Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of rescission request filed after statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's request to rescind the final judgment. The applicant argued that absolute nullities regarding lack of proper notification and defense representation should have been raised via execution proceedings rather than rescission. The court ruled that such nullities are not deducible through execution incidents once the judgment becomes final, requiring the applicant to act within the strict thirty-day deadline for rescission under Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the request was deemed untimely and the appeal dismissed with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629-bis cod. proc. pen.; Art. 670 cod. proc. pen.: Absolute nullities arising from absence in trial are not deducible via execution incidents but must be raised through rescission of the judgment within the statutory thirty-day period from knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: Kapaj Aurei, nato il Albania il 06/02/1967 avverso l'ordinanza del 10/11/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza n. 3538/2024 emessa dalla medesima Corte il 7 ottobre 2024, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 27 settembre 2013 nei confronti di Aurei Kapaj.
12. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Aurei Kapaj, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in due motivi di impugnazione. Il ricorrente ha presentato anche memoria contenente "motivi nuovi". 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge penale e procedurale nonché omessa applicazione di norme penali. Propone eccezione di nullità assoluta e lamenta omessa rilevazione di tale nullità. Deduce, in particolare, che il provvedimento impugnato è motivato erroneamente in quanto l'art. 629 -bis cod. proc. pen. non può rientrare nell'ambito nel presente caso che rientra invece nell'ambito delle nullità assolute ex art. 179 cod. proc. pen.; che la nullità assoluta rilevata dalla difesa circa l'omessa citazione per il giudizio di appello rientra nell'alveo delle nullità assolute, insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio; che l'imputato non venne mai informato del giudizio di appello e non era esistente alcuna elezione di domicilio valida a favore di un difensore di fiducia; che mancava la procura ad litem e la nomina di un difensore per il processo di appello e "che non sussistevano le condizioni normative atte a proseguire l'azione penale nei suoi confronti, circa l'appello, in base alle nuove norme stabilite dalla così detta Legge Cartabia (rinnovazione della eventuale elezione di domicilio presso un difensore, procura ad litem e nomina di un difensore specificatamente per il processo di appello"); che egli ha tutto il diritto di essere rimesso in libertà in quanto detenuto per via di un titolo esecutivo nullo; che la condanna patita nel giudizio di appello deve dichiararsi nulla e ineseguibile e che egli deve essere mgro in condizione di poter celebrare l'appello secondo le norme di legge vigenti e ricevere le notifiche del procedimento.
Il ricorrente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e di "dichiarare nullo con rinvio il procedimento disponendo la immediata scarcerazione del Kapaj detenuto senza titolo esecutivo dal marzo 2025". 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito l'incompetenza della Corte di appello di Firenze poiché la competenza spetta al Tribunale di Firenze, essendosi la predetta Corte limitata a confermare la sentenza di primo grado. Il ricorrente ha, quindi, rinnovato le richieste di dichiarare la nullità del provvedimento con rinvio e dell'immediata scarcerazione. 2.3 Con i motivi nuovi il ricorrente ha ribadito le doglianze già espresse con il ricorso evidenziando, in sintesi, che in sede di appello deve essere presentata o ripresentata la dichiarazione e l'elezione di domicilio a fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; che deve essere rinnovata la procura ad litem; che il processo di appello si è svolto senza la presenza del Kapaj; che ricorre nullità assoluta e che tale nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio; che le motivazioni della Corte di appello sono lacunose e che vi è stata 2erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto di dichiarare nulla la sentenza di condanna definitiva e di disporre la sospensione provvisoria della stessa in attesa della decisione nel merito, la revoca del decreto oh espulsione e di ogni multa inflitta, la immediata sospensione e revoca anche temporanea e provvisoria della condanna ed, eventualmente, l'adozione di diversa misura cautelare se ritenuta opportuna quale, per esempio, quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione di famiglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Firenze con l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il Kapaj avesse presentato richiesta di rescissione del giudicato e che tale richiesta fosse inammissibile, stante la sua proposizione oltre il termine di legge. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che dall'informativa della Questura di Brescia del 31 marzo 2025 emergeva che il Kapaj era venuto a conoscenza della sentenza in tale data e che la richiesta di rescissione risultava proposta il 30 settembre 2025, dunque tardivamente rispetto al termine di giorni trenta dalla conoscenza della sentenza stabilito dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Le doglianze del ricorrente con le quali si intende far valere delle nullità asseritamente verificatesi nel giudizio di appello sono manifestamente infondate perché non si verte in ipotesi di incidente di esecuzione ma di rescissione del giudicato (mezzo di impugnazione straordinaria secondo Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990 — 01). Al riguardo deve rammentarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15948 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 — 01, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «[l]e nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse».
Pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto trattarsi di richiesta di rescissione del giudicato e ha dichiarato inammissibile l'istanza perché presentata oltre il termine di legge.
33. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze del ricorrente in ordine alla competenza territoriale sono palesemente erronee in diritto. La richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., deve essere presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento sicché correttamente la richiesta è stata presentata alla Corte di appello di Firenze, trattandosi di sentenza del Tribunale di Firenze confermata dalla predetta Corte.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve ritenersi inammissibile e, conseguentemente, devono ritenersi inammissibili i motivi nuovi. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibi P.Q.M\*, IL CANCELLIERE ESPERTO Doit.s a Elisa Arrabito 4