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Sentenza — n. 15102/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds for review of a home detention order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15102/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Josephine Di Conza inadmissible. The applicant challenged the lower court's refusal to review a home detention order, arguing insufficient evidence of associative participation in drug trafficking and an error in assessing her dangerousness despite prior incarceration. The court rejected these arguments, noting that prior detention does not preclude new coercive measures for specific crimes and that the lower court correctly identified the inadequacy of less restrictive alternatives given the criminal context.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.; Art. 273, 292 c.p.p.; Art. 74 D.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal against a refusal to review a coercive measure is inadmissible if the applicant fails to demonstrate specific grounds for review under the relevant procedural articles, particularly regarding the sufficiency of evidence for associative participation and the necessity of the measure.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal review of coercive measures associative participation in crime home detention order dangerousness assessment drug trafficking offenses lack of review grounds partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Salvatore Rosania,articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 273 c.p.p.
Art. 292 c.p.p.
Si osserva che, perciò, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dellamancanza di autonomia della valutazione ai fini del giudizio di gravità indiziaria,prescritta dall’art. 292, comma 2, lett.
Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
278498 – 01).Va poi evidenziato che il reato per cui è disposta l’applicazione della misuracautelare in atto, quello di cui all’art. 74 d.P.R.
Art. 275, comma 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34182 del 20/10/2025
Sez. 4, n. 28804 del 05/07/2023
Sez. 4, n. 26138 del 17/09/2020
28804 del 05/07/2023, e Sez. 4, n. 26138 del 17/09/2020).
Sez. 1, n. 15189 del 18/03/2009
Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021
Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019
282416 – 01, eSez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep.
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Testo completo

nale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Pietro Molino, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2025, e depositata il 14 novembre2025, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame propostanell’interesse di Josephine Di Conza avverso il provvedimento con il quale il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 2 ottobre 2025 haapplicato alla medesima la misura cautelare degli arresti domiciliari.La misura cautelare è stata disposta nei confronti di Josephine Di Conza sia inordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver svolto le funzionidi spacciatrice al dettaglio della sostanza stupefacente, nonché di custode delladroga e delle somme di denaro provento dell’attività illecita (capo 1), sia in ordinea numerosi reati-fine, relativi alla cessione di sostanze stupefacenti del tipococaina, crack ed hashish (capi 44, 45, 48).2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata inepigrafe Josephine Di Conza, con atto sottoscritto dall’Avv. Salvatore Rosania,articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 273, 292 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avuto riguardo allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con specifico riguardo allacondotta di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico.Si deduce, innanzitutto, che il Tribunale del riesame ha desunto lapartecipazione associativa dell’odierna ricorrente dalla mera consapevolezza delcontesto criminale in cui operava il compagno, nonché dal suo ruolo di “custode”e “spacciatrice al dettaglio”, effettuando una sovrapposizione tra la fattispecie delconcorso di persone nel reato-fine e quella della partecipazione associativa.

Sisegnala la mancata indicazione di elementi idonei a dimostrare la sussistenza diun vincolo stabile e organico tra la ricorrente e il sodalizio criminale, ad esempiorapporti diretti con i promotori dell’organizzazione delinquenziale, tali daconsentire di inferire l’adesione al programma criminoso (si cita, in proposito, Sez.3, n. 34182 del 20/10/2025). Si aggiunge, poi, che il provvedimento impugnatosembrerebbe erroneamente desumere la partecipazione dal solo legamesentimentale con il compagno, in contrasto con l’orientamento giurisprudenzialeper cui i rapporti parentali possono rendere ancor più pericoloso il sodalizio, manon ne costituiscono la prova ex se, essendo necessari ulteriori requisiti (si citano,Sez. 4, n. 28804 del 05/07/2023, e Sez. 4, n. 26138 del 17/09/2020).

Sisottolinea, altresì, che la partecipazione associativa richiede l'elemento soggettivodel dolo diretto, inteso come volontà di contribuire a realizzare gli scopi delsodalizio, non essendo sufficiente il mero dolo eventuale.Si deduce, in secondo luogo, che l’ordinanza impugnata ha omesso di rilevareun vizio genetico inerente alla valutazione effettuata dal Giudice per le indaginipreliminari. Si premette che l’ordinanza cautelare è stata emessa dallo stessogiudice che, in qualità di G.u.p., aveva pronunciato sentenza irrevocabile dicondanna nei confronti della ricorrente per un fatto inerente alla medesimaindagine.

