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Sentenza — n. 16279/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on jurisdiction, abrogation, and prescription grounds regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16279/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding lack of jurisdiction, statutory abrogation, and prescription limits. The appellant argued that the appeal court erred by applying outdated precedents and failed to properly address the repeal of the specific drug trafficking statute, while also claiming the offense had expired. The court ruled that the jurisdictional issue was absorbed by the final judgment on the trafficking charge, the statutory continuity principle prevented the abrogation defense from applying retroactively, and the prescription period was extended by the 'Orlando Law' to May 2028.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 159 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the jurisdictional question is absorbed by a final judgment on the merits, the abrogation of a penal norm does not apply retroactively to acts committed under the previous law, and the prescription period is extended by subsequent legislation.

Parole chiave

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inadmissible appeal abrogation retroactivity prescription extension jurisdiction absorption drug trafficking offense recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. proc. pen.
Con sentenza del 20/05/2025, la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, in data 23/03/2023, con la quale EL SHARKAWI Nabil Megahed era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. proc. pen. e 9, comma 7, I.
Art. 9, comma 7, I. n. 376 del 2000
24884 del 22/06/2021 Prigol), la continuità normativa tra la disposizione incriminatrice di cui all'art. 9, comma 7, I. n. 376 del 2000 e l'art.
Art. 586-bis cod. pen.
Si censura la sentenza per aver operato solo un vago riferimento alla continuità normativa con l'art. 586-bis cod. pen. 2.3.
d.lgs. n. 21 del 2018
9 - dal d.lgs. n. 21 del 2018, in applicazione del principio della c.d.
Art. 159 cod. pen.
legge Orlando: le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno invero chiarito che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
legge 23 giugno 2017, n. 103
1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.
legge 27 novembre 2021, n. 134
3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n.
art. 648 cod. proc. pen
Con sentenza del 20/05/2025, la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, in data 23/03/2023, con la quale EL SHARKAWI Nabil Megahed era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. proc. pen.
art. 586-bis cod. pen
Si censura la sentenza per aver operato solo un vago riferimento alla continuità normativa con l'art. 586-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24884 del 22/06/2021 Prigol
Sez. 3, n. 24884 del 22/06/2021 Prigol), la continuità normativa tra la disposizione incriminatrice di cui all'art.
Sez. 3, n. 32249 del 19/04/2024, Rinaldi
Sez. 3, n. 32249 del 19/04/2024, Rinaldi, Rv.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
Corte cost., sent. n. 38 del 2026
Dall'applicazione di tali disposizioni - la cui legittimità è stata recentemente confermata da Corte cost., sent. n. 38 del 2026 - deriva l'individuazione del termine di prescrizione alla data del 20/05/2028.
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Testo completo

ENTENZA Sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ESPERTO EL SHARKAWI Nabil Megahed, nato in Egittoo il 17/11/1977 Dotts Elisa a Arrabita avverso la sentenza emessa il 20/05/2025 dalla Corte d'Appello di escia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Pietro Gabriele Roveda, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/05/2025, la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, in data 23/03/2023, con la quale EL SHARKAWI Nabil Megahed era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. proc. pen. e 9, comma 7, I. n. 376 del 2000. In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere quanto al reato di ricettazione, già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile, e ha determinato il trattamento sanzionatorio per il reato residuo.

2. Ricorre per cassazione l'EL SHARKAWI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del difetto di giurisdizione. La difesa censura la decisione della Corte, basata su precedenti giurisprudenziali non più attuali. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rilievo dell'intervenuta abrogazione del reato di cui all'art. 9 I. n. 376 del 2000. Si censura la sentenza per aver operato solo un vago riferimento alla continuità normativa con l'art. 586-bis cod. pen. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla intervenuta prescrizione. Si deduce che l'estinzione del reato era stata affermata dal Tribunale di Lodi nel procedimento "parallelo".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, risulta preliminare ed assorbente il difetto di interesse alla proposizione della questione di giurisdizione, che poteva essere evidentemente ipotizzabile, in astratto, con esclusivo riferimento all'accusa di ricettazione (essendo i farmaci stati acquisiti in Francia, secondo la versione dell'imputato), non certo per il concorso del ricorrente nella messa in commercio dei medicinali medesimi, essendo la condotta di trasporto verso l'Egitto (sempre stando alla sua versione) stata commessa ed accertata in territorio italiano. Peraltro, l'imputazione ex art. 648 cod. pen. è stata definita dalla Corte d'Appello con sentenza di non doversi procedere per precedente giudicato.

3. Il motivo volto a sostenere l'aboliti° criminis è inammissibile, perché generico. La Corte territoriale ha invero affermato (cfr. pag. 6 seg.), aderendo ad un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3, n. 24884 del 22/06/2021 Prigol), la continuità normativa tra la disposizione incriminatrice di cui all'art. 9, comma 7, I. n. 376 del 2000 e l'art. 586-bis cod. pen., introdotto - con contestuale abrogazione del predetto art. 9 - dal d.lgs. n. 21 del 2018, in applicazione del principio della c.d. riserva di codice. Con un ampio richiamo ad altra decisione di legittimità, la Corte d'Appello ha altresì escluso che dalla declaratoria di incostituzionalità dell'inciso "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti" (cfr. sent. n. 105 del 2022), contenuto nella formulazione introdotta all'art. 586-bis, potessero derivare conseguenze liberatorie per il ricorrente, la cui condotta era anteriore alla declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr.

Sez. 3, n. 32249 del 19/04/2024, Rinaldi, Rv. 286733 - 01, secondo la quale «in applicazione del principio del favor rei, può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata 2incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento ai fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa».

Il principio è stato affermato appunto in . una fattispecie in tema di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, avvenuto nella vigenza del disposto, meno favorevole, di cui dell'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, che precedette l'entrata in vigore dell'art. 586- bis cod. pen., il cui comma 7 è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 105 del 2022, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto condivisibile, rimasto privo di una effettiva confutazione da parte della difesa ricorrente.

4. L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata. Avuto riguardo alla data di commissione del reato (30/08/2017), devono trovare applicazione le disposizioni della c.d. legge Orlando: le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno invero chiarito che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). Dall'applicazione di tali disposizioni - la cui legittimità è stata recentemente confermata da Corte cost., sent. n. 38 del 2026 - deriva l'individuazione del termine di prescrizione alla data del 20/05/2028.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. P.Q.M