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Sentenza — n. 15715/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15715/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso del Pubblico Ministero deduce violazione di legge e vizio della motivazione (per contraddittorietà) con riferimento alla statuizione di revoca del sequestro disposta dal Tribunale del riesame con riferimento al c/c cointestato a DIGIORGIO DAMIANA, coniuge di GRIMALDI GIOACCHINO, ed a quest'ultimo: si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sul predetto conto corrente fossero accreditate le sole somme da emolumento pensionistico della DIGIORGIO, deducendo che dalla documentazione bancaria in atti fosse, invece, emerso che su tale conto corrente fossero pervenute rimesse anche per la pensione del marito e, comunque, che Gioacchino fosse intestatario della carta bancomat operante a valere sul suddetto conto e che, sempre a valere sul riferito, risultassero due versamenti di assegni (circolare e postale) a favore di GRIMALDI GIOACCHINO, sicché anche il predetto conto doveva ritenersi nella disponibilità del GIOACCHINO, e che, comunque, vi sarebbe stata violazione dell'art. 545 cod. proc. civ., nella parte in cui da esso discende un limite di operatività del sequestro di somme percepite a titolo di emolumento pensionistico e non un divieto assoluto.

Regesto Legislator

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art. 545 cod. proc. civ, art. 325 comma 1 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15715/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al Ricorso di GRIMALDI NICOLA, lo stesso è inammissibile atteso che lo stesso, soggetto non indagato, propone ricorso quale legale rappresentante della GRIM SHOES srl (società nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro disposto nei confronti del Grimaldi Vincenzo in quanto socio della GRIM SHOES srl per una quota pari al 37,5% del capitale sociale), ma la procura allegata al ricorso è sottoscritta dal predetto in proprio e non nella qualità. 4Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di GRIMALDI VINCENZO e di GRIMALDI NICOLA debba essere dichiarato inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Parole chiave

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responsabilità del gerente partecipazione qualificata difetto di legittimazione dell'azionista amministrazione infedele direttore di impresa vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 545 cod. proc. civ
In secondo luogo, il ricorso è inammissibile poiché deduce violazione di legge con riferimento alli applicazione del limite di impignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ.
art. 325 comma 1 cod. proc. pen
Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, inammissibile per la parte della censura articolata con riferimento al vizio della motivazione, vizio non proponibile in sede di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali (art. 325 comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
4Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di GRIMALDI VINCENZO e di GRIMALDI NICOLA debba essere dichiarato inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

A REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANI GRIMALDI VINCENZO nato a BARLETTA il 30/03/1971 GRIMALDI NICOLA nato a BARLETTA il 10/07/1968 nel procedimento a carico di GRIMALDI VINCENZO nato a BARLETTA il 30/03/1971 GRIMALDI GIOACCHINO nato a BARLETTA il 04/01/1939 NON RICORRENTE avverso l'ordinanza del 05/11/2025 del TRIB. LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA CALABRETTA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e dichiararsi inammissibili i ricorsi di GRIMALDI GIOACCHINO E VINCENZORITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, per quanto qui rileva, confermava il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso dal GIP sede nei confronti ydi GRIMALDI GIOACCHINO e GRIMALDI VINCENZO (il primo quale legale rappresentante della VINGI SHOES srl, il secondo quale amministratore di fatto della medesima società), in relazione a due imputazioni rispettivamente per violazione, in concorso, dell'art. 11 d.

Igs. 74/00 e dell'art. 329, in relazione all'art. 322, comma 1, lett. a), Codice della crisi d'impresa. Avverso l'ordinanza del Tribunale propongono ricorso il Pubblico Ministero, GRIMALDI VINCENZO ed infine GRIMALDI NICOLA, soggetto non indagato, nella qualità di legale rappresentante della GRIM SHOES srl, società nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro disposto nei confronti del Grimaldi Vincenzo, in quanto socio della GRIM SHOES srl per una quota pari al 37,5% del capitale sociale.

1. Il ricorso del Pubblico Ministero deduce violazione di legge e vizio della motivazione (per contraddittorietà) con riferimento alla statuizione di revoca del sequestro disposta dal Tribunale del riesame con riferimento al c/c cointestato a DIGIORGIO DAMIANA, coniuge di GRIMALDI GIOACCHINO, ed a quest'ultimo: si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sul predetto conto corrente fossero accreditate le sole somme da emolumento pensionistico della DIGIORGIO, deducendo che dalla documentazione bancaria in atti fosse, invece, emerso che su tale conto corrente fossero pervenute rimesse anche per la pensione del marito e, comunque, che Gioacchino fosse intestatario della carta bancomat operante a valere sul suddetto conto e che, sempre a valere sul riferito, risultassero due versamenti di assegni (circolare e postale) a favore di GRIMALDI GIOACCHINO, sicché anche il predetto conto doveva ritenersi nella disponibilità del GIOACCHINO, e che, comunque, vi sarebbe stata violazione dell'art. 545 cod. proc. civ., nella parte in cui da esso discende un limite di operatività del sequestro di somme percepite a titolo di emolumento pensionistico e non un divieto assoluto.

