Cassation court dismisses appeal against P.M. order to prosecute after judge returned files for potential dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a preliminary judge's order compelling the Public Prosecutor to file charges against Cosimo Sgroi. The prosecutor argued this constituted an abnormality of the proceeding and a violation of the principle of reasonable duration. The court rejected the appeal, ruling that returning files for a dismissal request does not halt the process or constitute an abnormality, and the prosecutor is legally bound to execute the order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.: The return of files to the Public Prosecutor for a dismissal request does not constitute an abnormality of the proceeding, nor does it prevent the prosecutor from fulfilling the preliminary judge's order to prosecute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di: Sgroi Cosimo, nata a San Gregorio di Catania il 04/03/1948 avverso l'ordinanza del 28/11/2025 del GIP del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciaretta, il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania disponeva, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. che entro dieci giorni il Pubblico Ministero formulasse l'imputazione a caricodi Cosimo Sgroi, indagato per il reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania lamentando, con unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato per indebita regressione del procedimento (art. 111 Cost.). Deduce, in particolare, il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari, a seguito di richiesta di disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti di Cosimo Sgroi per particolare tenuità del fatto, disponeva l'imputazione "coatta"; che il potere che consente di ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale deve essere esercitato nei limiti consentiti dalla legge; che altrimenti si rischia di incorrere in una abnormità del provvedimento, con la conseguente invalidità dello stesso; che né la lettera né la ratio dell'art. 50 cod. proc. pen. citato dal Giudice per le indagini preliminari inibiscono un "ripensamento" del pubblico ministero in seguito alla restituzione degli atti disposta dal Tribunale "soprattutto anche alla luce del c.d "legge Cartabia" cui si da atto nella richiesta di archiviazione, dove il decorso del tempo assume una rilevanza cruciale"; che il provvedimento impugnato deve considerarsi emesso in palese violazione di legge ed abnorme, atteso che lo stesso si pone in contrasto con i principi fondanti il sistema processuale penale, e che, in mancanza di altri mezzi di impugnazione e a fronte di compiere quanto ordinato dal Giudice per le indagini preliminari, non resterebbe altra soluzione che mandare a giudizio un reato che verrà dichiarato prescritto, "causando un serio vulnus all'ordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica ordinata di atti, in spregio dei valori costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, come risulta dagli atti allegati al ricorso, il Tribunale di Catania, a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio di Cosimo Sgroipa, nell'udienza del 12 giugno 2025, accogliendo eccezione difensiva, dichiarava la nullità di tale decreto per omessa celebrazione dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero, a seguito della restituzione degli atti, formulava al Giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e tale giudice, all'esito di camera di consiglio, ordinava, 2ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., la formulazione dell'imputazione, nel termine di legge, ostando all'accoglimento della richiesta di archiviazione l'art. 50, comma 3, cod. proc. pen.
Sempre dagli atti allegati al ricorso, emerge che nella richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero, dopo aver ricostruito il fatto-reato oggetto del procedimento, ha motivato la richiesta per particolare tenuità del fatto considerando che "un eventuale dibattimento non porterebbe a una assoluzione perché il fatto non sussiste (neanche a una formula assolutoria per prescrizione) e non ricorrono, ad ogni modo, le ipotesi ostative previste dall'art. 131 bis comma 3 0 c.p.". Ciò premesso, deve rammentarsi che costituisce espressione di un consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astrato manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (in tal senso la motivazione di Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavolini, Rv. 262275 - 01, con la quale è stato ritenuto che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale quanto quello funzionale).
Deve, poi, rilevarsi che, correttamente, il ricorrente ha sostenuto che a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice non è inibita la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, hanno affermato che «Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.».
Nella motivazione di tale sentenza la Corte, richiamando i diversi orientamenti in materia di restituzione degli atti al pubblico ministero e irretrattabilità dell'azione penale, ha tratto la conclusione «che con la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen. non si realizza né un indebito ritorno ad una fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irrimediabile del suo corso. Il pubblico ministero è nuovamente titolare degli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, che può esercitare, sia ripresentando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna emendata dagli eventuali errori segnalati, sia procedendo con altro rito e, infine, mediante richiesta di archiviazione del procedimento».
Pertanto, avuto riguardo a tale principio, da ritenersi valevole anche per il caso in esame, il Pubblico Ministero, dopo la restituzione degli atti da parte dei Tribunale, ha 3k chiesto legittimamente l'archiviazione del procedimento ed erroneamente il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato l'art. 50 cod. proc. pen. Tuttavia, il provvedimento impugnato, come correttamente sostenuto dal Procuratore Generale di questa Corte, non ha determinato la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo poiché il Pubblico Ministero è tenuto a dare esecuzione all'ordinanza impugnata e, dunque, a formulare l'imputazione (cui seguono gli adempimenti previsti dall'art. 128, norme att. cod. proc. pen. a cura del giudice).
Non trattandosi di atto abnorme appaiono inconferenti le argomentazioni del ricorrente che richiamano il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e la prescrizione del reato (che, invero, il ricorrente aveva escluso come possibile esito del giudizio di merito nella richiesta di archiviazione).
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica.
P.Q.M.
Dichi P.Q.Meg›gi, '2 9 APR. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisab tt rrabito