Sentenza — n. 16267/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 10 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il 7 luglio 2023 il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato TicauCatalina Elena alla pena (sospesa) di anni uno e mesi quattro di reclusione in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 7 d.l. 4/2019, contestato come commesso da agosto 2020 a marzo 2021, così riqualificata l'originaria imputazione elevata ai sensi dell'art. 640-bis cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16267/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ticau ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in relazione al dictum della sentenza 29 luglio 2024 della Corte di Giustizia Europea, secondo cui il di. 4/2019 è in contrasto con l'obbligo di parità di trattamento di cui all'art. 11, par. 1, lett. d), Direttiva 2003/109.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da Ticau Catalina Elena, nata in Romania il 27/11/1993 avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il 7 luglio 2023 il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato TicauCatalina Elena alla pena (sospesa) di anni uno e mesi quattro di reclusione in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 7 d.l. 4/2019, contestato come commesso da agosto 2020 a marzo 2021, così riqualificata l'originaria imputazione elevata ai sensi dell'art. 640-bis cod.pen..
2. Ticau ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in relazione al dictum della sentenza 29 luglio 2024 della Corte di Giustizia Europea, secondo cui il di. 4/2019 è in contrasto con l'obbligo di parità di trattamento di cui all'art. 11, par. 1, lett. d), Direttiva 2003/109.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Va premesso che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del disposto dell'abrogato art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, consente di ritenere che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale in Italia, richiesto ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal previgente art. 2 d.I cit., non costituisce, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, elemento per la configurabilità del delitto. (Sez. 3, n. 30103 del 09/07/2025, Moutaraji, non massimata;
Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena, Rv. 287933, in fattispecie antecedente alla sentenza della Corte cost. n. 31 del 2025, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, d.l. cit.). Pertanto, va ribadito l'orientamento della S.C. confermativo della piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. nella I. 28/03/2019, n. 26, che prevede una sanzione penale per le dichiarazioni non veritiere rese in sede di richiesta del r.d.c., con particolare riguardo al requisito della residenza, pur se nel limite di cinque anni, quanto alla durata.
22. Nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata emerge che l'imputata fosse residente in Italia solo dal 20/6/2017, conseguendo, grazie alla falsa dichiarazione in contestazione, il reddito di cittadinanza dopo soli tre anni e due mesi, ad agosto 2020, quando cioè non aveva maturato il requisito della residenza quinquennale in Italia, termine ritenuto coerente dalla Corte costituzionale nella lettura delle disposizioni in tema di reddito di cittadinanza operata con la citata sentenza n. 31/2025, come diffusamente esposto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
3. Il ricorso risulta dunque infondato, risultando la ricorrente in difetto anche del periodo minimo di anni cinque di continuativa permanenza in Italia necessario per l'ottenimento del beneficio.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere peryl ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q P.Q.ML est Il Presidente C' r ine Giovanni Liberati Deposittaa in Cancelleria Oggi, 06 MAG. 2026 fr IL CANCELLIERE ESPERTO isabe rrdkitò 41'5 3