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Sentenza — n. 15009/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15009/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15009/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Va preliminarmente considerato che il ricorrente ha affidato il proprio ricorso esclusivamente a censure relative al periculum, sia sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale ex art. 275 cod. proc. pen., che con riferimento alla ritenuta inadeguatezza della misura gradata degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.

Regesto Legislator

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art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15009/2026 — snpen · Corte di Cassazione: c) e c -bis) in relazione agli artt. 274 e 275 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti precedenti penali rilevanti carcerazione preventiva eccessiva aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod. proc. pen
Va preliminarmente considerato che il ricorrente ha affidato il proprio ricorso esclusivamente a censure relative al periculum, sia sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale ex art. 275 cod.
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Testo completo

osto da: Lo Nardo Emanuele nato a PALERMO il 06/01/1993 avverso l'ordinanza del 06/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Palermo sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO COSTANTINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente nessuno è comparso. Si dà atto che l'Avv. Giacomo Frazzita ha chiesto la trattazione orale del ricorso e che in data 25 febbraio il difensore ha depositato, a mezzo pec, rinuncia al ricorso.RITENUTO IN FATTO L'indagato LO NARDO EMANUELE propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, emessa in data 6 ottobre 2025, di conferma della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del predetto per il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 3 e 80, comma 1 lett.

e) DPR 309/1990 e per plurime violazioni di cui all'art. 73 DPR citato. Il ricorso articola due motivi. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al pericolo di reiterazione del reato, motivato dal Tribunale esclusivamente in ragione della gravità del reato provvisoriamente contestato, senza adeguata considerazione del tempo silente, valutando la sussistenza della doppia presunzione di adeguatezza nei confronti del solo ricorrente, pur avendo ritenuto che il vincolo associativo fosse da considerarsi cessato, e senza adeguata valutazione della circostanza che il LO NARDO fosse stato sottoposto ad altra misura a far data dal 14.02.2023. Il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 292-bis lett.

c) e c -bis) in relazione agli artt. 274 e 275 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale ha affermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare la possibilità di ricorrere alla misura gradata degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. La Procura Generale, con nota scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Nelle more della celebrazione dell'udienza, il difensore ha trasmesso dichiarazione di rinuncia al ricorso in quanto il ricorrente ha ottenuto la sostituzione della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente considerato che il ricorrente ha affidato il proprio ricorso esclusivamente a censure relative al periculum, sia sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale ex art. 275 cod. proc. pen., che con riferimento alla ritenuta inadeguatezza della misura gradata degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.

2. Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che otteneva acquisire coltivando il ricorso, come comunicato dal difensore, è venuto meno l'interesse all'impugnazione. Conseguentemente, l'intervenuta rinuncia, dovuta ad una carenza dì interesse legata a fatti sopravvenuti, da un lato, determina l'inammissibilità del ricorso, dall'altro lato, non impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria 2favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01).

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.MIL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabet rriebito 3