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Sentenza — n. 16167/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16167/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16167/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NZA sui ricorsi proposti da Iannelli Vincenzo, nato in Australia il 31/5/1970 Mercurio Giuseppe, nato a Lamezia Terme il 12/11/1955 Mano Agostino Claudio, nato a Lamezia Terme il 7/7/1972 Gagliardi Giuseppe, nato a Lamezia Terme il 10/4/1976 avverso la sentenza del 6/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 16167/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto dei ricorsi, sottolineando l'adeguatezza della motivazione sia in ordine alla quantità di stupefacenti oggetto delle condotte, sia a proposito delle precedenti condanne riportate dai ricorrenti. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è fondato.

Parole chiave

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coltivazione di canapa imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa traffico di canapa recidiva nell'infrazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Con il secondo motivo si lamenta l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

NZA sui ricorsi proposti da Iannelli Vincenzo, nato in Australia il 31/5/1970 Mercurio Giuseppe, nato a Lamezia Terme il 12/11/1955 Mano Agostino Claudio, nato a Lamezia Terme il 7/7/1972 Gagliardi Giuseppe, nato a Lamezia Terme il 10/4/1976 avverso la sentenza del 6/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza del 6 ottobre 2025 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato le impugnazioni proposte da Vincenzo Iannelli, Giuseppe Mercurio, Agostino Claudio Mano e Giuseppe Gagliardi nei confronti della sentenza del 22 novembre 2022 del Tribunale di Lamezia Terme, con la quale, esclusa la circostanza di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, Iannelli, Mercurio e Mano erano stati condannati alla pena di tre anni di reclusione e 9.000,00 euro di multa e Gagliardi alla pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa, in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, ascrittogli per avere coltivato una piantagione di cannabis indica costituita da 430 piante di altezza compresa tra uno e due metri e dalle quali era possibile ricavare 6.246,3 dosi medie.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Antonio Larussa, che lo ha affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, si lamenta l'errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, oggetto di specifica richiesta formulata con l'atto d'appello, che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare, pur essendo stata sottolineata con l'atto d'impugnazione la modesta quantità di principio attivo ricavabile dalle piante coltivate dai ricorrenti, pari al 61% (tra l'altro determinata in modo approssimativo moltiplicando la percentuale riscontrata nei campioni analizzati per il numero di piante coltivate), con la conseguente modesta offensività della condotta, che avrebbe potuto determinare il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante speciale. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della applicazione della recidiva a carico di Iannelli, Mercurio e Mano, giustificata con motivazione succinta con il mero richiamo ai numerosi precedenti emergenti dai rispettivi certificati penali, in assenza della prescritta e necessaria analisi di tali precedenti e della indagine sulla maggiore colpevolezza e capacità a delinquere emergente dalla commissione dell'ultimo reato.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto dei ricorsi, sottolineando l'adeguatezza della motivazione sia in ordine alla quantità di stupefacenti oggetto delle condotte, sia a proposito delle precedenti condanne riportate dai ricorrenti. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è fondato.

2. La Corte d'appello, pur dando atto nel riepilogo dei motivi di impugnazione della richiesta subordinata di qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ossia come fatto di lieve entità, e di esclusione della recidiva, ha del tutto omesso di considerare la prima richiesta e ha disatteso la seconda con motivazione insufficiente. La richiesta di riconoscimento della suddetta ipotesi attenuata non è, infatti, stata considerata, posto che il riferimento alla ingente quantità di sostanza stupefacente potenzialmente ricavabile dalla piantagione e alla esistenza di una non rudimentale organizzazione, presente nella parte della motivazione relativa alla conferma della affermazione di responsabilità, non esaurisce la valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, che è richiesta dalla unanime giurisprudenza di legittimità nella verifica della configurabilità o meno di detta ipotesi di lieve entità (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01). Detta valutazione, vieppiù necessaria in considerazione della contestazione del reato in concorso tra quattro soggetti, con la possibile differenziazione della loro posizioni, non è stata compiuta, essendo stato evidenziato solamente lo svolgimento della attività di coltivazione in forma organizzata e l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente potenzialmente ricavabile dalla piantagione (peraltro oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti), senza, però, considerare tali aspetti nella prospettiva della configurabilità di detta ipotesi di cui è stato chiesto il riconoscimento e nell'ambito della suddetta ineludibile valutazione complessiva, con la conseguente sussistenza del vizio di motivazione denunciato su tale punto.

3. Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito della conferma della applicazione della recidiva nei confronti di Iannelli, Mercurio e Mano, che è stata giustificata con il mero richiamo ai numerosi precedenti emergenti dai rispettivi certificati penali, posto che anche su questo punto non è stata compiuta la necessaria indagine, tra l'altro da compiere distintamente per ciascuno dei tre ricorrenti cui è stata applicata la recidiva, circa il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato (v.

Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01, 3nonché Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419 - 01). Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei precedenti fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, che non sono neppure stati indicati, tantomeno con riferimento distinto a ciascuno dei tre ricorrenti nei cui confronti è stata applicata la recidiva, occorrendo compiere la ricordata analisi della incidenza delle precedenti condotte sull'ultima condotta, sulla propensione a delinquere e sulla pericolosità di ciascuno degli agenti.

4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, onde consentire, con piena libertà di esito, un nuovo compiuto esame delle doglianze non adeguatamente considerate.

P.Q.M.

P.Q.MLua 4