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Sentenza — n. 16168/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16168/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16168/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a Vico Equense il 25/12/1964 avverso la sentenza del 1/10/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Carlo Pecoraro in sostituzione dell'avv. Carmine Ippolito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 ottobre 2024 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta da Antonio Savarese nei confronti della sentenza del 24 gennaio 2024 del Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso Savarese era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 digs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale socio della società di fatto As Trading e a fine di evasione, omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2016, pur essendo stato accertato un reddito di tale società di 884.239,00 euro, in quota parte spettante a Savarese per 221.060,00 euro, con una evasione di imposta di 88.226,00 euro), con la conseguente condanna alla pena di due anni di reclusione e l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 604 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16168/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria in data 8 aprile 2026 ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo la fondatezza di tutti i motivi.

Parole chiave

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reddito non dichiarato complicità in sottrazione d'imposta notifica della situazione patrimoniale occultamento di beni evasione all'obbligo di contribuzione false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
Con il quinto motivo si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., alla luce della particolare tenuità della condotta e della occasionalità della stessa.
art. 604 cod. proc. pen
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod.
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Testo completo

a Vico Equense il 25/12/1964 avverso la sentenza del 1/10/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Carlo Pecoraro in sostituzione dell'avv. Carmine Ippolito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 ottobre 2024 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta da Antonio Savarese nei confronti della sentenza del 24 gennaio 2024 del Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso Savarese era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 digs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale socio della società di fatto As Trading e a fine di evasione, omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2016, pur essendo stato accertato un reddito di tale società di 884.239,00 euro, in quota parte spettante a Savarese per 221.060,00 euro, con una evasione di imposta di 88.226,00 euro), con la conseguente condanna alla pena di due anni di reclusione e l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Carmine Ippolito, che lo ha affidato a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si ribadisce l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, rilevata anche dalla Corte territoriale, che, tuttavia, aveva omesso di dichiararla, sulla base della ritenuta sufficienza di quanto emerso dalla istruttoria a consentire di ravvisare la responsabilità del ricorrente; la Corte territoriale aveva, però, a propria volta, omesso di illustrare le risultanze di detta istruttoria, che non erano state indicate neppure nella sentenza di primo grado, nella cui motivazione il Tribunale di Napoli si era limitato a una elencazione delle fonti di prova, senza indicare da quali elementi erano state desunte l'esistenza della società di fatto As Trading, la partecipazione alla stessa del ricorrente con una quota del 25%, l'entità dei profitti, l'identificazione degli altri soci; altrettanto carente risultava la motivazione della sentenza di primo grado nella parte relativa al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, giustificata con il generico riferimento alla pendenza di un altro procedimento a carico del ricorrente. 2.2.

In secondo luogo, si lamenta la mancanza di motivazione anche della sentenza di secondo grado, in quanto priva di reale considerazione per le censure sollevate con l'atto d'appello, con le quali era, tra l'altro, stato lamentato che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere provata la costituzione della società di fatto indicata nella imputazione (As Trading), non essendo neppure state indicate le fonti di prova dalle quali sarebbe stata desunta l'esistenza di tale società e la partecipazione alla stessa del ricorrente, assieme agli altri soci (Solinas, Mariniello e Formisano). 2.3.

Con il terzo motivo si denuncia un ulteriore vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione della veste del ricorrente di socio di detta società di fatto, desunta, in modo illogico, dalla veste di amministratore di altra società 2(cioè la As Trading S.r.l.), senza indicazione dei criteri e degli elementi sulla base dei quali era stata ritenuta provata la partecipazione a tale società di fatto. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta il travisamento delle prove, in particolare delle dichiarazioni dei testi Mariani e Palomba, funzionari dell'Agenzia delle Entrate sentiti come testimoni nel giudizio di primo grado, in quanto gli stessi nelle loro testimonianze avevano formulato dei meri apprezzamenti, senza indicare fatti specifici dai quali dedurre il contributo fornito dal ricorrente a detta società di fatto e gli eventuali profitti dalla stessa conseguiti, come desumibile dall'esame del teste Palomba, il cui verbale è stato allegato al ricorso per cassazione; neppure dalla deposizione del teste Cassese della Guardia di Finanza, di cui era stato disposto l'esame ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. a causa della insufficienza di quanto dichiarato da Palomba, erano emersi elementi a carico del ricorrente, né in ordine alla esistenza di detta società di fatto, in quanto questi aveva riferito che quella oggetto delle indagini era una società differente. 2.5.

Con il quinto motivo si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., alla luce della particolare tenuità della condotta e della occasionalità della stessa. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un vizio della motivazione anche su tale punto, in quanto la pena inflitta ne consentiva la sospensione condizionale, stante l'incensuratezza del ricorrente, non potendo ritenersi ostativa la mera pendenza di un altro procedimento a carico del ricorrente. 2.7.

Con memoria in data 8 aprile 2026 ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo la fondatezza di tutti i motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi quattro motivi di ricorso sono fondati e assorbenti.