Si osserva che, perciò, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dellamancanza di autonomia della valutazione ai fini del giudizio di gravità indiziaria,prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenutasussistenza e attualità delle esigenze cautelari.Si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, poiché confermativa di unamisura cautelare identica a quella che la ricorrente stava già espiando per altracausa, in forza di condanna definitiva, con conseguente violazione dei principi diconcretezza, attualità e proporzionalità vigenti in materia cautelare.

Si osserva cheil Tribunale del riesame non ha considerato lo stato di detenzione domiciliare incui si trova la ricorrente, il quale priva di qualunque effetto pratico l’applicazionedella misura degli arresti domiciliari ed avrebbe consentito di superare lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia in carcere prevista per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990,omettendo, inoltre, di motivare in ordine allo specifico pericolo che la misura èvolta a neutralizzare. Si aggiunge che, come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, il tempo trascorso e le condizioni dell’indagato costituiscono elementiche devono essere valutati ai fini dell’apprezzamento delle esigenze cautelari (sicita Sez. 6, n. 7013 del 15/02/2024).CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, nella parte incui contestano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto dipartecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo chel’ordinanza impugnata non evidenzia elementi utili a far rilevare la sussistenza diun vincolo stabile tra l’attuale ricorrente ed i componenti del sodalizio, inparticolare non essendo sufficiente il legame sentimentale con il concorrente neireati fine, e che, comunque, difettano dati idonei a dimostrare il dolo richiestodall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.2.1.

L’ordinanza impugnata indica plurimi elementi a fondamento della suadecisione.2.1.1. L’ordinanza premette che la figura dell’indagata Josephine Di Conza,insieme a quella di Daniele Ruggiero, è una delle prime emerse dall’attivitàinvestigativa.Segnala che i primi accertamenti hanno fatto rilevare come Daniele Ruggiero,insieme con Josephine Di Conza, effettuava una serie di spostamenti nel centrocittadino di Eboli, ove i due avevano brevissimi incontri con una pluralità disoggetti. Rappresenta, poi, che la polizia giudiziaria aveva proceduto al controllodi alcuni di tali soggetti subito dopo l’incontro con Ruggiero e Di Conza, e li avevatrovati in possesso di sostanze stupefacenti di tipo crack e cocaina.

Evidenzia, nellaspecie, che uno di questi forniva poi alla polizia giudiziaria operante l’utenzatelefonica di Ruggiero. Osserva, quindi, che, secondo quanto accertato dalla poliziagiudiziaria nel prosieguo delle indagini, Ruggiero e Di Conza avevano ladisponibilità di due piccoli magazzini/scantinati, uno situato in via Rosselli e l’altroin via Imperato di Eboli, in seguito risultati essere utilizzati per lo stoccaggio e ilconfezionamento dello stupefacente da parte degli indagati.2.1.2. Il Tribunale espone, a questo punto, che le attività di intercettazionehanno consentito di collocare Daniele Ruggiero in un contesto criminale più ampio,di natura associativa, facente capo a Mario Ruggiero, suo nipote, all’epoca dei fattidetenuto, ma attivo dal carcere mediante l’utilizzo di dispositivi cellulari, e aGiovanni Barra, e composto da numerose persone, analiticamente indicate e concompiti differenziati, tra le quali Luigi Ruggiero, padre di Mario e fratello di Daniele,e Anna Iorio, ex-moglie di Daniele Ruggiero.

Precisa, segnatamente, che DanieleRuggiero, pur spacciando droga autonomamente, era legato al sodalizio criminaleguidato dal nipote, in quanto obbligato a rifornirsi in via continuativa di sostanzestupefacenti da tale consorteria.In particolare, il Tribunale, a riprova di quanto assunto, richiama innanzituttola conversazione del 24 febbraio 2023 tra Daniele Ruggiero e Josephine Di Conza,avvenuta all’interno dell’Alfa Romeo Giulietta nel corso della quale l’uomo riferivaalla donna di aver avuto un battibecco con il nipote Ruggiero Mario, capo delsodalizio, e gestore dei contatti diretti con i fornitori di sostanza stupefacente, ilquale gli aveva intimato di saldare l’acquisto di una partita di droga (circa mezzochilo di cocaina) in anticipo rispetto alla tempistica pattuita.

