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Sentenza — n. 15956/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by prosecutor from different tribunal dismissed due to lack of standing under Art. 325 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15956/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Public Prosecutor from Busto Arsizio lacked standing to challenge an order from the Review Tribunal in Varese. The prosecutor argued the lower court erred in law regarding the existence of false tax credits, but the Court ruled that Article 325 of the Code of Criminal Procedure restricts appeals to the prosecutor of the specific tribunal issuing the contested decision. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper regardless of the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.p.; The appeal by the Public Prosecutor against a Review Tribunal order is inadmissible if the prosecutor does not belong to the same tribunal that issued the contested decision.

Parole chiave

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Public Prosecutor standing Review Tribunal appeal Criminal Procedure Code Procedural inadmissibility Legitimacy to appeal dissequestro di beni sequestro cautelare azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.p.
La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, è ferma nel ribadire che l'art. 325 c.p.p., non riproducendo il dettato dell'art.
Art. 311 c.p., comma 1
Art. 3 d.lgs n. 74/2000
b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 3 d.lgs n. 74/2000-.
Art. 44-bis, comma 2, d.l. 34/2019
Ha ritenuto, al proposito, che alla astratta configurabilità del reato osta la indisponibilità materiale in capo alla società degli indicati crediti di imposta, il cui acquisto richiede -ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, d.l. 34/2019, che richiama gli artt.
artt. 43-bis d.P.R. 602/73
34/2019, che richiama gli artt. 43-bis d.P.R. 602/73 e 69 r.d.
art. 43-ter d.P.R. 602/72
art. 325 c.p
La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, è ferma nel ribadire che l'art. 325 c.p.p., non riproducendo il dettato dell'art.
art. 311 c.p
art. 311 cod.proc.pen
art. 325 cod.proc.pen
311 cod.proc.pen., fa riferimento ai soli commi 3, 4, 5, e non, anche, al comma 1, che consente il ricorso in cassazione anche al pubblico ministero che ha chiesto la misura; ne consegue che legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del Tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10241 del 15/02/2024
da ultimo Sez. 3, n. 10241 del 15/02/2024: «[P]acifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte è il principio secondo cui, in materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art.
Sez. 3, n. 3747 del 25/11/1999
pen., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 3747 del 25/11/1999, dep.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento a carico di Splendori Fabio, nato a Roma il 28/08/1986 Sotgiu Massimiliano, nato a Roma, il 18/01/1971 avverso l'ordinanza del 05/08/2025 del Tribunale del Riesame di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, per l'annullamento con rinvio della sentenza;

RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 5 agosto 2025, depositata il successivo 8 agosto 2025, il Tribunale del Riesame di Varese nel procedimento instaurato con istanza di riesame presentata nell'interesse di Quojobis s.p.a., in persona del legale rappresentante Splendori Fabio, e Ingenera s.r.I., in persona del legale rappresentante Sotgiu Massimiliano avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di una serie di società, -in relazione al reato di cui all'art. 3 d.Igs. n. 74/2000, integrato, secondo l'ipotesi accusatoria, dalla presentazione da parte delle due indicate società di dichiarazioni fiscali in cui erano stati esposti (nel quadro RU) falsi crediti di imposta, fittiziamente generati e ceduti in vista della deduzione ai fini delle imposte sui redditi- per un importo di euro 6.619.987,68 a carico di Quojobis s.p.a., e di euro 2.150.000,00 a carico di Ingenera s.r.I.- ha accolto l'istanza di riesame e annullato il sequestro come disposto.

Ha ritenuto il Tribunale la sussistenza del fumus del contestato reato (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), ma non del periculum . Ha ritenuto, al proposito, che alla astratta configurabilità del reato osta la indisponibilità materiale in capo alla società degli indicati crediti di imposta, il cui acquisto richiede -ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, d.l. 34/2019, che richiama gli artt. 43-bis d.P.R. 602/73 e 69 r.d. 2440/1923- un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da notaio, nonché la notifica dell'atto di acquisto all'Agenzia delle Entrate, nella specie inesistenti (potendo l'acquisto essere concluso senza le prescritte formalità solo per le cessioni di crediti di imposta infragruppo, giusto il richiamo dell'art. 43-ter d.P.R. 602/72 contenuto nell'art. 44-bis d.l. 34/2019).

