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Sentenza — n. 14732/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14732/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14732/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/10/2025, il Tribunale del riesame di Potenza rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da Oscar Siciliano avverso l'ordinanza emessa il 3/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere con riguardo ai delitti di detenzione illecita di stupefacenti, detenzione e porto di arma con matricola abrasa e ricettazione della stessa.2. Propone ricorso per cassazione il Siciliano, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 192, comma 3, 273 cod. proc. pen.; vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14732/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto poi alla misura da adottare, l'ordinanza non esaminerebbe la richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, limitandosi ad una formula stereotipata; - infine, si contesta l'omessa motivazione con riguardo alla violazione del divieto di custodia cautelare di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., contenuta in una memoria difensiva del 20/10/2025 sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato, così da configurare un'omessa motivazione. La difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.

Parole chiave

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carcerazione di sicurezza atto sessuale con un detenuto crimine organizzato prigioniero politico statuto di collaboratore dei servizi di intelligence precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 23/10/2025, il Tribunale del riesame di Potenza rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Siciliano Oscar, nato a Trebisacce (CS) il 7/6/1990 avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale del riesame di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Ettore Francesco Zagarese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/10/2025, il Tribunale del riesame di Potenza rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da Oscar Siciliano avverso l'ordinanza emessa il 3/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere con riguardo ai delitti di detenzione illecita di stupefacenti, detenzione e porto di arma con matricola abrasa e ricettazione della stessa.2. Propone ricorso per cassazione il Siciliano, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 192, comma 3, 273 cod. proc. pen.; vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata risulterebbe emessa in palese violazione dei canoni di legge, sotto molteplici profili. In primo luogo, si fonderebbe quasi esclusivamente sulle dichiarazioni del coindagato Carlo Boglioli, giudicato attendibile soltanto in parte (quella a carico del ricorrente), a fronte di un palese mendacio su altra parte (quella concernente la moglie), il che avrebbe imposto un vaglio critico molto rigoroso, invece del tutto assente. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe indicato, quali riscontri, elementi privi di capacità dimostrativa autonoma, quanto al concorso del Siciliano nei reati.

Ancora, la motivazione risulterebbe carente nella parte in cui ometterebbe di considerare specifici elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa. Infine, analogo vizio riguarderebbe il concorso del ricorrente nei reati di cui ai capi 2) e 3), con i quali, tra l'altro, si contesterebbe di aver ricettato un oggetto dallo stesso mai visto; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. In ordine al primo profilo, il pericolo concreto ed attuale di reiterazione sarebbe ricavato da un non occasionale inserimento del ricorrente in contesti criminali organizzati, del quale, tuttavia, mancherebbe ogni riscontro, evidentemente necessario a fronte di un soggetto sostanzialmente incensurato.

Quanto poi alla misura da adottare, l'ordinanza non esaminerebbe la richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, limitandosi ad una formula stereotipata; - infine, si contesta l'omessa motivazione con riguardo alla violazione del divieto di custodia cautelare di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., contenuta in una memoria difensiva del 20/10/2025 sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato, così da configurare un'omessa motivazione. La difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultima censura.

4. Con riguardo al primo motivo, relativo ai gravi indizi di colpevolezza, il Collegio rileva che l'ordinanza è del tutto priva dei vizi denunciati, non potendo dunque essere censurata quanto alla valutazione frazionata delle dichiarazioni del coindagato Boglioli, all'esistenza di riscontri esterni a queste, all'omessa valutazione di argomenti difensivi e, infine, agli elementi indizianti relativi ai reati di detenzione e porto di arma con matricola abrasa e di ricettazione della stessa. 2 -7c4.1. Con particolare riferimento al primo profilo, il Tribunale ha innanzitutto sottolineato che l'arresto del ricorrente, di Baglioli e di sua moglie Golia aveva costituito l'esito di un'attività di indagine conclusasi il 20/9/2025, nell'ambito della quale la polizia giudiziaria - pedinando a lungo i tre - aveva riscontrato gli spostamenti di questi, su macchine diverse (una delle quali, peraltro, ad un certo punto sostituita dai coniugi Boglioli-Golia), dalla Basilicata in direzione Nord, fino al loro incontro, una prima volta, presso la stazione di servizio di Sala Consilina, peraltro dopo ben 8 videochiamate tra il ricorrente e gli altri due.

