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Sentenza — n. 16293/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16293/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16293/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, per genericità di tutti i motivi, che si limitano a reiterare le censure formulate con l'appello cautelare, senza alcun confronto con la motivazione svolta nel provvedimento impugnato dal Tribunale di L'Aquila che, con argomenti privi dei censurati profili di carenza argomentativa, ha partitamente affrontato le doglianze articolate dal ricorrente. Deve, preliminarmente, ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censche riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16293/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alle esigenze familiari, si è evidenziato che le stesse possono essere tutelate mediante le apposite autorizzazioni e, quanto all'attività lavorativa, si è ritenuto che la stessa costituisca proprio il mezzo attraverso il quale l'imputato ha commesso i fatti per cui si procede. Conclusivamente, infine, il Tribunale ritiene che gli elementi addotti dalla difesa quali fatti nuovi, non possano essere considerati elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari, delle quali ribadisce la sussistenza all'attualità (pagina 4 del provvedimento impugnato), escludendo parimenti l'idoneità di misure gradate al relativo presidio.

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati procedura di ricusazione azione di rivocazione del sequestro misura disciplinare contro avvocato sospensione dell'istruzione sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere 3 tpericorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

osto da: Di Vittorio Mauro nato a FOGGIA il 08/11/1968 avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di L'aquila sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO L'imputato MAURO DI VITTORIO, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a fatti di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640-bis, 61 n. 7, cod. pen., propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare emessa, in appello, dal Tribunale del riesame di L'Aquila.

Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il primo motivo censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275, 292 e 299 del codice di rito, poiché, ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe confermato la misura cautelare in essere senza procedere ad una verifica concreta, individualizzata e attuale delle esigenze cautelari. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, apparente e priva di effettivo percorso logico giuridico, in punto di affermazione della persistenza delle esigenze cautelari probatorie e finali in via meramente astratta, con esclusione delle misure meno afflittive motivata con formule di stile, e senza adeguata valutazione degli elementi di novità addotti dalla difesa (quali l'avvenuto esercizio dell'azione penale, la cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, le condizioni familiari e reddituali dell'imputato).

Il terzo motivo censura il provvedimento impugnato in quanto il giudice dell'appello cautelare si sarebbe limitato ad aderire alla decisione del Tribunale di Vasto, senza vaglio critico delle relative argomentazioni. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione delle misure meno afflittive, eventualmente corredate da prescrizioni. La Procura generale in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. »

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per genericità di tutti i motivi, che si limitano a reiterare le censure formulate con l'appello cautelare, senza alcun confronto con la motivazione svolta nel provvedimento impugnato dal Tribunale di L'Aquila che, con argomenti privi dei censurati profili di carenza argomentativa, ha partitamente affrontato le doglianze articolate dal ricorrente. Deve, preliminarmente, ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censche riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;

Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01), cosa che si ravvisa nel caso di specie. Nel provvedimento impugnato, in particolare, il Tribunale ha, nel merito, espressamente escluso che il mero decorso del tempo possa costituire elemento idoneo a determinare ex se l'affievolimento delle esigenze cautelari, che il rispetto delle prescrizioni imposte, parimenti, non possa portare a diversa decisione, che neppure sussistono elementi nuovi all'uopo valorizzabili, non potendosi valutare decisiva la circostanza dell'avvenuta cancellazione dell'indagato dall'albo speciale dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità (attesa la gravità delle condotte contestate e il pericolo di reiterazione di fatti analoghi anche senza la predetta iscrizione, operando con l'ausilio di terzi), con espressa esclusione della idoneità di misure gradate a soddisfare le esigenze cautelari, in considerazione della necessità, di evitare ogni comunicazione tra l'indagato e i compartecipi del reato.

Quanto alle esigenze familiari, si è evidenziato che le stesse possono essere tutelate mediante le apposite autorizzazioni e, quanto all'attività lavorativa, si è ritenuto che la stessa costituisca proprio il mezzo attraverso il quale l'imputato ha commesso i fatti per cui si procede. Conclusivamente, infine, il Tribunale ritiene che gli elementi addotti dalla difesa quali fatti nuovi, non possano essere considerati elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari, delle quali ribadisce la sussistenza all'attualità (pagina 4 del provvedimento impugnato), escludendo parimenti l'idoneità di misure gradate al relativo presidio.

2. Alla luce di tali considerazioni, conclusivamente, si ritiene il ricorso inammissibile poiché, a fronte della motivazione addotta dal Tribunale nel provvedimento impugnato, priva di profili di manifesta illogicità censurabili in questa sede, il ricorrente sindaca valutazioni di merito, proponendo una diversa valutazione delle esigenze cautelari, senza addurre, di fatto, nuovi elementi a sostegno della invocata rivalutazione del periculum. Peraltro, in punto di elementi di novità idonei a superare l'effetto preclusivo derivante dall'eventuale giudicato cautelare, si osserva che il ricorrente risulta (come da annotazioni di cancelleria) aver formalizzato ulteriori ricorsi su istanze cautelari, per ragioni quantomeno analoghe, già decise da questa Sezione, in senso difforme rispetto alle istanze difensive.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere 3 tpericorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M