Secondo quantoriportato dall’ordinanza, nella precisata conversazione tra Daniele Ruggiero eJosephine Di Conza, il primo diceva che:

a) Mario Ruggiero, nel formulare le suerichieste, aveva fatto riferimento ad un debito verso una pluralità di soggetti; b)egli, partecipando alla preliminare fase decisionale di tale operazione, si eradapprima opposto all’acquisto a credito della sostanza stupefacente e, poi, in unsecondo momento, aveva acconsentito al finanziamento, accollandosi anchel’impegno di prendere per sé mezzo chilo di sostanza, con l’obbligo di versare incorrispettivo a Mario Ruggiero la somma di 17.000,00 euro;

c) il denaro da luigestito era, in parte, custodito dalla sua ex-moglie, Iorio Anna, e, in altra parte,occultato all’interno del magazzino di via Imperato;

d) il nipote Mario Ruggiero gliaveva chiesto di eseguire subito il pagamento, rappresentandogli che, in casocontrario, sarebbero stati costretti ad acquistare ulteriore sostanza per saldare ildebito;

c) il prezzo al quale egli aveva stato acquistato lo stupefacente era pari a40 euro al grammo.Il Tribunale, inoltre, a conferma del significato attribuito a tale conversazione,segnala che:

a) il 25 febbraio 2023 alle ore 12,28 circa, attraverso le videoripreseeffettuate in via Imperato, è stato notato Daniele Ruggiero entrare nel civico n. 10della suddetta via e, poco dopo, entrare in uno scantinato dell’edificio oveprelevava, da una cassaforte aperta, una notevole quantità di denaro contante; b)subito dopo, tramite pedinamenti, la polizia giudiziaria ha visto dapprima DanieleRuggiero recarsi in un bar dove si è incontrato con Giovanni Barra, e poiquest’ultimo recarsi nell’abitazione di residenza di Mario Ruggiero e Luigi Ruggiero;c) lo stesso giorno, all’interno dell’Alfa Romeo Giulietta, è stata captata un’ulterioreconversazione tra Daniele Ruggiero e Josephine Di Conza, nel corso della qualel’uomo, anche rispondendo a specifiche domande della compagna, riferiva di averprelevato solo i soldi che aveva giù nello scantinato, senza prendere quelli cheinvece custodiva a casa della sua ex-moglie;

d) il 27 febbraio 2023, DanieleRuggiero riferiva ad un cliente che il giorno dopo aveva una scadenza da onorare;e) la sera del medesimo 27 febbraio 2023, Daniele Ruggiero diceva a Josephine DiConza di aver consegnato al nipote 4.700,00 euro e si lamentava di essere inaffari con lo stesso, perché vendeva stupefacente di scarsa qualità e ad un prezzoelevato, pari a 50,00 euro al grammo;

f) la mattina del 28 febbraio 2023, AnnaIoro, ex-moglie di Daniele Ruggiero, era vista entrare nello scantinato di viaImperato 10, di pertinenza della casa materna, e depositare una busta contenentedenaro, nella stessa cassaforte dalla quale il 25 febbraio Daniele Ruggiero avevaprelevato il contante prima di incontrare Giovanni Barra;

g) il medesimo 28febbraio 2023, Daniele Ruggiero entrava nel precisato scantinato e prendeva labusta prima depositata da Anna Iorio, per poi incontrarsi con Giovanni Barra, ilquale, a sua volta, subito dopo, raggiungeva l’abitazione di residenza di MarioRuggiero e Luigi Ruggiero.L’ordinanza impugnata, poi, a riprova della partecipazione del ricorrenteall’associazione, richiama anche successive conversazioni intercettate nell’ottobre2023, intercorse in particolare tra Daniele Ruggiero e il fratello Luigi, figlio di Mario.Espone che:

a) in data 11 ottobre 2023, Luigi Ruggiero contestava al fratelloDaniele di rifornirsi presso altri rivenditori «Torresi», ma questi non solo negavadecisamente, ma chiamava anche per telefono Josephine Di Conza per farconfermare come la droga spacciata fosse quella del gruppo di Luigi;

b) il 13ottobre 2023, Daniele Ruggiero riceveva un messaggio minatorio tramite«Torresi», e, immediatamente, dopo meno di 15 minuti, contattava il fratello Luigiper ricevere spiegazioni, ma questi lo tranquillizzava, facendo riferimento aldialogo di due giorni prima;

