Sentenza — n. 16287/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 07/11/2025, il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto in flagranza di Fatty Abdou per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Avverso l'ordinanza di convalida ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo dell'avvocato di fiducia Giuseppe Claudio Costa, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 349, 390, comma 2, 391 comma 2, cod. proc. pen.Evidenzia che nel procedimento di l'imputato è stato rappresentato e difeso dal difensore di ufficio avvocato Daniela Dajci, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. dalla polizia giudiziaria ma che tuttavia, come emerge dal verbale di arresto in fragranza, redatto alle 03,30 presso il commissariato di Roma del 06/11/2025, l'interessato aveva nominato come difensore di fiducia l'avvocato Giuseppe Claudio Costa, il quale è indicato nel verbale come non reperibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 97 comma 4 cod. pen, art. 97 comma 1 cod. proc. pen, art. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16287/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, DPR 309/1990 e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Avverso l'ordinanza di convalida ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo dell'avvocato di fiducia Giuseppe Claudio Costa, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 349, 390, comma 2, 391 comma 2, cod. proc. pen.Evidenzia che nel procedimento di l'imputato è stato rappresentato e difeso dal difensore di ufficio avvocato Daniela Dajci, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. dalla polizia giudiziaria ma che tuttavia, come emerge dal verbale di arresto in fragranza, redatto alle 03,30 presso il commissariato di Roma del 06/11/2025, l'interessato aveva nominato come difensore di fiducia l'avvocato Giuseppe Claudio Costa, il quale è indicato nel verbale come non reperibile.
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2026 A NCELLIER E ESPERTO SENTENZA Dott.ss csigbetpzfij twsul ricorso proposto da: Fatty Abdou ( Cui 04jblza ) nato a (MALI) il 13/07/1994 avverso l'ordinanza del 07/11/2025 del TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 07/11/2025, il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto in flagranza di Fatty Abdou per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
2. Avverso l'ordinanza di convalida ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo dell'avvocato di fiducia Giuseppe Claudio Costa, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 349, 390, comma 2, 391 comma 2, cod. proc. pen.Evidenzia che nel procedimento di l'imputato è stato rappresentato e difeso dal difensore di ufficio avvocato Daniela Dajci, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. dalla polizia giudiziaria ma che tuttavia, come emerge dal verbale di arresto in fragranza, redatto alle 03,30 presso il commissariato di Roma del 06/11/2025, l'interessato aveva nominato come difensore di fiducia l'avvocato Giuseppe Claudio Costa, il quale è indicato nel verbale come non reperibile.
Al riguardo, l'avvocato Costa lamenta che il verbale di arresto afferma la irreperibilità del difensore di fiducia, con conseguente nomina del difensore d'ufficio, senza tuttavia indicare di quale mezzo di comunicazione gli operanti si siano avvalsi (mail, telefono, sms) per contattare il difensore di fiducia e notificare la fissazione dell'udienza, né che esito abbiano avuto i tentativi di comunicazione avvenuti a mezzo telefono. Nulla si rileva dagli atti in ordine alle attività della Polizia Giudiziaria relativamente al tentativo di contatto eseguito sull'utenza telefonica del titolare del mandato fiduciario, cui probabilmente non è stata data alcuna risposta, né ai mezzi di comunicazione atipici utilizzati nell'immediatezza.
Peraltro, rappresenta che in quella dat, egli si trovava già presso gli uffici giudiziari per altri impegni professionali e che pertanto ben avrebbe potuto difendere il suo assistito, essendo reperibile il giorno dell'udienza di convalida. Inoltre, il difensore d'ufficio avv. Dajci non è stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. pen. proc., ma ai sensi dell'art. 97 comma 1 cod. proc. pen. Lamenta, pertanto, l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso dell'udienza per la convalida dell'arresto, con conseguente nullità assoluta ed insanabile del provvedimento impugnato, essendo stato compromesso il diritto dell'imputato a farsi assistere dal difensore di fiducia. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si premette che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, che una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell'avviso medesimo (Sez. U, n. 39414 del 30/10/2002, Rv. 222554 - 01). Si è infatti specificato che la procedura di convalida dell'arresto è caratterizzata da una speciale urgenza e pertanto, qualora il difensore di fiducia dell'arrestato non risulti 2prontamente reperibile, il giudice deve designare un difensore di ufficio immediatamente reperibile, senza prima effettuare ulteriori tentativi di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a quello di fiducia (Sez. 4, n. 29125 del 20/04/2018, Rv. 273075;
Sez.1, n. Sez. 1, n. 4515 del 14/01/2008, Rv. 238945). D'altronde, sempre in considerazione del carattere di urgenza della procedura in esame, l'avviso può essere dato con qualunque modalità idonea, senza che sia necessario esperire tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per il procedimento di notificazione (Sez. 6, n. 37653 del 18/06/2014, Rv. 261646). Tanto premesso, si evidenzia che nel caso in disamina dal verbale di arresto redatto alle ore 3,30 del 07/11/2025 presso il commissariato di polizia, emerge che Fatty Abdou nominava come difensore di fiducia l'avv.
Costa Giuseppe Claudio il quale, al momento dell'arresto, veniva contattato ma non era reperibile. Non vi sono motivi per dubitare della veridicità di tale asserto, benchè dal verbale di arresto effettivamente non risulti con quale mezzo la polizia giudiziaria abbia tentato di contattare il difensore. D'altronde lo stesso ricorrente ipotizza che "probabilmente non sia stata data risposta ad una semplice telefonata, se effettuata". La polizia giudiziaria, nel verbale di arresto, ha dato regolarmente atto della nomina del difensore di fiducia e dei tentativo di contattarlo.
Né la mancata specificazione delle modalità attraverso le quali la polizia giudiziaria abbia effettuato tale tentativo induce vizio alcuno, non essendo riconducibile a nessuno dei paradigmi enucleabili dall'art. 178 cod. proc. pen. e non potendosi da tale lacuna inferire l'inveridicità dell'affermazione afferente al tentativo di contatto, onde la mancata specificazione in esame si risolve in una semplice incompletezza del verbale, insuscettibile di produrre alcuna conseguenza processuale. 2.Pertanto, il ricorso deve .essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P. P.Q.M