2. Al ricorrente è stato contestato il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per avere, quale compartecipe di fatto della società di fatto AS Trading, in misura pari al 25%, omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2016, essendo stato accertato un reddito d'impresa di detta società per tale anno di 884.239,00 euro, di cui 221.060,00 euro imputabili al ricorrente, con una conseguente evasione d'imposta di 88.226,00 euro. Nella sentenza di primo grado si dà conto esclusivamente della emissione di un avviso di accertamento a carico del ricorrente quale partecipe della società di fatto AS Trading, riferito dalla funzionaria della Agenzia delle Entrate Mariani, senza ulteriori specificazioni, e degli accertamenti compiuti dal funzionario della medesima Agenzia delle Entrate Palomba, circa l'accesso svolto presso la sede 3della AS Trading S.r.l., allorquando erano stati riscontrati elementi ritenuti idonei per consentire di ritenere il ricorrente Savarese amministratore di fatto di tale società (in quanto a conoscenza delle modalità di svolgimento della attività commerciale di detta società e in possesso di specifiche competenze nel particolare settore merceologico), nonché del fatto che le testimonianze degli appartenenti alla Guardia di Finanza Cassese e Capasso, disposte ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non avevano apportato alcun ulteriore elemento conoscitivo utile rispetto a tale contestazione.

Sulla base di questi elementi, non ulteriormente illustrati, il Tribunale di Napoli ha ritenuto provate l'esistenza di detta società di fatto, la veste di socio del ricorrente e il conseguimento di redditi nell'anno 2016 per complessivi 884.239,00 euro. La Corte d'appello di Napoli, investita della impugnazione avverso tale sentenza, con la quale, con il primo e con il secondo motivo, sono state denunciate la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e l'insussistenza di elementi a carico, pur dandoidella sinteticità della motivazione di tale sentenza, ha ribadito l'affermazione di responsabilità dell'imputato, facendo riferimento a indagini svolte per accertare frodi comunitarie volte all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito delle quali era emersa la posizione della AS Trading S.r.l. unipersonale, la cui attività sarebbe riconducibile a una società di fatto, la AS Trading.

Si sottolineano, in particolare, l'attività ritenuta fraudolenta della AS Trading S.r.l. (mediante l'acquisto di beni da operatori comunitari e successiva rivendita nel territorio nazionale a prezzi inferiori a quelli di mercato senza procedere al versamento dell'iva, secondo lo schema tipico delle cosiddette "frodi carosello"), nonché quanto accertato in occasione dell'accesso presso la sede della AS Trading S.r.l., in contraddittorio con il legale rappresentante, Antonio Solinas, alla presenza del ricorrente, ritenuto, sulla base della sua conoscenza dell'attività d'impresa, amministratore di fatto di tale società (ossia della AS Trading S.r.l.), e il reddito d'impresa dell'anno 2016, da imputare al ricorrente Savarese nella misura del 25% quale socio di fatto della società di fatto AS Trading.

3. Osserva, dunque, il Collegio che, nonostante quanto eccepito dall'imputato con l'atto d'appello, circa la mancanza di motivazione in ordine alla propria responsabilità, difetta anche nella sentenza di secondo grado l'indicazione degli elementi di prova sulla base dei quali sono state desunte l'esistenza della società di fatto AS Trading, la JÌ partecipazione alla stessa del ricorrente nella misura del 25% e l'entità dei redditi conseguiti da tale società nell'anno 2016 non dichiarati. La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza 4appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Grandi, Rv. 288200 - 01;

Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2015, Diana, Rv. 287505 - 01; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273636 - 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01; nonché Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01). Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d'appello, pur dando atto della sinteticità della motivazione della sentenza di primo grado e delle censure sollevate sul punto dall'imputato, si è limitata a dare conto degli esiti delle indagini svolte nei confronti, tra le altre, della AS Trading S.r.l. e degli elementi dimostrativi della veste di amministratore di fatto di tale società da parte del ricorrente, senza, però, indicare gli elementi dimostrativi dell'esistenza della diversa società di fatto alla quale si riferisce la contestazione: riguardo a tale società non sono stati indicati partecipanti, oggetto, ambito di operatività e organi gestori, né, soprattutto, come già notato, gli elementi di prova sulla base dei quali aél è stata desunta l'esistenza, posto che tutti gli esiti investigativi ai quali è stato fatto riferimento sono relativi alla suddetta AS Trading S.r.l., dai quali, con un salto logico privo della indicazione del relativo sostrato probatorio, è stata ricavata l'esistenza della suddetta società di fatto di cui alla imputazione.

Si tratta, come fondatamente eccepito dal ricorrente con i primi quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle censure con essi formulate, di motivazione insufficiente, essendo inidonea, a fronte delle specifiche censure sollevate sul punto dall'imputato, a illustrare le ragioni della ritenuta esistenza della suddetta società di fatto, della partecipazione a essa del ricorrente, del conseguimento dei redditi indicati nella imputazione, con la conseguente necessità di un nuovo esame su tali punti.

4. La sentenza impugnata deve, dunque, in accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, essere annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'appello di Napoli, affinché provveda, con piena libertà di esito, a illustrare le ragioni della esistenza della società di fatto AS Trading di cui alla imputazione, della partecipazione alla stessa del ricorrente e del conseguimento dei redditi non dichiarati di cui alla contestazione, indicando le risultanze istruttorie da cui possano derivare tali accertamenti Restano, logicamente, assorbiti il quinto e il sesto motivo relativi alla punibilità e al trattamento sanzionatorio, in particolare al riconoscimento delle circostanze (4) attenuanti generiche. 5 P.Q.M