Sentenza — n. 16286/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAosto da: Iluobe Pius (cui: 04ckmfi) nato a (NIGERIA) il 06/01/1982 avverso l'ordinanza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO COSTANTINI A., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen, art. 143 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16286/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno recentemente affermato che l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che, ove eccepita nei termini di cui alli art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice di primo grado per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, dep. 26/11/2025).
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osto da: Iluobe Pius (cui: 04ckmfi) nato a (NIGERIA) il 06/01/1982 avverso l'ordinanza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO COSTANTINI A., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 03/10/2025, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di Iluobe Pius avverso la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 comma 5, D.P.R.309/1990. La Corte d'appello ha ritenuto tardivo l'atto di appello in quanto depositato in data 05/09/2025, oltre il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di lettura e deposito contestuale della motivazione della sentenza impugnata, avvenuta il 14/07/2025. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'imputato rappresentando che il giudice di primo grado, come emerge dal verbale di udienza del 14/07/2025, ha disposto la traduzione della sentenza in lingua inglese e nominato un interprete e che l'avviso di deposito della traduzione della sentenza è stato notificato all'imputato il 22/07/2025, data da cui decorre il termine per impugnare.
Il giudice a quo ha, dunque, effettuato un calcolo erroneo, in quanto )3)'non ha considerato che i termini per impugnare decorrono dalla notifica dell'avviso di deposito della traduzione della sentenza impugnata. Precisa che ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., in presenza di un imputato alloglotta la cui condizione sia nota l'autorità giudiziaria, sussiste l'obbligo di traduzione della sentenza, atto indispensabile per comprendere le ragioni della decisione ed esercitare consapevolmente il proprio diritto di impugnazione. Aggiunge, in ogni caso, che il termine applicabile per impugnare è di 30 giorni, e non quello di 15 giorni, relativo al caso di sentenza emessa con motivazione contestuale, posto che la notifica della traduzione costituisce ipotesi assimilabile a quella di deposito della motivazione successivo alla pronuncia.
Pertanto, l'impugnazione, proposta in data 05/09/2025, è stata presentata nei termini.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno recentemente affermato che l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che, ove eccepita nei termini di cui alli art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice di primo grado per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, dep. 26/11/2025).
Nel caso di specie, dagli atti processuali - accessibili in questa sede trattandosi di questione processuale - risulta che il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale e, contestualmente, ha disposto la traduzione del dispositivo e della motivazione in lingua inglese, in considerazione della condizione di imputato alloglotta. La traduzione è stata successivamente depositata e il relativo avviso è stato notificato all'imputato in data 22/07/2025. Ne consegue che il termine per proporre impugnazione non può che decorrere da tale data, atteso che solo con la conoscenza della traduzione della sentenza l'imputato è stato posto in condizione di comprendere il contenuto della decisione e di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa. 2L'appello proposto in data 05/09/2025 deve, pertanto, ritenersi tempestivo, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e devono trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. P.Q.M