c) la sera del medesimo 13 ottobre 2023, Luigi eDaniele Ruggiero si incontravano e il secondo riferiva di aver ricevuto dal nipoteMario la richiesta di versare 300,00 euro a settimana, ma di aver rifiutato perchénon gestiva una base di spaccio.2.1.3. Il Tribunale, sulla base di questi elementi, conclude che Josephine DiConza aveva piena consapevolezza in ordine alla provenienza dal gruppocapeggiato da Mario Ruggiero della sostanza stupefacente da lei co-detenuta neldeposito di via Imperato, e poi ceduta in concorso con il compagno DanieleRuggiero al dettaglio.Aggiunge che le conversazioni consentono di rilevare come la donna abbiapiena contezza della pluralità di persone coinvolte, perché nelle conversazioni tralei ed il compagno Daniele si fa espresso riferimento anche a Luigi Ruggiero, aGiovanni Barra e a Anna Iorio.2.1.4.

L’ordinanza impugnata, a questo punto, dà conto delle basi logistichee delle attività “operative” svolte da Daniele Ruggiero e da Josephine Di Conza.Premette che, inizialmente, la base logistica della coppia era costituita da unacantina ubicata in via Carlo Rosselli di Eboli, e che, dopo un tentativo di furto, lastessa era stata spostata in una cantina di via Imperato, sempre in Eboli, in data12 gennaio 2023.Rappresenta, poi, che:

a) in data 16 novembre 2022, l’auto con a bordoDaniele Ruggiero e Josephine Di Conza raggiungeva via Imperato, i duescendevano dal veicolo ed entravano nell’immobile dove era la cantina, quindiuscivano e, sempre a bordo dell’auto, si allontanavano per poi incontrare taleNicola Simonetti, il quale, subito dopo, era fermato dai Carabinieri, e consegnavaagli stessi un involucro di cellophane termosaldato contenente 0,50 grammi dicocaina;

b) in data 29 dicembre 2022, tale Giovanni Simeoli effettuava tre tentatividi chiamata senza risposta a Daniele Ruggiero, poi questi, a bordo della sua auto,insieme a Josephine Di Conza, raggiungeva l’edificio ove era il deposito in viaRosselli, quindi i due entravano nello stabile, e infine ne usciva Ruggiero il qualesaliva per pochissimo tempo a bordo dell’auto di Simeoli, il quale, subito dopo, erafermato dai Carabinieri, e consegnava agli stessi un involucro di cellophanetermosaldato contenente 0,30 grammi di cocaina;

c) altri analoghi movimenti,aventi come punto di riferimento l’edificio dove si trovava lo scantinato di viaImperato, erano oggetto di videoriprese da parte dei Carabinieri.Espone, quindi, in dettaglio, l’episodio del 23 ottobre 2023, culminato conl’arresto in flagranza di Josephine Di Conza, e per il quale questa e Anna Iorio sonostate condannate con sentenza irrevocabile. Rileva che:

a) la sera del 23 ottobre2023, Josephine Di Conza e Daniele Ruggiero arrivavano nei pressi dell’edificio divia Imperato, e quest’ultimo entrava nell’immobile per recarsi nell’appartamentoin cui abitavano la ex-moglie Anna Iorio e i due figli, mentre Josephine Di Conzarestava all’esterno;

b) durante il tempo in cui era a casa della ex-moglie, DanieleRuggiero riceveva messaggi da tale Roberto Forlano, il quale chiedeva droga daricevere a casa, e perciò contattava Josephine Di Conza per provvedere a talerichiesta;

c) Josephine Di Conza entrava nello scantinato ed era ripresa mentreprelevava da una busta di carta poggiata su dei bidoni un pacchetto di sigarette,lo occultava sulla sua persona, usciva dall’immobile, si allontanava a bordo dellapropria auto e quindi faceva ritorno sul posto;

d) al ritorno, Josephine Di Conzadimenticava il portone aperto, sicché i Carabinieri entravano nello scantinato e vitrovavano la stessa, nonché 99,00 grammi di cocaina, 14,40 grammi di crack,1,90 grammi di hashish, e strumenti da taglio e confezionamento, essendo tral’altro parte della droga suddivisa in 44 involucri termosaldati del peso medio di0,30 grammi ciascuno;