Ha argomentato, quindi, che non avendo la società ricorrente mai regolarmente acquistato i crediti DTA, il vincolo dovrà/potrà essere eventualmente adottato nei confronti delle società cedenti, nella cui titolarità i crediti DTA fittiziamente generati sono rimasti).

2. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, affidandolo a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 3 d.lgs n. 74/2000-. Premesso l'iter motivazionale del Tribunale, assume il ricorrente che le società Quojobis s.p.a. e Ingenera s.r.l. attraverso l'agire dei rispettivi legali rappresentanti, hanno pienamente realizzato la condotta illecita contestata mercè la compilazione delle dichiarazioni con l'indicazione, ivi, dei crediti fittizi (la cui illiceità è resa evidente dalla natura della transazione avente ad oggetto gli stessi, del tutto antieconomica per i cedenti e estremamente vantaggiosa per gli acquirenti), nella piena ricorrenza della doppia soglia di punibilità normativamente 2prevista; che la possibilità, per le stesse, di continuare a movimentare detti crediti, così arrecando un danno potenziale alle casse erariali, concretizza il periculum già ritenuto dal giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto di sequestro. 2.2.

Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al disposto dissequestro dei crediti palesemente fittizi, nonostante le chiare finalità impeditive riconosciute dal Giudice delle indagini preliminari nel decreto del 16 giugno 2025. L'eventualità di adozione del vincolo nei confronti delle società cedenti, nella cui titolarità i crediti sono rimasti, non garantirebbe siffatta esigenza attesa la inesistenza delle persone giuridiche cui gli stessi fanno capo, o, comunque, l'assenza in capo alle stesse di strutture aziendali, anche in ragione della possibilità di circolazione degli stessi crediti mediante semplice compilazione del campo RU del Modello Unico Società di Capitali, come avvenuto nel caso di specie; in ciò individuando illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione spesa dal Tribunale.

Ulteriore argomento a sostegno della contraddittorietà della adottata motivazione risiederebbe nella inverosimile circostanza della presentazione da parte dell'indagato Candelora di Modelli F24 relativi ai falsi crediti esposti nelle dichiarazioni fiscali destinati a compensare le accise, laddove i crediti DTA possono essere esposti solo mediante l'indicazione del relativo codice tributo (codice credito 80, codice tributo 6834) che non compaiono nei modelli F24 prodotti dall'indagato, sicché i crediti in discussione non risulterebbero essere stati compensati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso è stato proposto dal Pubblico ministero di Busto Arsizio, che aveva formulato la richiesta di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, poi concessa dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, ed annullata dal Tribunale del riesame di Varese. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, è ferma nel ribadire che l'art. 325 c.p.p., non riproducendo il dettato dell'art. 311 c.p., comma 1, in tema di ricorso per Cassazione, fa sì che sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto e/o chiesto la misura, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha 3pronunciato il provvedimento; ciò anche considerando il fatto che lo stesso art. 325 del codice di rito, nel richiamare le regole di procedura dettate dall'art. 311 cod.proc.pen., fa riferimento ai soli commi 3, 4, 5, e non, anche, al comma 1, che consente il ricorso in cassazione anche al pubblico ministero che ha chiesto la misura; ne consegue che legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del Tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod.proc.pen.

è solo l'ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 10241 del 15/02/2024: «[P]acifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte è il principio secondo cui, in materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod. proc. pen., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 3747 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 215302— 01) )». Nella specie l'impugnazione del provvedimento del Tribunale del riesame di Varese è stata proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, soggetto dunque non legittimato.

2. Il difetto di legittimazione in capo al ricorrente risulta ragione di inammissibilità preliminare rispetto all'ulteriore ragione di ricorso. P.Q.M