In un secondo momento, i tre - recatisi nei pressi di Afragola - si erano quindi incontrati con un'altra persona, non identificata, che aveva consegnato un ingente quantitativo di cocaina (pari a quasi 3,5 chili), oltre ad un'arma carica, che Boglioli aveva riposto nella propria vettura. A quel punto, il Siciliano e gli altri due erano risaliti nelle rispettive auto, ed erano ripartiti; erano stati quindi fermati, separatamente, e tratti in arresto. 4.2. Tanto premesso, la Corte rileva che questa analitica ricostruzione in fatto, non contestata nel ricorso, costituisce un solido argomento, nell'ordinanza impugnata, per riscontrare le dichiarazioni di Boglioli, il quale - a differenza del Siciliano - ha ammesso i propri addebiti, riferendo di essersi accordato proprio con il ricorrente per il trasporto della merce da Napoli.

Lo stesso Boglioli, per contro, è stato ritenuto inattendibile con riguardo alla posizione della moglie Golia, che aveva cercato di scagionare, negandole ogni coinvolgimento. 4.3. Ebbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta affatto viziata nella parte in cui ammette la valutazione frazionata delle dichiarazioni del coimputato Boglioli, evidenziando che il tentativo (peraltro ritenuto inefficace) di scagionare la complice risultava comprensibile alla luce del rapporto coniugale, ma - coinvolgendo un soggetto diverso - non impediva di riconoscere attendibile lo stesso dichiarante quanto al Siciliano. 4.3.1.

Proprio a tale riguardo, infatti, l'ordinanza ha sottolineato - con argomento privo di illogicità manifesta - non solo i chiari esiti investigativi appena sopra richiamati, ma anche:

a) l'assenza di qualunque giustificazione a sostegno di un'ipotetica accusa calunniosa, da parte del Boglioli, risultando peraltro buoni i rapporti tra questi ed il Siciliano;

b) che quest'ultimo aveva fornito una giustificazione del tutto generica quanto alle ragioni del viaggio a Napoli, senza indicare neppure il nominativo del concessionario presso il quale si sarebbe dovuto recare per visionare una vettura. E, peraltro, senza offrire alcuna motivazione quanto alle 8 videochiamate che lo stesso ricorrente aveva avuto con il Boglioli e la Golia nel corso del viaggio. L'attendibilità del coimputato circa il coinvolgimento del Siciliano, infine, è stata adeguatamente argomentata pure con il fatto che lo ¦Th,k• 3stesso dichiarante, nel riferire la responsabilità anche all'altro, non aveva affatto sminuito la propria. 4.4.

La motivazione dell'ordinanza in punto di gravi indizi di colpevolezza, pertanto, non può essere ritenuta manifestamente illogica o carente, con riguardo a tutti e tre i reati contestati in questa fase cautelare. Al riguardo, peraltro, il motivo di ricorso risulta inammissibile nella parte in cui contesta l'omessa valutazione di "specifici elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa", per come rappresentati in una memoria del 20/10/2025 che avrebbe rilevato patenti contraddizioni tra le accuse del Boglioli e le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria: emerge palese, infatti, la genericità di tale censura, che non indica partitamente in che termini una tale contraddizione si manifesterebbe, né le relative fonti, né, tantomeno, l'idoneità di questi dedotti esiti istruttori a contrastare i numerosi e solidi elementi a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza.

5. Il ricorso, di seguito, risulta infondato anche sul secondo motivo, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari. 5.1. L'argomento del Tribunale, in forza del quale la vicenda in oggetto dimostrerebbe "il non occasionale inserimento del Siciliano in un preoccupante contesto di crimine organizzato", non appare invero censurabile, in quanto adeguatamente motivato. Lungi dall'esaurirsi in una frase meramente apodittica, infatti, questa considerazione è avanzata proprio in ragione dei tratti oggettivi della vicenda, sul presupposto che il concorso nella detenzione di oltre tre chili di cocaina, oltre alla riscontrata disponibilità di un'arma carica con matricola abrasa, evidenziano uno spessore criminale non di modesto calibro, né di occasionale espressione, denotando, per contro, evidenti collegamenti con ambienti criminali significativi, insieme alla capacità di movimentare rilevanti quantitativi di droga pesante, nonché di armi.

6. Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, in tema di adeguatezza della misura cautelare e fondato sulla violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., per mancata valutazione della memoria difensiva del 20/10/2025, il Collegio rileva invece che lo stesso è fondato. 6.1. Come legittimamente accertato da questa Corte, alla luce della natura della doglianza, la questione dei limiti di legge alla custodia cautelare in carcere in presenza di date situazioni familiari, di cui alla norma citata, era stata effettivamente posta - con ampia documentazione - con memoria difensiva del 20/10/2025, prima depositata in cancelleria, quindi in udienza (come da verbale del 21/10/2025). 6.2. Della medesima questione, tuttavia, non vi è alcun riferimento nell'ordinanza impugnata, così che lo stesso provvedimento deve essere annullato 4con rinvio, limitatamente all'individuazione della misura ritenuta adeguata ad assolvere alle riscontrate esigenze cautelari, con rigetto nel resto. P.Q.MDepositata in Cancelleria V,ZIO 5