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Sentenza — n. 15082/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for failure to conduct defense interrogation before prosecution initiation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15082/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the conviction and lower court sentences regarding a defendant accused of managing a castle complex. The defense argued that the prosecutor's refusal to conduct a requested interrogation before initiating criminal proceedings violated the defendant's rights, as the deadline was merely administrative rather than peremptory. The court agreed, ruling that the failure to perform the interrogation prior to prosecution rendered the subsequent indictment null and void, necessitating the annulment of all related proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 185, cod. proc. pen.: The deadline for requesting an interrogation under Art. 415-bis is administrative in nature, allowing defense rights to be exercised until the prosecutor requests trial; failure to conduct such an interrogation before initiating prosecution renders the indictment null, requiring the annulment of all subsequent acts.

Parole chiave

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administrative deadline defense interrogation nullity of indictment prosecution initiation right to defense regression of proceedings Cassation annulment spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.
pen.In sintesi, la difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione per omessointerrogatorio ex art. 415-bis cod.
Art. 185, cod. proc. pen.
La nullità in esame, in quanto attiene alla richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 185cod.
Art. 181, comma 2, cod. proc. pen.
In base al dispostodell’art. 181, comma 2, cod.
Art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essereeccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1”), la nullità avrebbe dovutoessere eccepita entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.3.2.
Art. 185, comma 3, cod. proc. pen.
La nullità in esame, in quanto attiene alla richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 185cod.
artt. 415bis cod. proc. pen
Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 415bis cod. proc. pen., 416, comma 1, e 552, comma 2, cod.
articolo 415 - bis cod. proc. pen
b) della Convenzione europea dei dirittidell'uomo oltre che dell'articolo 415 - bis cod. proc. pen.In sintesi, la difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione per omessointerrogatorio ex art.
art. 415-bis cod. proc. pen
pen.In sintesi, la difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione per omessointerrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen..
art. 71 cod. proc. pen
c.) in relazione all'art. 71 cod.
art. 111 Cost
pen.(per omessa revoca dell'ordinanza di sospensione), nonché in relazione all'art. 111 Cost.(per violazione del contraddittorio) e agli artt.

Giurisprudenza citata

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9174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238 – 01
19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238 – 01; Sez.
Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 – 01
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Testo completo

ubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AntonioCostantini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito, per il ricorrente, l'Avv. Carlo Arnulfo, che si è riportato al ricorso, chiedendonel'accoglimento.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza della Corte d’appello di Roma del 4 giugno 2025, è stata confermata lacondanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 3 luglio2 0 1 9 , n e i c o n f r o n t i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati dicui agli artt. 5 e 4 d.lgs. 74 del 2000, connessi alla gestione del complesso diXXXXXXXXXXXXX (locazioni pluriennali di cinque ville interne al comprensorio eorganizzazione di eventi nel castello) ritenuta riconducibile all’imputato mediante una retesocietaria a lui riferibile.

La Corte ha richiamato e fatto proprie le ricostruzioni fattuali e levalutazioni probatorie del primo giudice (contratti rinvenuti, vademecum 2012 sequestratonell’appartamento, analisi dei conti correnti personali e societari, dichiarazioni testimoniali),ribadendo: (i) la riconducibilità delle attività reddituali all’imputato; (ii) la naturaimprenditoriale e “mista” dei contratti relativi al castello (prestazioni complesse oltre la meralocazione delle mura, con conseguente assoggettamento a IVA); (iii) l’esclusione dell’IVA perle locazioni delle ville (uso abitativo); (iv) la correttezza del metodo di ricostruzione dellaGuardia di finanza che ha incrociato contratti e movimentazioni bancarie, tenendo contodegli storni per giroconti e del contraddittorio con la difesa.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendocinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 415bis cod. proc. pen., 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., anche in riferimentoagli artt. 111, comma 3, Cost. e 6, comma 2, lett.

b) della Convenzione europea dei dirittidell'uomo oltre che dell'articolo 415 - bis cod. proc. pen.In sintesi, la difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione per omessointerrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen.. Si sostiene che il P.M. avrebbe illegittimamentenegato l’interrogatorio richiesto prima dell’esercizio dell’azione penale, reputando“perentorio” il termine di 20 giorni decorrente dalla notifica dell’avviso; al contrario, queltermine avrebbe natura ordinatoria e il dies a quo, in ottica costituzionalmente orientata (artt.24, 111 Cost.; art. 6 § 3, lett. b, CEDU), andrebbe ancorato al rilascio delle copie degli atti,necessario per un contraddittorio effettivo.

