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Ordinanza — n. 15698/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as real precautionary appeal; case remanded to trial court for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15698/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Enea Kurti against the judge's declaration of inadmissibility for a release from preventive seizure. The defense argued the request contained new evidence, but the Court ruled that such appeals against seizure decisions must be filed as real precautionary appeals under Article 322-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the case was remanded to the Tribunal of Savona for substantive review rather than being decided on the merits at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 322 bis cod. proc. pen.: An appeal against a judge's decision to declare inadmissible a request for release from preventive seizure must be qualified as a real precautionary appeal and transmitted to the trial court, not admitted as a direct cassation appeal.

Parole chiave

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preventive seizure release from seizure real precautionary appeal cassation appeal inadmissibility declaration remand to trial court procedural qualification contestazione della presunzione di paternità

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
del Tribunale di Savona dichiarava inammissibile l'istanza di dissequestro avanzata dal difensore di Enea Kurti ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la richiesta una riproposizione di una precedente e analoga istanza già rigettata dal Tribunale.
Art. 322 bis cod. proc. pen.
Ciò posto, ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta nell'interesse di Kurti vada qualificata come appello cautelare reale ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.
art. 322 bis cod. proc. pen
Ciò posto, ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta nell'interesse di Kurti vada qualificata come appello cautelare reale ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016
Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep.
Sez. 6, n. 26232 del 11/06/2013
269764 e Sez. 6, n. 26232 del 11/06/2013, Rv.
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Testo completo

rso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 12 novembre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Savona dichiarava inammissibile l'istanza di dissequestro avanzata dal difensore di Enea Kurti ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la richiesta una riproposizione di una precedente e analoga istanza già rigettata dal Tribunale.

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. ligure, Kurti, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., osservando che l'istanza dichiarata inammissibile si fonderebbe in realtà su un novum idoneo a mutare radicalmente il quadro indiziario e cautelare, ovvero i due estratti conto del padre dell'imputato Lavdim Kurti.

3. Ciò posto, ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta nell'interesse di Kurti vada qualificata come appello cautelare reale ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Savona. Sul punto occorre infatti richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269764 e Sez. 6, n. 26232 del 11/06/2013, Rv. 256814), secondo cui avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen.

In tale situazione deve farsi rientrare anche la proposizione dell'impugnazione avverso la decisione del G.I.P. di dichiarare inammissibile l'istanza di dissequestro, non risultando decisiva la differente decisione sulla medesima richiesta difensiva. A prescindere da ogni valutazione di merito, la cognizione del presente gravame deve ritenersi pertanto demandata al Tribunale del Riesame di Savona, previa qualificazione dell'odierno ricorso per cassazione come appello cautelare reale.

P.Q.M.

P.Q.M