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Sentenza — n. 15955/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15955/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15955/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 31 luglio 2025, depositata il 1 agosto 2025, il Tribunale del Riesame di Varese -nel procedimento instaurato con istanza di riesame presentata nell'interesse di Candelora Giovanni e 'Bare! Giuseppe e Figli' s.r.I., in persona del legale rappresentante Candelora Giovanni, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74/2000, integrato, secondo l'ipotesi accusatoria, nella specie, dalla presentazione da parte di 'Bare' Giuseppe e Figli' s.r.l. di dichiarazioni fiscali, del 2024 e nel 2025, in cui erano stati esposti (nel quadro RU) crediti inesistenti rispettivamente per euro 151.300 e euro 7.000.000- ha annullato il decreto di sequestro preventivo dei crediti DTA dedotti nelle indicate dichiarazioni fiscali.

Regesto Legislator

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art. 611 cod.proc.pen, art. 3 d.lgs. n. 74/2000, art. 10-quater d.lgs. 74/2000, artt. 43-bis d.P.R. 602/73, art. 43-ter d.P.R. 602/72, art. 325 c.p; Sentenza — n. 15955/2026 — snpen · Corte di Cassazione: è solo l'ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 10241 del 15/02/2024: «[P]acifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte è il principio secondo cui, in materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod. proc. pen., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 3747 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 215302— 01) )». Nella specie l'impugnazione del provvedimento del Tribunale del riesame di Varese è stata proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, soggetto dunque non legittimato.

Parole chiave

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offesa al credito danno ai creditori credito documentario bonifico garanzia di credito pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod.proc.pen
art. 3 d.lgs. n. 74/2000
b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 3 d.lgs n.
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
artt. 43-bis d.P.R. 602/73
34/2019, che richiama gli artt. 43-bis d.P.R. 602/73 e 69 r.d.
art. 43-ter d.P.R. 602/72
art. 325 c.p
La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, è ferma nel ribadire che l'art. 325 c.p.p., non riproducendo il dettato dell'art.
art. 311 c.p
art. 311 cod.proc.pen
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Testo completo

osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento a carico di Candelora Giovanni, nato a Napoli il 25/03/1967 avverso l'ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale del Riesame di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine; letta la memoria depositata ex art. 611 cod.proc.pen. dall'avv. Annalisa Zanin nell'interesse di Candelora (memoria con cui si sviluppato i temi del difetto di legittimazione del pubblico ministero di Busto Arsizio, della insussistenza del fumus del reato contestato, della mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, per concludere nel senso della inammissibilità del motivo di ricorso e/o della sua manifesta infondatezza);udito il Procuratore generale che ha concluso per raccoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio; udite le conclusioni dell'avv. Annalisa Zanin, difensore di fiducia di Candelora Giovanni;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31 luglio 2025, depositata il 1 agosto 2025, il Tribunale del Riesame di Varese -nel procedimento instaurato con istanza di riesame presentata nell'interesse di Candelora Giovanni e 'Bare! Giuseppe e Figli' s.r.I., in persona del legale rappresentante Candelora Giovanni, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74/2000, integrato, secondo l'ipotesi accusatoria, nella specie, dalla presentazione da parte di 'Bare' Giuseppe e Figli' s.r.l. di dichiarazioni fiscali, del 2024 e nel 2025, in cui erano stati esposti (nel quadro RU) crediti inesistenti rispettivamente per euro 151.300 e euro 7.000.000- ha annullato il decreto di sequestro preventivo dei crediti DTA dedotti nelle indicate dichiarazioni fiscali.

Ha ritenuto il Tribunale che dai modelli F24 presentati dalla società in relazione ai crediti di imposta acquistati si desume la loro destinazione a compensazione delle accise, imposte estranee a quelle prese in considerazione dalla fattispecie penale contestata, che può aver ad oggetto le imposte sui redditi o VIVA; che nella specie potrebbe, al più, ipotizzarsi la commissione del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 (commesso ogni volta che fosse stato presentato un F24 portando in compensazione delle accise un credito DTA inesistente), reato tuttavia né postulato dal pubblico ministero né ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari.

