Sentenza — n. 14725/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAata ad Andria il 29/06/1948,avverso la sentenza in data 04/03/2025 della Corte di appello di L’Aquila,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta per Grossi Rosa la memoria dell’avv. Enrico Ioannoni Fiore che ha concluso chiedendol’inammissibilità o il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 4 marzo 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma dellasentenza in data 5 giugno 2023 del Tribunale di Pescara, ha assolto Rita Grossi dal reato dicui all’art. 544-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 544-ter cod. pen; Sentenza — n. 14725/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Enrico Ioannoni Fiore che ha concluso chiedendol’inammissibilità o il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 4 marzo 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma dellasentenza in data 5 giugno 2023 del Tribunale di Pescara, ha assolto Rita Grossi dal reato dicui all’art. 544-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.2.
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ata ad Andria il 29/06/1948,avverso la sentenza in data 04/03/2025 della Corte di appello di L’Aquila,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta per Grossi Rosa la memoria dell’avv. Enrico Ioannoni Fiore che ha concluso chiedendol’inammissibilità o il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 4 marzo 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma dellasentenza in data 5 giugno 2023 del Tribunale di Pescara, ha assolto Rita Grossi dal reato dicui all’art. 544-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.2.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila eccepisce il vizio dimotivazione perché la Corte di appello aveva aderito alle istanze difensive e non avevatenuto conto degli argomenti spesi dal Tribunale di Pescara a sostegno della condanna.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Il Tribunale di Pescara ha condannato Rosa Grossi alle pene di legge, perché, inqualità di titolare di un canile privato, “Canile di Rosetta”, per crudeltà e senza necessità, hasottoposto un pitbull, dotato di microchip e intestato al Comune di Cepagatti, a trattamentidannosi per la sua salute fino a provocargli la morte.
La Corte di appello di L’Aquila haassolto l’imputata perché ha escluso il nesso di causalità tra la sua condotta e il decesso delcane. Dal referto autoptico, infatti, è risultato che il cane era positivo al parvovirus, ma non èstata accertata l’eziologia della morte e, anzi, il direttore dell’UOC di Sanità animale dell’ASLdi Pescara ha specificato che non era stato il parvovirus a provocare il decesso e che laGrossi l’aveva chiamato più volte chiedendogli di visitare il cane che, forse, poteva essereaffetto da una sindrome di malassorbimento.
La Corte di appello ha anche accertato che ilcane non aveva patito un prolungato stato di sofferenza perché l’ex dipendente dellastruttura, che aveva lavorato solo tre mesi e non era più in servizio all’epoca della morte,aveva dichiarato che, dopo un mese dall’ingresso nel canile, l’animale aveva mostratodisturbi comportamentali e aveva iniziato a rifiutare il cibo. La Corte di appello ha esaminatoanche la prova principale su cui era stata fondata la condanna, e cioè la testimonianza dellaguardia giurata del Nucleo WWF di Pescara, il quale aveva dichiarato che il cane aveva deicomportamenti ossessivi e al momento del decesso, secondo il referto, era cachettico,presentava dei versamenti addominali e probabilmente era immunodepresso a causa dellaparvovirosi, e l’ha disattesa motivatamente sulla base delle dichiarazioni del veterinariodell’ASL che aveva fatto eseguire anche l’autopsia.
La motivazione è puntuale nello spiegarele ragioni per cui la valutazione del veterinario ha avuto un peso specifico maggiore di quelladella guardia del WWF, che non ha competenze professionali specifiche, e il refertoautoptico ha offerto delle informazioni maggiormente affidabili e approfondite rispettoall’esame esterno.Il Procuratore generale ricorrente non si è confrontato con tale approfonditamotivazione e non è entrato nel merito dell’accertamento negativo del nesso di causalità, masi è limitato a contestare la scelta della Corte di appello di preferire delle prove ad altre.
Ilricorso, articolato in questi termini, esula dalla cognizione del giudice di legittimità. La Cortedi cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzionedei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questagiustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilitàdi apprezzamento. Non sono ammesse letture o ricostruzioni alternative dei fatti (ex plurimis,Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589). Nel caso in esame, la sentenza resiste allecensure sollevate perché la Corte territoriale ha esaminato tutte le prove che sono stateacquisite nel giudizio e ne ha offerto una lettura logica e razionale.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 3 dicembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda Macrì Gastone Andreazza