2. GRIMALDI VINCENZO affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale censura il provvedimento impugnato sotto il profilo del fumus ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della ritenuta sussistenza, in capo al medesimo, della qualità di amministratore di fatto della VINGI SHIES srl, anziché di mero esecutore di n. 2 operazioni su indicazione dell'amministratore di diritto, mancando la prova del suo coinvolgimento nella decisione di vendere l'opificio, della sua ingerenza nella gestione dell'azienda e delle operazioni contestate, nonché della riferibilità al medesimo della contestata distrazione della somma rinveniente dalla cessione d'azienda. 2 ,3. GRIMALDI NICOLA affida il ricorso ad un unico motivo, formalmente indicato come violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e d), cod. proc. pen., con cui censura sia l'omessa o apparente motivazione quanto al fumus del reato per cui si procede, che l'omessa o apparente motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità e disponibilità del bene sequestrato in capo all'indagato. La Procura generale in persona del sostituto procuratore Ettore Pedicini ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e dichiararsi inammissibili i ricorsi di GRIMALDI GIOACCHINO e NICOLA. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore di GRIMALDI GIOACCHINO con memoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Il difensore di GRIMALDI NICOLA ha trasmesso memoria con cui insiste nell'accoglimento del ricorso, come anche ha fatto il difensore di GRIMALDI VINCENZO.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, inammissibile per la parte della censura articolata con riferimento al vizio della motivazione, vizio non proponibile in sede di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali (art. 325 comma 1 cod. proc. pen.). In secondo luogo, il ricorso è inammissibile poiché deduce violazione di legge con riferimento alli applicazione del limite di impignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. a fronte di un provvedimento dalla cui lettura emerge chiaramente come il disposto annullamento del sequestro sia solo parziale, trattandosi di conto cointestato, e limitato alle somme aventi origine pensionistica e riferite alla moglie dell'indagato (rimesse che il Tribunale ritiene siano le uniche operate sul conto corrente, con giudizio in fatto che questa Corte non può sottoporre a rivalutazione), fermo restando che nel provvedimento impugnato si afferma chiaramente che il vincolo sul conto n. 000043110292 "...deve essere limitato alle eventuali disponibilità effettivamente riferibili a GRIMALDI GIOACCHINO, escludendo le risorse della coniuge, che rimangono pienamente disponibili e impignorabili." (pagina 13 del provvedimento implignato).

La motivazione così addotta fornisce, pertanto, idonee indicazioni quanto alla portata effettiva del dispositivo di accoglimento dell'istanza di riesame proposta da GRIMALDI GIOACCHINO.

2. Il ricorso di GRIMALDI VINCENZO è inammissibile, poiché non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale con riferimento alla ricostruzione fattuale della vicenda ed alla valutazione in ordine alla sussistenza del fumus in capo al 3ricorrente. L'operazione unitaria, ricostruita anche attraverso il tracciamento delle provviste, viene infatti compiutamente ricostruita nel provvedimento impugnato, che riporta anzitutto le pendenze erariali da cartelle e avvisi non pagati emessi nei confronti della VINGI SHOES srl sino alla data del 7 luglio 2025, di poi valorizza l'atto di cessione dell'intero complesso industriale sito in Barletta dalla VINGI SHOES a società terza con atto del 20.09.2024, che ne corrisponde il prezzo complessivo di euro 1.350.000 regolato con emissione di plurimi assegni circolari, la negoziazione degli assegni sul conto corrente intestato alla VINGI SHOES presso l'Ufficio Postale di Barletta, sul quale sono abilitati ad operare rispettivamente GRIMALDI GIOACCHINO ed il figlio VINCENZO, lo svuotamento successivo del conto.

In particolare, si evidenzia che sia le operazioni di versamento della provvista rinveniente dalla cessione che il bonifico in favore della DRINK GO srl della somma di euro 250.000 a titolo di caparra per l'acquisto di azienda (contratto peraltro non registrato) sono state eseguite a valere sul conto corrente Poste Italiane intestato a VINGI SHOES srl tramite la carta di debito rilasciata il 2 agosto 2024 proprio a GRIMALDI VINCENZO. Tanto premesso, in risposta ad analogo motivo di riesame, il Tribunale individua plurimi elementi indiziari del ruolo di amministratore di fatto del GRIMALDI VINCENZO fondati, oltreché sulla natura dei rapporti con GRIMALDI Gioacchino, sulla delega ad operare sul conto corrente della società e sulla disponibilità della carta di debito utilizzata per la negoziazione dei titoli e per il pagamento della caparra.

Se ne deduce che il Tribunale del riesame non si è limitato alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, bensì ha tenuto conto delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01). Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di ricorso dell'imputato GRIMALDI VINCENZO è generico, poiché non si confronta con tale valutazione, limitandosi a sostenere un'ipotesi alternativa priva di riscontri in atti, ovvero di essersi limitato ad eseguire le operazioni suddette senza aver partecipato al relativo procedimento decisorio.

3. Quanto al Ricorso di GRIMALDI NICOLA, lo stesso è inammissibile atteso che lo stesso, soggetto non indagato, propone ricorso quale legale rappresentante della GRIM SHOES srl (società nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro disposto nei confronti del Grimaldi Vincenzo in quanto socio della GRIM SHOES srl per una quota pari al 37,5% del capitale sociale), ma la procura allegata al ricorso è sottoscritta dal predetto in proprio e non nella qualità. 4Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di GRIMALDI VINCENZO e di GRIMALDI NICOLA debba essere dichiarato inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i predetti ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mliere estensore Il Presidente MA INA CALABRETTA ETO 30 APRI 2026 IL CAN ELLIERE ESPERTO Dosi ssa Elis• • Anizbito 5