In subordine, quand’anche si ritenesse il dies aquo coincidente con la notifica, essendo l’istanza proposta prima del decreto di citazione, ilP.M. avrebbe comunque dovuto procedere. La mancata effettuazione dell’interrogatoriointegra nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, segnatamente conriferimento all’art. 178, comma 3, lett. c.) in relazione all'art. 71 cod. proc. pen., attesa lanullità dell’ordinanza della Corte d'appello 9 febbraio 2022 là dove ha omesso di nominareun curatore speciale alla luce delle conclusioni della perizia d'ufficio, inequivochenell'affermare l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, conconseguente nullità delle ordinanze successive della Corte di appello, segnatamente, i )l'ordinanza del 26.10.2022, nella quale il collegio, su richiesta del PG, ha disposto laconvocazione dei periti nominati a suo tempo; ii) l'ordinanza del 4.4. 2023, con la quale èstata acquisita altra perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato, disposta in un diversogiudizio pendente avanti ad altra sezione della Corte capitolina; ii) ordinanza del 18.12.2023,nella quale la Corte, preso atto della difformità di valutazioni emerse in punto di capacitàprocessuale dell'imputato, ha disposto procedersi a nuova perizia su tale aspetto,riservandosi di individuare e di nominare il perito; iv) ordinanza del 21.5.2024, con la quale ilcollegio ha conferito al prof Dell'Osso, Medico-Chirurgo, Specialista in Psichiatria,Professore Ordinario di Psichiatria, Dip.to di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degliStudi di Milano, Direttore del Dip.to di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano, l'incarico di riferire in merito alla capacità processuale dell'imputato, conparticolare riferimento alla capacità di utilmente avere cognizione delle vicende processuali edi interloquire con i soggetti processuali, assumendo consapevolmente le determinazioninecessarie.In sintesi, si sostiene che, disposta la sospensione ex art. 71 cod. proc. pen., il 9febbraio 2022 sulla base della perizia Vetrugno–Quaranta, la Corte avrebbe dovutonominare un curatore speciale.

L’omissione avrebbe determinato una nullità di ordinegenerale con invalidità degli atti successivi (compresi quelli peritali e i provvedimenti che lihanno disposti).2.3. Deduce, con il terzo motivo,il vizio di violazione di legge, segnatamente conriferimento all’art. 178, comma 3, lett.

c) in relazione agli artt. 72, comma 2, cod. proc. pen.(per omessa revoca dell'ordinanza di sospensione), nonché in relazione all'art. 111 Cost.(per violazione del contraddittorio) e agli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., lett. c), e art. 24Cost. (per violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato nelprocesso).In sintesi, secondo la difesa, la Corte d’appello non avrebbe mai revocatoespressamente l’ordinanza di sospensione, pur computando la prescrizione come se larevoca fosse intervenuta all’udienza 18 settembre 2024.

Difetterebbe un provvedimentoespresso incidente sullo status processuale dell’imputato.2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio dimotivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, nonché dalle relazionipsichiatriche del prof. Giuseppe VETRUGNO e del dott. Davide QUARANTA (relazionedepositata il 9 febbraio 2022), dalla relazione psichiatrica del prof. Stefano FERRACUTI(escusso all'udienza del 28 giugno 2023), dalla relazione di perizia psichiatrica del dott.Gabriele BRACCINI (acquista all'udienza del 4 giugno 2025), dalla relazione di periziapsichiatrica del dott.

Alberto D'ARGENIO (depositata dalla difesa all'udienza del 3 novembre2021), attesa la ritenuta prevalenza della relazione di perizia psichiatrica del prof. BernardoMaria DELL'OSSO e conseguente erroneità della ordinanza della Corte d'appello del 4giugno 2025, là dove ha revocato l'ordinanza di sospensione del procedimento.In sintesi, si duole la difesa per aver la Corte preferito la perizia Dell’Osso senza uneffettivo confronto critico con le perizie Vetrugno–Quaranta, De Filippis e Braccini e con lastessa impostazione Ferracuti, che aveva riconosciuto la capacità soltanto in relazione aimputazioni meno complesse (maltrattamenti), mentre qui si tratterebbe di reati tributari conelevato coefficiente tecnico.2.5.

Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di mancata assunzione di una provadecisiva ex art. 495, cod. proc. pen. in relazione alla omessa decisione in ordine alle istanzeistruttorie della difesa.In sintesi, si duole la difesa per non aver la Corte sciolto la riserva sull’istanza difensiva(ud. 18 settembre 2024) di esaminare in contraddittorio i periti d’ufficio autori delle dueperizie di segno opposto, prova ritenuta decisiva ai fini dell’accertamento della capacitàprocessuale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussioneorale, è fondato.2.