e) pochi minuti dopo, era effettuata perquisizione nellacasa di Anna Iorio di via Imperato e vi trovava quest’ultima e Daniele Ruggiero, ilquale, ignaro dell’arresto della compagna, le invia un messaggio per invitarla atogliere lo stupefacente dallo scantinato;

f) all’esito della perquisizione a casa diAnna Iorio, venivano rinvenuti 72.140,00 euro in contanti, suddivisi in sette bustesottovuoto;

g) contestualmente, altri militari procedeva a perquisizione della casadi Josephine Di Conza a Lioni e trovavano nella camera da letto della donna31.160,00 in contanti.2.1.5. Il Tribunale fornisce ulteriori indicazioni in ordine alle attività illeciteaddebitabili ad Anna Iorio, ex-moglie di Daniele Ruggiero.Segnala, in particolare, che Anna Iorio ha partecipato al trasferimento delladroga dal locale di via Rosselli, precedentemente utilizzato da Daniele Ruggiero, aquello di via Imperato, dopo il tentativo di furto avvenuto il 12 gennaio 2023, eche lo scantinato di via Imperato è di proprietà della madre di Anna Iorio nonchénella sua esclusiva disponibilità.

Osserva, poi, che Anna Iorio ha svolto il ruolo dicassiera, ma anche di spacciatrice, come risulta in particolare da messaggiscambiati il 13 agosto 2023 dalla donna con Daniele Ruggiero, mentre questi erain Sicilia con la compagna Josephine Di Conza.2.2. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono immuni da vizi laddoveritengono che Josephine Di Conza sia gravemente indiziata di appartenere adun’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.L’ordinanza evidenzia infatti precisi elementi per affermare, in termini digravità indiziaria, la sussistenza di un’associazione per delinquere facente capo aMario Ruggiero e a Giovanni Barra, nonché la partecipazione alla stessa di DanieleRuggiero e di Josephine Di Conza.In particolare, posta l’assenza di specifiche censure sull’esistenzadell’associazione criminale, va rilevato, quanto alla partecipazione di DanieleRuggiero, che, secondo quanto esposto nell’ordinanza, e non puntualmentecriticato nel ricorso, lo stesso risulta essersi rifornito stabilmente, e per importisignificativi, presso il sodalizio delinquenziale, tra l’altro essendo collegato ancheda stretti rapporti di parentela con il capo dell’organizzazione, Mario Ruggiero,siccome figlio di suo fratello Luigi, anche “garantendo” di approvvigionarsi dallaconsorteria in via esclusiva.

Estremamente indicativi sono sia l’episodio dellafornitura del febbraio 2023, per un importo di 17.000,00 euro, sia le conversazionie i messaggi dell’ottobre 2023, le quali evidenziano la persistenza di uno stabilerapporto di fornitura in via esclusiva tra la consorteria e Daniele Ruggiero.Va poi evidenziato, per quanto concerne la posizione di Josephine Di Conza,che l’ordinanza indica con chiarezza, sia con riguardo alla fornitura del febbraio2023, sia con riguardo ai rapporti dell’ottobre 2023, come ella fosse precisamentea conoscenza di quale fosse la provenienza della droga che ella, unitamente alcompagno e procacciatore Daniele Ruggiero, spacciava ai numerosi clienti, e didiversi componenti del gruppo.Sembra utile aggiungere che, anche per quanto concerne le operazionirelative alla fase esecutiva, l’ordinanza descrive l’azione di un sotto-gruppoorganizzato formato da tre persone.

Invero, l’ordinanza impugnata rappresentache Daniele Ruggiero e Josephine Di Conza hanno operato in modo stabileunitamente ad Anna Iorio, poiché quest’ultima:

a) ha partecipato al trasferimentodella droga gestita da Daniele Ruggiero dal locale di via Rosselli al locale di viaImperato;

b) ha messo a disposizione una base operativa utilizzata dagli altri dueper circa dieci mesi dal 12 gennaio 2023 al 23 ottobre 2023, lo scantinato di viaImperato dove era custodita la droga, nonché somme di denaro;

b) ha custoditocospicue somme di denaro provento dell’attività illecita, in particolare 72.140,00euro in contanti ritrovati a casa sua il 23 ottobre 2023, ma anche le somme da leiriposte nello scantinato in data 28 febbraio 2023;