Ha ritenuto, inoltre, che alla astratta configurabilità del reato in capo alla 'Barel e Figli' s.r.l. osta, anche, la indisponibilità materiale in capo alla società degli indicati crediti di imposta, il cui acquisto richiede -ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, d.l. 34/2019, che richiama gli artt. 43-bis d.P.R. 602/73 e 69 r.d. 2440/1923- un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da notaio, nonché la notifica dell'atto di acquisto all'Agenzia delle entrate, nella specie inesistenti (potendo l'acquisto essere concluso senza le prescritte formalità solo per le cessioni di crediti di imposta infragruppo, giusto il richiamo dell'art. 43-ter d.P.R. 602/72 contenuto nell'art. 44-bis d.l. 34/2019).

Ha argomentato, altrimenti, che non avendo la società ricorrente mai regolarmente acquistato i crediti DTA, il vincolo dovrà/potrà essere eventualmente adottato nei confronti delle società cedenti, nella cui titolarità i crediti DTA fittiziamente generati sono rimasti.

22. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, affidandolo a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 3 d.lgs n. 74/2000-. Premesso l'iter motivazionale del Tribunale, assume il ricorrente che la società 'Barel Gouseppe e figli' attraverso l'agire del suo legale rappresentante, ha pienamente realizzato la condotta illecita contestata mercè la compilazione delle dichiarazioni integrative ed in particolare del quadro RU con l'indicazione, ivi, degli indicati crediti fittizi, nella piena ricorrenza della doppia soglia di punibilità normativamente prevista; che la possibilità, per la stessa, di movimentare detti crediti, così arrecando un danno potenziale alle casse erariali, concretizza il periculum già ritenuto dal giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto di sequestro. 2.2.

Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al disposto dissequestro dei crediti palesemente fittizi, nonostante le chiare finalità impeditive riconosciute dal Giudice delle indagini preliminari nel decreto del 16 giugno 2025. L'eventualità di adozione del vincolo nei confronti delle società cedenti, nella cui titolarità i crediti sono rimasti, non garantirebbe siffatta esigenza attesa la inesistenza delle persone giuridiche cui gli stessi fanno capo, o, comunque, l'assenza in capo alle stesse di strutture aziendali, anche in ragione della possibilità di circolazione degli stessi crediti mediante semplice compilazione del campo RU del Modello Unico Società di Capitali, come avvenuto nel caso di specie; in ciò individuando illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione spesa dal Tribunale.

Ulteriore argomento a sostegno della contraddittorietà della adottata motivazione risiederebbe nella inverosimile circostanza della presentazione da parte dell'indagato Candelora di Modelli F24 relativi ai falsi crediti esposti nelle dichiarazioni fiscali destinati a compensare le accise, laddove i crediti DTA possono essere esposti solo mediante l'indicazione del relativo codice tributo (codice credito 80, codice tributo 6834) che non compaiono nei modelli F24 prodotti dall'indagato, sicché i crediti in discussione non risulterebbero essere stati compensati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso è stato proposto dal Pubblico ministero di Busto Arsizio, che aveva formulato la richiesta di applicazione della misura cautelare del sequestro 3preventivo, poi concessa dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, ed annullata dal Tribunale del riesame di Varese. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, è ferma nel ribadire che l'art. 325 c.p.p., non riproducendo il dettato dell'art. 311 c.p., comma 1, in tema di ricorso per Cassazione, fa sì che sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto e/o chiesto la misura, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento; ciò anche considerando il fatto che lo stesso art. 325 del codice di rito, nel richiamare le regole di procedura dettate dall'art. 311 cod.proc.pen., fa riferimento ai soli commi 3, 4, 5, e non, anche, al comma 1, che consente il ricorso in cassazione anche al pubblico ministero che ha chiesto la misura; ne consegue che legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del Tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod.proc.pen.

è solo l'ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 10241 del 15/02/2024: «[P]acifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte è il principio secondo cui, in materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod. proc. pen., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 3747 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 215302— 01) )». Nella specie l'impugnazione del provvedimento del Tribunale del riesame di Varese è stata proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, soggetto dunque non legittimato.

2. Il difetto di legittimazione in capo al ricorrente risulta ragione di inammissibilità preliminare rispetto all'ulteriore motivo di ricorso.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P. P.Q.M