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Sentenza — n. 14873/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14873/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14873/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 11/09/2025, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, adito con incidente di esecuzione da ESPOSITO Ciro, terzo interessato in quanto divenuto proprietario nel 2021, ha revocato l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo realizzato da DE LUCIA Marianna nel comune di S. Felice a Cancello: ordine emesso con la sentenza di condanna di quest'ultima, emessa dal Pretore di Caserta - Sez. dist. Arienzo in data 12/02/1996 (irrev. il 09/4/1996).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14873/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con freZEMZe tempestivamente trasmessa, il difensore dell'ESPOSITO replica alle affermazioni del P.G., insistendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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permesso di demolizione revoca del permesso di domicilio revoca dell'annullamento licenza edilizia per abitazioni licenza edilizia concessa a titolo precario urbanizzazione particolare
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Testo completo

SENTENZA IL FtS7-10NAR Luana Sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento esecutivo che vede quale terzo interessato: ESPOSITO Ciro, nato a Napoli il 08/05/1987 avverso l'ordinanza emessa il 11/09/2025 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore dell'ESPOSITO, avv. Nicola Pignatiello, che ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11/09/2025, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, adito con incidente di esecuzione da ESPOSITO Ciro, terzo interessato in quanto divenuto proprietario nel 2021, ha revocato l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo realizzato da DE LUCIA Marianna nel comune di S. Felice a Cancello: ordine emesso con la sentenza di condanna di quest'ultima, emessa dal Pretore di Caserta - Sez. dist. Arienzo in data 12/02/1996 (irrev. il 09/4/1996).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della RepubbliCa presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, deducendo violazione di legge con riferimento allaCancello, ritenuti dal Tribunale immuni da censure. Si evidenzia in particolare, con riferimento alla Concessione in sanatoria n. 233 del 11/07/2008: che difettava il presupposto temporale (realizzazione entro il 31/12/1993) in quanto, in occasione dell'accesso in data 23/06/1994, gli operanti avevano accertato che l'immobile abusivo era "privo di intonaci, pavimentazione ed infissi...il tutto allo stato grezzo" (lavori poi proseguiti fino al completamento, accertato il 02/09/1994); che anche l'ulteriore presupposto volumetrico era insussistente (erano stati superati i 750 metri cubi complessivi). Quanto al permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 2009, rilasciato in base all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, il ricorrente evidenzia il difetto della c.d. "doppia conformità".

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo le argomentazioni del P.M. ricorrente.

4. Con freZEMZe tempestivamente trasmessa, il difensore dell'ESPOSITO replica alle affermazioni del P.G., insistendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

v 1. Il ricorso è fondato.

2. Devono invero essere condivisi, in primo luogo, i rilievi del Procuratore ricorrente circa l'adeguatezza della verifica della legittimità dei titoli ottenuti in sanatoria dal dante causa dell'ESPOSITO, con particolare riferimento al mancato rispetto della normativa antisismica. Devel invero i darsi seguito al consolidato indirizzo interpretativo di questa uprema Corte, secondo cui «in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica» (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058 - 01.

In senso conforme, cfr. anche, tra le altre, Sez. 3, n. 36774 del 03/10/2024, citata dal ricorrente, che in motivazione ha chiarito che «tale principio deve essere esteso non solo alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica realizzate in violazione degli artt. 64, commi 2, 3 e 4, e 65 d.P.R. n. 380 del 2001 ma, più in generale, alle opere realizzate in violazione della 'disciplina 2edilizia' vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso che a quello della presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria»).

In tale cornice ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, la motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata risulta lacunosa (cfr. pag. 4, in fine, in cui si fa riferimento ad un non meglio precisato "collaudo" risalente al 2004.

3. Risulta poi censurabile la motivazione del Tribunale riguardo al titolo in sanatoria concernente le ulteriori opere insistenti sulla medesima particella, relative alla "realizzazione di un androne" (così il permesso di costruire in sanatoria n. 9 del 2009). Il Giudice dell'esecuzione ha escluso di potersi esprimere al riguardo, trattandosi di un intervento edilizio diverso e successivo a quelli oggetto dell'ordine di demolizione. Deve peraltro osservarsi che il "non liquet" del Tribunale non può essere condiviso, avuto riguardo all'elaborazione giurisprudenziale di questa 4uprema Corte, del tutto costante, secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione» (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario del piano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del piano terreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso.

In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 38444 del 29/10/2025, Nastro).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza imp P.Q.M