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Sentenza — n. 15944/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15944/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15944/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IP TRIBUNALE di BergamoUdita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il difensore di Loulidi Lazrak Stefano ricorre per cassazione avversol’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con laquale era stata respinta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavoridi pubblica utilità ex art. 56 legge n. 689 del 1991, in relazione alla sentenza diapplicazione di pena, ex art. 444 cod.proc.pen., emessa in data 10/06/2025, allapena di anni uno e mesi otto di reclusione e € 4.000,00 di multa, in relazione alreato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 545 bis cod.proc.pen, art. 599 bis cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 15944/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Loulidi Lazrak Stefano ricorre per cassazione avversol’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con laquale era stata respinta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavoridi pubblica utilità ex art. 56 legge n. 689 del 1991, in relazione alla sentenza diapplicazione di pena, ex art. 444 cod.proc.pen., emessa in data 10/06/2025, allapena di anni uno e mesi otto di reclusione e € 4.000,00 di multa, in relazione alreato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva indennizzo per carcerazione preventiva capacità di subire la carcerazione lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
689 del 1991, in relazione alla sentenza diapplicazione di pena, ex art. 444 cod.proc.pen., emessa in data 10/06/2025, allapena di anni uno e mesi otto di reclusione e € 4.000,00 di multa, in relazione alreato di cui all’art.
art. 545 bis cod.proc.pen
Dal verbale di udienza preliminare risulta, però, chel’imputato aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva in LPU e che ilGiudice aveva fissato udienza ex art. 545 bis cod.proc.pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
Con la conseguenza che,nel concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

IP TRIBUNALE di BergamoUdita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il difensore di Loulidi Lazrak Stefano ricorre per cassazione avversol’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con laquale era stata respinta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavoridi pubblica utilità ex art. 56 legge n. 689 del 1991, in relazione alla sentenza diapplicazione di pena, ex art. 444 cod.proc.pen., emessa in data 10/06/2025, allapena di anni uno e mesi otto di reclusione e € 4.000,00 di multa, in relazione alreato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Deduce la l’erronea applicazione della legge penale in relazione allamancata sostituzione della pena detentiva con quella dei LPU come stabilitonell’accordo tra le parti. Chiede l’annullamento della sentenza.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiestol’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.Risulta dagli atti e dalla stessa ordinanza impugnata che l’accordointervenuto tra le parti, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., non prevedeva lasostituzione della pena detentiva, ma l’applicazione di pena, nella misura di anniuno e mesi otto di reclusione e € 4.000,00 di multa, come si evince, peraltro, dallastessa motivazione della sentenza di applicazione di pena e dal verbale di udienzapreliminare del 10/05/2025.

Dal verbale di udienza preliminare risulta, però, chel’imputato aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva in LPU e che ilGiudice aveva fissato udienza ex art. 545 bis cod.proc.pen. all’udienzadell’11/11/2025, all’esito della quale altro Giudice aveva rilevato l’inammissibilitàdella richiesta di sostituzione che non era prevista nell’accordo iniziale.5. La decisione è corretta in diritto.Questa Corte di legittimità ha affermato che il disposto di cui all'art. 545-bis,comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 emodificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, è norma applicabile, per ragioni diordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n.19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 – 01).

Con la conseguenza che,nel concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. e nel patteggiamento ex art. 444cod.proc.pen. la sostituzione della pena detentiva, con una delle pene di cui all'art.53 legge 24 novembre 1981, n. 689, può avvenire solo qualora sia stata oggettodell'accordo.6. Nel caso in esame, nell’accordo tra le parti non era prevista la sostituzionedella pena detentiva con una di quelle previste dalla legge n. 689 del 1981 e larichiesta formulata successivamente, che ha dato luogo al rinvio dell’udienza, nonè ammissibile stante l’inapplicabilità del disposto dell’art. 545 bis cod.proc.pen. alrito del patteggiamento.7.

Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi lasomma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA GAI LUCA RAMACCI