazioni IRES per l'anno 2021, IRES e IVA per l'anno 2022. Il ricorso deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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osto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA nei confronti di: Mandarano Giuseppe nato a VIBO VALENTIA il 20/06/1974 avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Vibo valentia sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vibo Valentia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame - emessa in data 15 ottobre 2025 e depositato il successivo 5 novembre - di annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di Mandarano Giuseppe quale legale rappresentante pro tempore della SMS TRASPORTI srl in relazione a due incolpazioni provvisorie (art. 10 e art. 5 d.
I.gs 74/00), contestate all'esito di una verifica fiscale, in relazione all'occultamento o distruzione delle scritture contabilt relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e all'omessa presentazione delle dichiarazioni IRES per l'anno 2021, IRES e IVA per l'anno 2022. Il ricorso deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322-ter cod. proc. pen., 12-bis d. Igs. n. 74/00 e art. 321 del codice di rito, poiché il Tribunale del riesame avrebbe annullato il decreto di sequestro per mancata delibazione del tema relativo alla infruttuosità del sequestro diretto nei confronti della società, evidenziandosi che la società non era neppure iscritta per l'illecito amministrativo dell'ente e che, comunque, il Tribunale del riesame si era pronunciato su tema estraneo a quello oggetto della domanda cautelare reale (posto che il sequestro non era stato chiesto nei confronti della SMS TRASPORTI SRL e che tale società neppure era stata iscritta per illecito amministrativo dell'ente). La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto oltre la scadenza del relativo termine. Dagli atti acquisiti da questa Corte risulta, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato notificato all'Ufficio ricorrente con pec del 5 novembre 2025 (all'indirizzo ricezioneatti.procura.vibovalentia@giustiziacert.it ) e che il ricorso del Pubblico Ministero sia stato depositato in data 28 novembre 2025 (come da relativo timbro di depositato apposto sul primo foglio), quando il termine per la relativa presentazione (fissato in giorni quindici dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento emesso all'esito di procedimento camerale, ai sensi dell'art. 324, comma 6 del codice di rito) risultava interamente decorso. 2 P.Q.M