c) sia pure occasionalmente, haspacciato stupefacenti su richiesta di Daniele Ruggiero, quando questi e JosephineDi Conza erano fuori sede.Ciò posto, le censure formulate nel ricorso non si confrontano compiutamentecon gli elementi indicati nell’ordinanza impugnata, ma si soffermano solo su alcunidi essi, e, lungi dall’evidenziare vizi logici o giuridici della decisione, si limitano aproporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.3. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, nellaparte in cui contestano la legittimità dell’ordinanza impugnata, deducendo chel’ordinanza impugnata avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità dell’ordinanzagenetica, perché emessa da un Giudice il quale aveva già dichiarato la penaleresponsabilità di Josephine di Conza per la detenzione della droga rinvenuta nelloscantinato di via Imperato.Sono sufficienti, in proposito, due autonomi ordini di considerazioni.In primo luogo, il fatto per il quale è stata pronunciata condanna èsemplicemente un episodio che si inserisce nell’attività dell’associazione, maquesta, così come la condotta partecipativa di Josephine Di Conza, hanno unadimensione ed una forma di manifestazione molto più articolate.In secondo luogo, poi, la legge non prevede alcuna incompatibilità neiconfronti di un Giudice chiamato ad emettere un provvedimento cautelarepersonale, quando lo stesso abbia già pronunciato condanna.

Invero, la disciplinadell’incompatibilità è diretta a tutelare la decisione sul merito dell’imputazione, manon anche quella sull’applicazione di una misura cautelare (cfr.,esemplificativamente, Sez. 5, n. 7360 del 10/02/2026, Carapezza, in corso dimassimazione), e ciò a maggior ragione quando la decisione asseritamentepregiudicante attenga a particolari aspetti della fattispecie (vds., tra le altre, Sez.5, n. 3033 del 20/11/2017, dep. 2018, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 272274 – 01).4. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo,le quali contestano la ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari e allaillegittima duplicazione della misura cautelare applicata, deducendo che ilTribunale non ha considerato lo stato di detenzione domiciliare in cui si trova laricorrente, né il tempo trascorso e le condizioni personali dell’indagata.Va innanzitutto rilevato che, come già affermato in giurisprudenza, lo stato didetenzione per espiazione di pena non vale, di per sé, ad escludere la sussistenzadi qualsiasi esigenza cautelare per fatto diverso e a vincere, conseguentemente,la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere,allorché si tratti di imputato nei cui confronti si procede per taluno dei delittiindicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (così Sez. 1, n. 15189 del18/03/2009, Carobene, Rv. 243564 – 01).

Invero, diverse decisioni hannoevidenziato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di unamisura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità diesigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo direiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamentopenitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi allapossibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (cfr. Sez.4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud Karem, Rv. 282416 – 01, eSez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498 – 01).Va poi evidenziato che il reato per cui è disposta l’applicazione della misuracautelare in atto, quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, è incluso nelcatalogo dei delitti che fondano la presunzione relativa di attualità dellapericolosità, e che, come osservato nell’ordinanza, il tempo trascorso, pari a circadue anni (la data di emissione dell’ordinanza coercitiva è il 2 ottobre 2023; l’ultimoepisodio specifico riferibile all’attuale ricorrente è stato commesso il 23 ottobre2023), non è particolarmente significativo in senso contrario, anche inconsiderazione delle modalità professionali dei fatti, della loro frequenza e dellafitta rete di relazioni della ricorrente con acquirenti e fornitori.Va infine segnalato che correttamente il Tribunale ha ritenuto inadeguata unamisura meno afflittiva di quella in atto, costituita dagli arresti domiciliari.L’ordinanza infatti osserva che, per il contesto criminoso in cui l’attuale ricorrenteè inserita, contesto di assoluto allarme sia per la operatività capillare nel territoriodi riferimento - proseguita nonostante l’applicazione della misura della detenzionein carcere nei confronti del capo del sodalizio illecito Mario Ruggiero -, nonché peri numerosissimi acquirenti anche di cd.

“secondo livello”, qualsiasi misura che nonimpedisca alla stessa di avere contatti con terzi appare inidonea a fronteggiare ilrischio di condotte recidivanti.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favoredella cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Roma, 17/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio Corbo Aldo Aceto