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Sentenza — n. 16448/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16448/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16448/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2025, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Foggia rigettò l'istanza presentata nell'interesse di De Felice Vincenzo, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive, conseguente alla sentenza di condanna n. 252/1997 della Pretura Circondariale di Lucera - Sez. Dist. di Apricena in data 11/11/1997.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16448/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice, a fronte di tali allegazioni e di una relazione della Guardia di Finanza che non smentiva la perdita di possesso, avrebbe dovuto disporre un'ulterioreattività istruttoria ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p., anziché rigettare l'istanza sulla base di un parere del P.M. a sua volta fondato su un'erronea interpretazione giurisprudenziale.

Parole chiave

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azione di manutenzione accesso al fondo diritto di riprendere il possesso della cosa disdetta della locazione abitativa delega del possesso acquisto del possesso
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Testo completo

osto da: DE FELICE VINCENZO nato a SAN SEVERO il 14/04/1937 avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per difetto di notifica

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2025, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Foggia rigettò l'istanza presentata nell'interesse di De Felice Vincenzo, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive, conseguente alla sentenza di condanna n. 252/1997 della Pretura Circondariale di Lucera - Sez. Dist. di Apricena in data 11/11/1997.

2. Avverso tale provvedimento, il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 6, c.p.p., in relazione agli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p.Il ricorrente lamenta la palese violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Nello specifico, si espone che, a seguito dell'udienza del 20/1/2022, il Giudice dell'esecuzione si era riservato la decisione. Tale riserva veniva sciolta solo in data 17/7/2025, con un'ordinanza interlocutoria che, anziché decidere nel merito, disponeva un'integrazione istruttoria e fissava una nuova udienza per il giorno 2/10/2025.

Tale ordinanza, tuttavia, non veniva mai comunicata né notificata all'interessato o al suo difensore, ma unicamente al Pubblico Ministero. Di conseguenza, le successive udienze del 2/10/2025 e del 18/12/2025 (in cui è stata emessa la decisione impugnata) si erano svolte in assenza della difesa, con nomina di un sostituto d'ufficio. Secondo il ricorrente, l'omessa notifica dell'ordinanza che dispone il rinvio della causa ad altra udienza integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p., travolgendo tutti gli atti successivi, inclusa l'ordinanza decisoria. 2.2.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si eccepisce la violazione di legge processuale e degli artt. 470 e segg. c.p.p., sempre in relazione agli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p. Il ricorrente evidenzia che l'udienza decisoria del 18/12/2025 si è tenuta a partire dalle ore 10:13, mentre nel verbale dell'udienza precedente del 2/10/2025 il rinvio era stato fissato per le ore 13:00 dello stesso giorno. L'anticipazione dell'orario di udienza, non comunicata alle parti, equivarrebbe a un'omessa citazione, integrando una nullità assoluta e insanabile per violazione del diritto di difesa, non sanabile neppure dalla nomina di un difensore d'ufficio.

Tale circostanza avrebbe comunque impedito la partecipazione del difensore di fiducia, anche qualora fosse stato a conoscenza della data dell'udienza. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per essere totalmente privo di motivazione autonoma, limitandosi a un mero rinvio per relationem al parere negativo espresso dal Pubblico Ministero. La decisione, inoltre, sarebbe contraddittoria rispetto alla stessa ordinanza interlocutoria del 17/7/2025, in cui il Giudice aveva mostrato di aderire al principio del carattere "reale" dell'ordine di demolizione, che grava sul soggetto che ha l'attuale disponibilità del bene.

Si sottolinea come il Giudice non abbia considerato le argomentazioni difensive circa l'impossibilità, fattuale e giuridica, per il condannato di adempiere all'ordine, avendo egli perso da decenni il possesso dell'immobile, edificato su terreno demaniale e ora occupato da terzi ignoti. Inoltre, il manufatto sarebbe stato modificato, ampliato o addirittura parzialmente demolito e ricostruito, rendendo impossibile per il ricorrente intervenire senza commettere reati ai danni degli attuali possessori o senza incidere su porzioni di immobile da lui non realizzate.

Il Giudice, a fronte di tali allegazioni e di una relazione della Guardia di Finanza che non smentiva la perdita di possesso, avrebbe dovuto disporre un'ulterioreattività istruttoria ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p., anziché rigettare l'istanza sulla base di un parere del P.M. a sua volta fondato su un'erronea interpretazione giurisprudenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'allegazione difensiva trova puntuale conferma nel fascicolo processuale, la cui consultazione è consentita dalla natura dei vizi denunciati. Sono in atti: il verbale dell'udienza camerale del 20/1/2022 con cui il G.E. si riservò la decisione sull'istanza di revoca dell'ordine di demolizione inoltrato da De Felice; l'attestazione di avvenuta comunicazione dell'ordinanza depositata il 17/7/2022, che fissava per il prosieguo l'udienza del 2/10/2025, alla Procura della Repubblica di Foggia; il verbale dell'udienza camerale del 2/2/2025, con cui il procedimento fu rinviato al 18/12/2025, ore 13,00; il verbale dell'udienza del 18/12/2025, chiuso alle ore 10,18 con cui il G.E. ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione.

2. Risulta, quindi, per tabulas, che l'ordinanza del 17/7/2025, contenente il decreto di fissazione dell'udienza del 2/10/2025, benché pronunciata fuori udienza, non venne notificata né all'imputato né al suo difensore. Tale omissione, afferendo all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01; Sez. 2, n. 37470 del 19/09/2024, Borroni, Rv. 287013 - 01; Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327). L'accertata omissione, infatti, ha determinato l'assenza "incolpevole" della difesa all'udienza del 2/10/2025 e a quella successiva e decisiva del 18/12/2025, menomando in radice il diritto dell'interessato a partecipare, anche per il tramite del proprio difensore, al procedimento.

3. Parimenti fondato è il secondo motivo. L'anticipazione dell'orario di svolgimento dell'udienza, se non ritualmente comunicata alle parti, equivale a un'omessa citazione, poiché impedisce di fatto l'esercizio del diritto di partecipazione e di difesa. Dal verbale dell'udienza del 2/10/2025 risulta che il rinvio era stato disposto per il 18/12/2025 "alle ore 13.00", mentre il verbale dell'udienza decisoria attesta che la stessasi è tenuta a partire dalle "ore 10.13". Non risulta in atti alcuna comunicazione di tale anticipazione. Come correttamente evidenziato nel ricorso, citando pertinente giurisprudenza di questa Corte, tale vizio procedurale integra una nullità assoluta e insanabile per violazione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.

4. Fondato risulta anche il terzo motivo d'impugnazione, risultando l'ordinanza impugnata priva di qualsivoglia motivazione.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, risultando integrate le violazioni del codice di procedura penale denunciate, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice dell'esecuzione. P. P.Q.M