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Sentenza — n. 15720/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15720/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15720/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Il ricorso, infatti, risulta presentato dalla Sempreboni in proprio, nella qualità di terza interessata (peraltro, con riferimento alla richiesta di restituzione della somma asseritamente riferibile ad ulteriore soggetto giuridico, la società CLAS r.I.), tramite difensore non munito di procura speciale. Attesa la natura processuale della questione il Collegio ha ritenuto di poter consultare il fascicolo relativo al giudizio di appello avverso il provvedimento di rigetto emesso dal GIP, rinvenendo al suo interno un atto di procura speciale in favore del difensore, datato 30 maggio 2025, che tuttavia risulta espressamente conferito per il compimento di indagini difensive e per la sola presentazione dell'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen: ai sensi dell'art. art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa, come nel caso di specie, sicché il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 100 cod. proc. pen, art. 83 cod. proc. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15720/2026 — snpen · Corte di Cassazione: E ciò sulla ba 2• t • dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso delkorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925).

Parole chiave

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bene sequestrato sequestro di conti bancari occultamento di beni regime di segreto dissequestro di beni spossessamento conseguente al pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 100 cod. proc. pen
E ciò sulla ba 2• t • dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso delkorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen.
art. 83 cod. proc. civ
secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ik ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

ALDI che si riporta alla requisitoria scritta depositata in atti e ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso. àifensore presente, Avv. Jacopo Falco Peruzzi, in difesa di SEMPREBONI CLAUDIA, chiede che venga accolto il ricorso.RITENUTO IN FATTO SEMPREBONI CLAUDIA, terzo interessato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Firenze di rigetto dell'istanza di restituzione della somma di euro 44.300,00 oggetto di sequestro preventivo nel procedimento EPPO pendente nei confronti del convivente PAOLETTI PIERO.

Il ricorso è affidato a due motivi. Il primo motivo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al mancato esame delle specifiche doglianze difensive, con specifico riferimento: - alla posizione della SEMPREBONI di terzo non indagato; - alla circostanza che la somma sequestrata corrispondesse alla cassa contanti della società CLAS srl, estranea ai fatti, laddove la custodia domestica della predetta somma doveva ragionevolmente spiegarsi in relazione alla natura di tale ultima società, a base sociale ristretta; - all'ulteriore argomento per il quale non potesse valutarsi prevalente, al fine di attribuirne la disponibilità all'indagato, la circostanza che questi disponesse delle chiavi di apertura della cassetta di sicurezza over' era custodita, trattandosi di fatto neutro, oltreché contraddetto dalle dichiarazioni dei familiari.

All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore presente, Avv. Jacopo Folco Peruzzi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso, infatti, risulta presentato dalla Sempreboni in proprio, nella qualità di terza interessata (peraltro, con riferimento alla richiesta di restituzione della somma asseritamente riferibile ad ulteriore soggetto giuridico, la società CLAS r.I.), tramite difensore non munito di procura speciale. Attesa la natura processuale della questione il Collegio ha ritenuto di poter consultare il fascicolo relativo al giudizio di appello avverso il provvedimento di rigetto emesso dal GIP, rinvenendo al suo interno un atto di procura speciale in favore del difensore, datato 30 maggio 2025, che tuttavia risulta espressamente conferito per il compimento di indagini difensive e per la sola presentazione dell'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen: ai sensi dell'art. art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa, come nel caso di specie, sicché il ricorso è inammissibile.

E ciò sulla ba 2• t • dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso delkorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ik ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ìricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

. P.Q.Mt 30 APRI 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dottss lisabeKa rrabito