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Sentenza — n. 15004/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive review of sentencing grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15004/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prosecutor's arguments failed to substantively challenge the lower court's reasoning. The defendant argued for non-prosecution based on the minor nature of the illegal wall and his lack of criminal history, while the prosecutor claimed the decision lacked logical motivation. The court ruled that the lower judge properly evaluated the specific circumstances, including the post-crime demolition, and thus the appeal did not meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the prosecutor's complaint does not substantively confront the specific factual and legal reasoning provided by the trial judge regarding the grounds for non-prosecution.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution grounds substantive review minor offense criminal history prosecutor's complaint lower court reasoning muro di sostegno

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso censura l'impugnata sentenza per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
con riferimento all'art. 131-bis, nonché per motivazione apparente, contraddittoria e illogica.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
art. 131-bis cod. pen
con riferimento all'art. 131-bis, nonché per motivazione apparente, contraddittoria e illogica.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01
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Testo completo

l 24/10/2025 del TRIBUNALE di VASTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato.RITENUTO IN FATTO Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratico con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di SPAGNOLI GIUSEPPE per i reati di cui all'art. 44 lett.

c) e 71 Dpr 380/2001 per aver realizzato in area sottoposto a vincolo paesaggistico un muretto di recinzione in conglomerato cementizio con sovrastante rete metallica. Il ricorso censura l'impugnata sentenza per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 131-bis, nonché per motivazione apparente, contraddittoria e illogica. Si deduce che nel caso di specie il giudice abbia da un lato valorizzato gli indici di gravità oggettiva del reato ed il grado di colpevolezza dell'imputato, tuttavia applicando la causa di non punibilità con motivazione meramente apparente. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso, il difensore di SPAGNOLI GIUSEPPE ha trasmesso memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché la censura non si confronta con la motivazione svolta dal giudice che, in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato: - la tipologia delle opere realizzate (consistenti in un muretto di recinzione in conglomerato cementizio, con sovrastante rete metallica valorizza; - l'avvenuto ripristino dello status quo ante, senza alcun onere a carico dell'amministrazione comunale; - unitaria e circoscritta deliberazione criminosa (pur a fronte di plurime violazioni, corrispondenti all'unico fatto materiale, sussumibile in più fattispecie incriminatrici); - l'incensuratezza dell'imputato, espressamente considerato soggetto sicuramente on abitualmente dedito a condotte criminose analoghe a quella per cui si procede.

Si tratta, quindi, di una motivazione contenente riferimenti al caso concreto, argomentata sia in relazione alla tenuità dell'offesa, correlata alla tipologia di opere abusivamente-eseguite ed alla unicità della condotta materiale, che al profilo soggettivo dello SPAGNOLI, che, infine, alla condotta post factum, con riferimento alla demolizione del muretto. 2Il giudice, pertanto, ha fatto buon governo dei principi individuati dalla Corte nella sua massima composizione, per la quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01), ulteriormente valorizzando l'ulteriore parametro della condotta susseguente al reato.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M