Il primo motivo, assorbente, è fondato.2.1. La difesa ha dedotto la violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. , prospettando laquestione giuridica relativa alla natura del termine e del conseguente diritto all’interrogatorio.Due i sottoprofili emergenti dalla questione dedotta:

a) dies a quo del termine di 20 giorni(ossia se decorrente dalla notifica o dal momento del rilascio delle copie);

b) naturaordinatoria del termine e obbligo del P.M. di effettuare l’interrogatorio chiesto primadell’esercizio dell’azione penale, anche se oltre i 20 giorni.2.2. Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso attesa lanatura processuale dell’eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv.220092 – 01), risulta la seguente sequenza processuale:

a) avviso ex art. 415-bis cod. proc.pen. notificato il 21 febbraio 2017;

b) richiesta copie 28 febbraio 2017;

c) rilascio copie 7marzo 2017;

d) richiesta di interrogatorio 22 marzo 2017;

e) rigetto del P.M. perché tardivarispetto alla notifica.2.3. La Corte d’appello ha reputato corretta la decorrenza dalla notifica e ha qualificatocome mera irregolarità il ritardo nel rilascio delle copie, precisando che, comunque, al 7–13marzo 2017 il termine non era ancora spirato.2.4. Nella specie, trovano applicazione la disposizione dell’art. 415-bis cod. proc. pen.(norma che disciplina l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari,garantendo il diritto di difesa e la possibilità di esercitare specifiche facoltà primadell’eventuale esercizio dell’azione penale; nella specie, stabilisce al comma 3 che “L'avvisocontiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, dipresentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa adinvestigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine,nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto adinterrogatorio.

Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblicoministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso ènotificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustiziariparativa”), in combinato disposto con l’art. 552, comma 2, c.p.p. (il quale stabilisce che“(omissis). Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375,comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cuial comma 3 del medesimo articolo 415 bis”), e con inevitabili riflessi sull’esercizio del dirittodi difesa ex artt. 24 e 111 Cost. e, convenzionalmente, con l’art. 6 § 3, lett. b), CEDU (chepreparare la difesa).2.5.

In giurisprudenza, la tesi seguita dal giudice di merito nella vicenda processualequi esaminata (ossia che il termine decorrerebbe dalla notifica o dal deposito atti, sesuccessivo, ritenendo che il ritardo nel rilascio delle copie equivalga ad irregolarità, nonproduttiva di nullità), non trova sostegno, essendo smentita da un consolidato indirizzo,sostenuto dalla difesa del ricorrente, secondo cui la natura ordinatoria del termine consentel’esercizio delle facoltà fino alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo tale indirizzo, lamancata effettuazione dell’interrogatorio chiesto oltre i 20 giorni ma prima dell’atto ex artt.416 o 552 cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio per lesione del diritto didifesa (Sez. 2, n. 22364 del 24/03/2023, Nikolic, Rv. 284719 – 01; in precedenza, si veda,sulla natura ordinatoria del termine, Sez. 3, n. 40622 del 24/09/2004, Forte, Rv. 230331 –01;

Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238 – 01; Sez. 6, n. 50087 del18/09/2018, D., Rv. 274506 – 01, quest’ultima avendo altresì precisato che, proprio inragione della natura ordinatoria, i diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando ilpubblico ministero non chiede il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen.).2.6. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la Corte territoriale ha sì ricostruito ladecorrenza dalla notifica e la natura non invalidante del ritardato rilascio di copie, tuttavianon confrontandosi espressamente con il distinto (e decisivo) profilo della natura ordinatoriadel termine e con la conseguente doverosità dell’interrogatorio chiesto prima dell’eserciziodell’azione penale.3.

In tale contesto fattuale, il motivo è fondato essendo stata, peraltro, la nullità dedotta,tempestivamente eccepita.3.1. Ed invero, come anticipato, la nullità prospettata è a regime intermedio (per lesionedel diritto di difesa) e, dunque, andava eccepita tempestivamente. In base al dispostodell’art. 181, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui “Le nullità concernenti gli atti delleindagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli attidell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimentoprevisto dall'articolo 424.

Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essereeccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1”), la nullità avrebbe dovutoessere eccepita entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.3.2. Nel caso in esame risulta che l’imputato ebbe ad eccepire la nullità del decreto dicitazione alla prima udienza del 6 novembre 2017, eccezione decisa con ordinanza del 5febbraio 2018: la deduzione risulta pertanto tempestiva e non colpita da decadenza.4. La nullità in esame, in quanto attiene alla richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 185cod. proc. pen.

“rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo”,con conseguente obbligo per questa Corte di disporre l’annullamento della sentenzaimpugnata, di quella di primo grado e del decreto di citazione a giudizio. Tale regressione èdoverosamente disposta a norma del comma 3, dell’art. 185, cod. proc. pen., norma cheprevede la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'attonullo, nella specie verificatasi al momento del decreto di citazione a giudizio, nullo in quantonon preceduto dall'invito del PM, all’allora indagato, a presentarsi per rendere l'interrogatorioai sensi dell'articolo 375, comma 3, cod. proc. pen., avendo la persona sottoposta alleindagini chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine (come visto,ordinatorio) di cui all'articolo 415 bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè la sentenza del Tribunale di Romadel 03/07/2019 e il decreto di citazione a giudizio con trasmissione degli atti al PubblicoMinistero presso il Tribunale di Roma.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO SCARCELLA GASTONE ANDREAZZAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.