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Sentenza — n. 15694/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls police order for football fans due to missing notification of defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15694/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary investigation judge's order validating a police measure imposing strict attendance and ban restrictions on football fans. The appellant argued the police officer failed to notify him of his right to submit written defenses during the validation procedure, citing constitutional requirements. The Court ruled that this omission violated the right to defense, rendering the administrative validation null and void.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2-bis L. 401/1989; Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.: The failure to include the notice of the right to submit written defenses in a police measure notification constitutes a nullity that invalidates the subsequent validation order.

Parole chiave

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police measure validation right to defense nullity of administrative act football fan restrictions notification requirements diritti della difesa diritti procedurali autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 2-bis L. 401/1989
Evangelista ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento dell'ordinanza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
37314/2023 e n.28042/2023, e denunciata l'integrata nullità ai sensi dell'art. 178, lett.c),., cod.proc.pen., invoca l'annullamento dell'ordinanza.
Art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
osto da Evangelista Erik, nato a Vasto il 05/06/2004 avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Pescara udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 144/1997
Rammenta la pronuncia di Corte Costituzionale n. 144/1997, l'orientamento al proposito di questa Corte, da ultimo Sez.
Corte di Cassazione Sez. 3 n. 11151/2008
Corte di Cassazione Sez. 3 n. 6986/2005
Corte di Cassazione Sez. 3 n. 14462/2014
Corte di Cassazione Sez. 3 n. 42571/2019
Sez. 3, n. 37314/2023
144/1997, l'orientamento al proposito di questa Corte, da ultimo Sez. 3, n. 37314/2023 e n.28042/2023, e denunciata l'integrata nullità ai sensi dell'art.
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Testo completo

osto da Evangelista Erik, nato a Vasto il 05/06/2004 avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Pescara udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 4 luglio 2025, ore 9, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara ha convalidato il provvedimento emesso il 27 giugno 2025 dal Questore della Provincia di Pescara, notificato il 2 luglio 2025, alle ore 11,59, con cui è stato disposto nei confronti di Evangelista Erik (oltre al divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'unione Europea ove si disputeranno gli incontri di calcio espressamente indicati, divieto esteso per la città di Pescara, a tre ore prima, durante, e entro ore dopo il termine degli incontri come individuati, per la durata di anni cinque) anche l'obbligo di presentarsi presso la locale Questura 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni incontro che la squadra "Delfino Pescara 1936" disputerà in casa nel campionato di appartenenza e nelle coppe nazionali o internazionali e 30 minuti dopo l'inizio delle dispute in trasferta, per il periodo di anni cinque.

2. Evangelista ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento dell'ordinanza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione di legge per avere il Questore, nel provvedimento impositivo, omesso l'avviso ex art. 6, comma 2-bis I. 401/1989, della "facoltà di poter presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". Rammenta la pronuncia di Corte Costituzionale n. 144/1997, l'orientamento al proposito di questa Corte, da ultimo Sez. 3, n. 37314/2023 e n.28042/2023, e denunciata l'integrata nullità ai sensi dell'art. 178, lett.c),., cod.proc.pen., invoca l'annullamento dell'ordinanza. CoNS, ;Ah kr; 2-)TrO RITfeNUTO IN Fyrro Il ricorso è fondato.

1. Si premette che non condivide questo Collegio l'orientamento minoritario secondo cui la denunciata violazione della prescrizione non sia sanzionata da nullità, posto che il legislatore espressamente non ne ha previsto le conseguenze sanzionatarie, né essa rientra tra le cause di nullità generale di cui all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.3, n.11151 del 17/12/2008, Rv.42987). La Corte costituzionale invero, con sentenza n.144 del 23 maggio 1997, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.6 della legge 402/1989 nella parte in cui non prevéde che la notifica del decreto sia accompagnata dall'avviso della facoltà di 2depositare scritti difensivi, obbligo che soddisfa l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire La Corte, nel dichiarare l'incostituzionalità della norma, ha rimesso al legislatore il potere di apprestare una specifica disciplina al riguardo. L'art. 1, comma 1 lett.

b) D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella L. n. 377/2001 ha modificato l'art. 6 della legge 401/1989 che, nell'attuale formulazione, reca un ulteriore comma 2 -bis che, in ottemperanza a quanto indicato dalla Corte costituzionale, prevede espressamente che "la notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". La suddetta norma è finalizzata ad assicurare all'interessato un effettivo esercizio del diritto di difesa, da attuarsi mediante presentazione di scritti difensivi.

Il procedimento in esame, infatti, è caratterizzato da un contraddittorio meramente cartolare in quanto non è prevista la presenza, in udienza, del destinatario delle prescrizioni e del suo difensore, a differenza del procedimento di convalida delle misure precautelari, in ragione della minore incisività della prescrizione in questione sulla libertà personale del soggetto sottoposto, ma è consentita la presentazione dì memorie e deduzioni difensive. Pertanto, l'omessa previsione, nel provvedimento del Questore, dell'avviso previsto dall'art. 6, comma 2 bis, L. 401/1989 della facoltà dell'interessato "di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", integra una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nel procedimento giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo dì polizia, convalida che è condizione della sua efficacia.

Ne segue che l'omissione dell'avviso della relativa facoltà compromette le garanzie difensive previste a favore del destinatario, invalidando anche l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, in quanto emessa in assenza delle deduzioni difensive che era facoltà dell'interessato presentare (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Rv. 242987; Sez. 3, n. 6986 del 10/11/2005, Rv. 234043; Sez.3, n. 14462 del 11/03/2014; Sez. 3, n.42571 del 12/03/2019).

2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarata l'inefficacia del provvedimento emesso dal Questore di Pescara, limitatamente all'obbligo di presentazione 3 P.Q.M