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Sentenza — n. 15667/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to a new plea of non-punishability not raised in the original appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15667/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced a new plea for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, which was not part of the original grounds for appeal. The defense argued that a bank transfer to INPS constituted a new mitigating circumstance, but the prosecution contended this was merely a procedural act to prove good faith rather than a substantive plea for acquittal. The court ruled that since the appeal was filed after the Cartabia reform, the new plea could not be considered timely formalized, resulting in the dismissal of the request for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 125, 546 cod. proc. pen.: A new plea for non-punishability introduced during the appeal phase, not previously deduced or supported by the facts of the original appeal, is inadmissible as it constitutes an improper enlargement of the petitum.

Parole chiave

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new plea inadmissibility non-punishability plea appeal grounds limitation timely formalization Cartabia reform impact enlargement of petitum procedural default rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
1.2 Con il proposto appello la parte aveva dedotto una serie di questioni legate al reato in contestazione e nello specifico la violazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
Art. 131-bis cod. pen.
con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Si deduce che con l'atto di appello erano state mosse tre censure, di cui la prima, in relazione alla violazione dell'art.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017
6 , 3Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art.
art. 131-bis cod. pen
con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013
280294 - 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep.
Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011
259740 - 01; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep.
Sez. 5, n. 36928 del 24/10/2025
Né, infine, per mera completezza è applicabile il principio espresso da Sez. 5, n. 36928 del 24/10/2025, L., Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

ato a Matera il 27/04/1974 avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Potenza ha confermato la pronuncia emessa il 28 febbraio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera che, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato Mariano Santantonio responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, perché, con domanda presentata il 29 gennaio 2020, al fine di ottenere il c.d. reddito di cittadinanza, ometteva di dichiarare di essere sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa a decorrere dal 17 settembre 2019, percependo indebitamente, nel periodo compreso tra il 14 febbraio 2020 e il 13 ottobre 2020 (data in cui la misura veniva revocata) lasomma complessiva di euro 583,36 e lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato che si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546 comma 1, lett. e, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Si deduce che con l'atto di appello erano state mosse tre censure, di cui la prima, in relazione alla violazione dell'art. 7, comma 1, d.l. cit; la seconda, riguardante la insussistenza dell'elemento psicologico; l'ultima, con la quale si deduceva l'abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e si evidenzia che tredici giorni prima della celebrazione, in forma cartolare, del processo (in relazione al quale non è stata chiesta la trattazione orale) veniva inviata memoria, unitamente all'atto di di nomina, con quale ci si riportava ai motivi dedotti, si depositava bonifico in favore dell'INPS e si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Di tale memoria, contenente il motivo nuovo indicato, non vi è menzione nella sentenza impugnata, che nulla dice in ordine all'art. 131-bis cod. pen. Si chiede pertanto l'annullamento della decisione con rinvio per esaminare la doglianza relativa alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere ricondotta agli originari motivi di appello che riguardavano altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 Questa Corte, con orientamento cui questo collegio aderisce, ha affermato che in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 5, n. 36928 del 24/10/2025, L., massimata su altro;

Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, 2G., Rv. 259740 - 01; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Agui', Rv. 251780 - 01). 1.2 Con il proposto appello la parte aveva dedotto una serie di questioni legate al reato in contestazione e nello specifico la violazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; l'insussistenza dell'elemento psicologico; l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 d.l. cit. Con il motivo aggiunto veniva depositato bonifico in favore dell'INPS e si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 1.3 Appare evidente che con il motivo aggiunto, relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. la parte ha inteso allargare l'ambito del petitum, introducendo un elemento nuovo non tempestivamente formalizzato entro i termini dell'impugnazione.

Né può ritenersi che tale motivo, presentato in uno al bonifico in favore dell'INPS fosse già stato dedotto nell'appello, per aver fatto menzione del bonifico nel contenuto del gravame: invero la parte aveva rappresentato nell'appello di aver restituito all'INPS l'importo ottenuto ma non già per valorizzare una condotta rilevante ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., bensì solo per comprovare la buona fede e, dunque, solo a sostegno del secondo motivo di appello sull'elemento psicologico. Né, infine, per mera completezza è applicabile il principio espresso da Sez. 5, n. 36928 del 24/10/2025, L., Rv. 288902 - 01, secondo cui in tema di impugnazioni, è ammissibile il motivo nuovo di appello che invoca il proscioglimento per particolare tenuità del fatto sulla base del parametro di valutazione, inserito dall'art. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della "condotta susseguente al reato", ancorché tale ipotesi di proscioglimento non sia stata oggetto dell'appello principale, se quest'ultimo sia stato presentato prima dell'entrata in vigore della disposizione appena citata.

L'appello, nel caso di specie, risulta infatti essere stato proposto dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, sicchè, anche sotto questo profilo (nonostante difetti un richiamo alla "condotta susseguente al reato" nella memoria con motivi aggiunti presentata) il motivo nuovo era inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 6 , 3Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.M°L-t-i' 30 APR, 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Doti. pr 1isabeWl Arrabito 4