Sentenza — n. 15724/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dell'11/6/2025, la Corte di cassazione, Quarta sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ion Avram avverso l'ordinanza emessa il 17/7/2024 (e depositata il 18/7/2024) dalla Corte di appello di Venezia. Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il condannato, evidenziando l'errore materiale nel quale sarebbe incorso il Collegio di legittimità.In particolare, mentre la Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza citata, avrebbe dichiarato inammissibile il gravame (contro la sentenza del Tribunale di Verona del 24/10/2023) sul presupposto che sarebbe stata sì depositata un'elezione di domicilio, ma con data non successiva a quella della sentenza impugnata, la Corte di cassazione avrebbe ritenuto tout court assente la stessa elezione, la cui presenza, per contro, sarebbe stata già accertata nella richiamata ordinanza del Collegio di merito. Tale errore materiale risulterebbe evidente e decisivo, atteso che, se la Corte di cassazione avesse correttamente riscontrato la presenza della citata elezione di domicilio (in quanto allegata all'atto di appello), non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 15724/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Verona, sul presupposto che l'elezione di domicilio allegata (o, comunque, riferibile) all'impugnazione recava data anteriore a quella della pronuncia impugnata, contrariamente a quanto disposto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; a giudizio della stessa Corte di appello, invero, era presente agli atti una sola elezione di domicilio successiva alla sentenza gravata, ma riferita ad un diverso procedimento.
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SENTENZA Sul ricorso proposto da Avram Ion, nato in Moldavia il 21/9/1975 avverso la sentenza dell'11/6/2025 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Davide Tirozzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11/6/2025, la Corte di cassazione, Quarta sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ion Avram avverso l'ordinanza emessa il 17/7/2024 (e depositata il 18/7/2024) dalla Corte di appello di Venezia.
2. Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il condannato, evidenziando l'errore materiale nel quale sarebbe incorso il Collegio di legittimità.In particolare, mentre la Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza citata, avrebbe dichiarato inammissibile il gravame (contro la sentenza del Tribunale di Verona del 24/10/2023) sul presupposto che sarebbe stata sì depositata un'elezione di domicilio, ma con data non successiva a quella della sentenza impugnata, la Corte di cassazione avrebbe ritenuto tout court assente la stessa elezione, la cui presenza, per contro, sarebbe stata già accertata nella richiamata ordinanza del Collegio di merito. Tale errore materiale risulterebbe evidente e decisivo, atteso che, se la Corte di cassazione avesse correttamente riscontrato la presenza della citata elezione di domicilio (in quanto allegata all'atto di appello), non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente, occorre rilevare la tempestività del ricorso, contestata dal Procuratore generale nella propria requisitoria. 3.1. Ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla stessa Corte entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. 3.1. Ebbene, la sentenza emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte, n. 23525 dell'11/6/2025, è stata depositata il 24/6/2025, come da attestazione in calce; il ricorso straordinario in esame, a data 13/1/2026, è stato depositato il 21/1/2026, quindi nel rispetto dei 180 giorni citati. Nel calcolo del termine per la presentazione dello stesso ricorso, infatti, non deve essere computato il periodo di sospensione feriale (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari, Rv. 264047), pari a 31 giorni (1°-31 agosto), così che l'atto in esame risulta depositato tempestivamente, l'ultimo giorno utile, ossia il 21/1/2026.
3. Tanto premesso, il ricorso risulta fondato.
4. La Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Verona, sul presupposto che l'elezione di domicilio allegata (o, comunque, riferibile) all'impugnazione recava data anteriore a quella della pronuncia impugnata, contrariamente a quanto disposto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; a giudizio della stessa Corte di appello, invero, era presente agli atti una sola elezione di domicilio successiva alla sentenza gravata, ma riferita ad un diverso procedimento.
5. La Quarta sezione di questa Corte, pronunciandosi sul relativo ricorso per cassazione, ha preso le mosse dalla novella di cui alla I. 9 agosto 2024, n. 114, che ha sensibilmente innovato la norma richiamata, e dalla sentenza a Sezioni 2Unite n. 13808 del 24/10/2024, De Felice, riportandone il principio di diritto. Questa pronuncia, in particolare, ha affermato, per un verso, che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., abrogata dalla citata I. n. 114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (dunque, anche all'appello presentato dall'Avram il 6/12/2023), e, per altro verso, che, in tema di impugnazioni, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
6. Muovendo da questo principio di diritto, la sentenza di legittimità ha evidenziato che la precedente elezione di domicilio non era stata allegata all'atto di appello, e nemmeno vi era altro riferimento (data, collocazione nel fascicolo processuale) necessario, per quanto affermato dalle citate Sezioni Unite, per "consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione".
7. Questa conclusione risulta viziata da errore di fatto. 7.1. L'esame del fascicolo del merito, legittimo alla luce della natura processuale della questione, evidenzia invero che l'atto di appello del 6/12/2023 era stato corredato da un altro a firma dell'Avram - a data 30/11/2020 - contenente la nomina del difensore, Avv. Davide Tirozzi, con conferimento di procura speciale ed elezione di domicilio presso lo studio dello stesso legale, in Verona, via Cesare Abba n.
12. La prescrizione di cui all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., allora vigente e per come interpretata dal Supremo Collegio, era stata dunque adempiuta.
8. Ne consegue che la sentenza n. 23525 dell'11/6/2025, pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte, deve essere revocata, per errore di fatto sulla presenza in atti di una valida elezione di domicilio da parte dell'Avram.
9. Ancora, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione atti, l'ordinanza della Corte di appello di Venezia n. 68/2024 del 17/7/2024, depositata il 18/7/2024, con la quale il gravame presentato dall'Avram era stato dichiarato inammissibile, in quanto non accompagnato da un'elezione di domicilio a data successiva a quella della sentenza impugnata (emessa dal Tribunale di Verona il 24/10/2023). Alla luce dei principi indicati nella richiamata pronuncia del Supremo Collegio n. 13808 del 2024, infatti, tale requisito cronologico non è più necessario (comunque per le sole impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024), essendo sufficiente "il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente 3dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione." Così che l'allegazione all'atto di appello di una procura speciale, anche anteriore, contenente l'elezione di domicilio, integra di certo tale requisito, correttamente rispettato dall'imputato.
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