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Sentenza — n. 15712/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15712/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 16/12/2025, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen. da Biagio Biondillo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 24/11/2025 dal locale Giudice per le indagini preliminari, con riguardo al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15712/2026 — snpen · Corte di Cassazione: d) le modalità di occultamento del denaro in oggetto (in un borsone sotto il letto della coppia) costituivano un ulteriore elemento contrario alla lecita provenienza della stessa somma ed alla sua esclusiva titolarità in capo al Biondillo, quale terzo estraneo al reato. 5.4. In conclusione, dunque, il Tribunale ha confermato il sequestro con motivazione congrua e priva di affermazioni apodittiche, in assenza di qualunque inversione dell'onere della prova e soltanto con la positiva evidenza di chiari indici a sostegno della provenienza illecita del denaro.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite occultamento di beni flussi finanziari illeciti impiego illecito di valori patrimoniali beni di famiglia prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 16/12/2025, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
In primo luogo, occorre ribadire che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

osto da Biondillo Biagio, nato a Caserta il 2/7/1996 avverso l'ordinanza del 16/12/2025 del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/12/2025, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen. da Biagio Biondillo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 24/11/2025 dal locale Giudice per le indagini preliminari, con riguardo al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione il Biondillo deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 322, 324 e 568, comma 4, cod. proc. pen., con motivazione apparente e con travisamento dei presupposti sull'interesse del terzo. Il Tribunaleavrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di riesame con argomento apodittico e privo di confronto con l'ampio materiale prodotto dalla difesa, con il quale sarebbe stata documentata la piena liceità della provenienza delle somme in sequestro (regali di nozze e di un battesimo, risparmi da stipendio tracciabile) e della loro destinazione (acquisto e ristrutturazione di un immobile); queste somme, peraltro, risulterebbero tutte riferibili al solo ricorrente e non alla moglie Eva Ester Turnacco, indagata nel procedimento in oggetto.

La motivazione dell'ordinanza, ancora, conterrebbe affermazioni generiche, oltre ad imporre al terzo un onere probatorio diabolico, sebbene, per costante indirizzo, a questi spetterebbe soltanto di dimostrare la sussistenza di un rapporto di fatto o di diritto con la res, come avvenuto nel caso di specie in termini puntuali e non con una generica allegazione. La mancata valutazione degli elementi offerti dalla difesa, dunque, si tradurrebbe in una motivazione apparente, con obbligo di annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. In primo luogo, occorre ribadire che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., tale dovendosi intendere - quanto al vizio di motivazione - il caso in cui il percorso argomentativo del provvedimento sia del tutto assente, oppure si risolva in affermazioni a tal punto generiche da non consentire di cogliere l'analisi logico-giuridica compiuta dal Tribunale, che dunque risulta soltanto apparente. 4.1. Ebbene, un tale radicale vizio non si riscontra affatto nell'ordinanza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto, si è confrontata con gli elementi offerti dalla difesa e con la relativa documentazione, ritenendoli - con motivazione solida ed adeguata (e, peraltro, estranea al ricorso) - insufficienti a dimostrare l'esclusiva e lecita riferibilità al Biondillo delle somme in sequestro.

5. In particolare, è stato premesso che la moglie convivente del ricorrente - Eva Ester Turnacco - è indagata per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, nell'ambito di un'associazione che sarebbe capeggiata dal fratello Aniello; ancora, è stato sottolineato che alla donna è contestata la veste di partecipe, in particolare con il ruolo di custode del denaro provento dell'attività illecita svolta dal sodalizio. 5.1. Di seguito, e con particolare significato probatorio, l'ordinanza ha evidenziato che anche la madre dei Turnacco (e suocera del ricorrente), Marta Crisci, aveva costantemente custodito denaro di tale provenienza, incassato ogni 2 /(giorno dal figlio Aniello con l'attività di spaccio, poi depositandolo presso l'abitazione della figlia Ester, e dunque del ricorrente; il Tribunale, sul punto, ha richiamato numerose intercettazioni telefoniche del periodo settembre-ottobre 2022, alle quali il ricorso non dedica alcun passaggio. 5.2.

Ancora, è stata menzionata una conversazione del 9/12/2022 (n. 5101) nella quale Aniello Turnacco affermava che "per quando lo arresteranno, avrà 50 60 mila euro, così può farsi anche 5 anni di galera che loro avranno 1000 euro disponibili al mese"; ebbene, questa somma risulta proprio corrispondente a quella sequestrata presso l'abitazione dei coniugi Turnacco-Biondillo, pari a 60.100 euro. 5.3. Proseguendo nello svolgimento della motivazione, dunque tutt'altro che apparente, il Tribunale ha poi evidenziato, a sostegno del sequestro, che:

a) le dichiarazioni provenienti dagli invitati a matrimonio e battesimo, quanto ai regali da loro fatti alla coppia, non risultavano decisive, perché (ovviamente) successive al sequestro;

b) in ogni caso, il "modesto" profilo reddituale della stessa coppia, già riportato in un decreto del Pubblico Ministero, rendeva inverosimile che i due potessero aver accantonato somme così rilevanti, senza destinarle alle esigenze familiari;

c) il possesso di una somma contante così significativa non si giustificava con la manifestata intenzione di acquistare e ristrutturare un immobile, anche alla luce dei limiti di utilizzo del contante stesso;

d) le modalità di occultamento del denaro in oggetto (in un borsone sotto il letto della coppia) costituivano un ulteriore elemento contrario alla lecita provenienza della stessa somma ed alla sua esclusiva titolarità in capo al Biondillo, quale terzo estraneo al reato. 5.4. In conclusione, dunque, il Tribunale ha confermato il sequestro con motivazione congrua e priva di affermazioni apodittiche, in assenza di qualunque inversione dell'onere della prova e soltanto con la positiva evidenza di chiari indici a sostegno della provenienza illecita del denaro.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 3 P.Q.M