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Ordinanza — n. 15903/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15903/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pello di Roma;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che hachiesto di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti al tribunale diRoma.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, adita da Dinamarca Dan Mark per larevoca della misura applicata degli arresti domiciliari o per la sostituzione conaltra meno afflittiva, rigettava la richiesta.2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante ilproprio difensore Dinamarca Dan Mark, deducendo cinque motivi diimpugnazione.2.

Regesto Legislator

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art. 292 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 303 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15903/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari. La Corte avrebbesostenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione solo sui precedenti penalisebbene la precedente condanna sia andata estinta mediante affidamento inprova ai servizi sociali. La premessa quindi sarebbe errata, e illogica laconclusione. Inoltre non si sarebbe considerato il decorso di 6 mesi dallaapplicazione della misura accompagnato da una condotta irreprensibile.4. Con il secondo deduce la violazione degli art. 275 e 299 cod. proc. pen.per erronea valutazione della recidiva stante l'avvenuta estinzione di pena e ognieffetto penale per le ragioni già in precedenza riportate.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione revoca del sequestro precedenti penali rilevanti riesame della carcerazione preventiva criminalità persistente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 292 cod. proc. pen
Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari.
art. 299 cod. proc. pen
Con il terzo deduce la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Con il quarto deduce la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen.
art. 303 cod. proc. pen
Con il quinto deduce la violazione dell'art. 303 cod. proc. pen.
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Testo completo

pello di Roma;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che hachiesto di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti al tribunale diRoma.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, adita da Dinamarca Dan Mark per larevoca della misura applicata degli arresti domiciliari o per la sostituzione conaltra meno afflittiva, rigettava la richiesta.2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante ilproprio difensore Dinamarca Dan Mark, deducendo cinque motivi diimpugnazione.2.

Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari. La Corte avrebbesostenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione solo sui precedenti penalisebbene la precedente condanna sia andata estinta mediante affidamento inprova ai servizi sociali. La premessa quindi sarebbe errata, e illogica laconclusione. Inoltre non si sarebbe considerato il decorso di 6 mesi dallaapplicazione della misura accompagnato da una condotta irreprensibile.4. Con il secondo deduce la violazione degli art. 275 e 299 cod. proc. pen.per erronea valutazione della recidiva stante l'avvenuta estinzione di pena e ognieffetto penale per le ragioni già in precedenza riportate.

Oltre che per omessaconsiderazione della estinzione della pena precedente.5. Con il terzo deduce la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen. , perl'omessa valutazione del venir meno delle esigenze cautelari in ragione deldecorso del tempo e del comportamento irreprensibile del ricorrente.6. Con il quarto deduce la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. conriguardo al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura a frontedell'intervenuto decorso del tempo dalla sua applicazione e della modestia deifatti con pena ridotta in appello da 4 a tre anni di reclusione.7.

Con il quinto deduce la violazione dell'art. 303 cod. proc. pen. perintervenuto decorso dei termini di efficacia della misura.8. Il ricorso proposto deve essere convertito in appello stante il notoprincipio per cui, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca osostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimediodell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediatoper cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., puòessere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misuracoercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568,comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "statuslibertatis" non altrimenti impugnabili. (In applicazione del principio la Corte haqualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dellarichiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e disposto latrasmissione degli atti al Tribunale, in funzione di giudice dell'appello). (Sez. 1,n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418 - 01) P.Q.MQualificato il ricorso come appello cautelare dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Roma, sezione riesame.Così è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO Giovanni Liberati